| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Calabria | 
| Materia: | 4. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 4.7 lavoro e formazione professionale | 
| Data: | 21/03/1994 | 
| Numero: | 10 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Fra gli enti convenzionati, di cui alla tabella A prevista dall'art. 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15, nella quale è compreso l'ANAP, deve intendersi anche compreso l'Ente CISO [...] | 
§ 4.7.11 - L.R. 21 marzo 1994, n. 10. [1]
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15.
(B.U. 23 marzo 1994, n. 35 - ediz. straord.).
     1. Fra gli enti convenzionati, di cui alla tabella A prevista dall'art. 1, della 
     2. Il personale appartenente all'Ente CISO, che abbia sostenuto con esito positivo le prove del concorso riservato, previsto dall'art. 2 della stessa legge, ha diritto alla immissione nel ruolo organico istituito con 
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
[1] Abrogata dall'art. 2 della