§ 4.3.6 - L.R. 26 novembre 2001, n. 29.
Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 caccia e pesca
Data:26/11/2001
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Funzioni amministrative.
Art. 3.  Indirizzo e coordinamento.
Art. 4.  Comitato Tecnico Consultivo Regionale.
Art. 5.  Compiti del Comitato Tecnico Consultivo Regionale.
Art. 6.  Comitato Tecnico Consultivo Provinciale.
Art. 7.  Associazioni di pesca - Albo Regionale.
Art. 8.  Carta Ittica Regionale.
Art. 9.  Pianificazione del settore.
Art. 10.  Licenze di pesca.
Art. 11.  Tipi di licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse - Deleghe.
Art. 12.  Esercizio della pesca.
Art. 13.  Classificazione delle acque.
Art. 14.  Salvaguardia della fauna delle acque interne: limitazioni e divieti.
Art. 15.  Istituzione delle zone denominate "acque pregiate destinate allo svago".
Art. 16.  Gestione delle acque.
Art. 17.  Delega alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago".
Art. 18.  Limiti nell'assegnazione delle acque.
Art. 19.  Tutela dell'ambiente.
Art. 20.  Gare e manifestazioni di pesca.
Art. 21.  La pubblicità della risorsa idrica ed i laghetti di pesca sportiva.
Art. 22.  Derivazioni d'acqua a scopo irriguo, industriale, idroelettrico, ecc.
Art. 23.  Sorveglianza.
Art. 24.  Agenti giurati volontari.
Art. 25.  Sanzioni amministrative.
Art. 26.  Finanziamenti.
Art. 27.  Norme transitorie e finali.


§ 4.3.6 - L.R. 26 novembre 2001, n. 29.

Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria.

(B.U. n. 104 del 3 dicembre 2001 - S.S. n. 1).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge ha come finalità il regolamento dell'esercizio della pesca degli osteitti e la protezione ed incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria.

     2. Ai fini della presente legge sono considerate "acque interne" tutte le acque dolci e salmastre delimitate dal mare; le presenti disposizioni si applicano fino alla congiungente i punti più foranei delle foci e degli sbocchi in mare dei fiumi e degli altri corsi d'acqua.

     3. Con il termine "fauna ittica" si intendono gli osteitti "pesci con scheletro del tutto o in gran parte ossificato" e tutti gli altri animali acquatici eterotermi che vivono, anche temporaneamente, nelle acque interne pubbliche; essa è tutelata quale risorsa naturale rinnovabile.

     4. E' fatto divieto assoluto di catturare o tendere insidie a qualsiasi organismo che non sia compreso negli osteitti; eventuali deroghe a tale divieto sono individuate nei Regolamenti provinciali.

 

     Art. 2. Funzioni amministrative.

     1. Le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di tutela della fauna delle acque interne della Regione sono affidate alle Province ai sensi dell'articolo 14 comma f) della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e dell'articolo 52 del D.P.R. n. 987 del 1955.

     2. Restano di competenza della Regione le funzioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, le funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché le seguenti funzioni amministrative:

     a) adozione dei criteri e degli indirizzi da osservare per la pianificazione;

     b) predisposizione dei modelli per le licenze di pesca di cui al successivo articolo 10;

     c) istituzione e tenuta dell'Albo Regionale delle Associazioni di pesca di cui al successivo articolo 7.

 

     Art. 3. Indirizzo e coordinamento.

     1. La Regione esercita le funzioni d'indirizzo e di coordinamento ed attua interventi straordinari avvalendosi di Enti Pubblici, Istituti Scientifici ed Associazioni piscatorie, preferibilmente esistenti nella Regione Calabria.

     2. La Regione adotta altresì tutte le opportune iniziative a livello interregionale allo scopo di armonizzare i tempi, le modalità e i regolamenti di pesca.

     3. Gli interventi nel settore sono attuati su basi pianificate, d'intesa con le Province, con la diretta partecipazione dei soggetti interessati per tramite dei propri organismi associativi ai vari livelli.

 

     Art. 4. Comitato Tecnico Consultivo Regionale.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per l'esercizio della pesca e per la protezione e l'incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria.

     2. Il Comitato Tecnico Consultivo Regionale è composto da:

     a) il Presidente della Giunta regionale, o Assessore all'uopo delegato, in qualità di Presidente del Comitato medesimo;

     b) il Funzionario (o Dirigente) regionale responsabile del settore pesca, in qualità di Segretario del Comitato medesimo;

     c) il Presidente di ciascuna Amministrazione Provinciale della Regione Calabria, o un suo delegato;

     d) i Presidenti o loro delegati di ciascuna Sezione Provinciale della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea (FIPSAS), (D.M. 14 febbraio 1956 articolo 6 e D.P.R. n. 797 del 4 maggio 1958 articolo 2 comma f);

     e) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni iscritte all'Albo Regionale di cui al successivo articolo 7;

     f) il responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato, o un suo delegato;

     g) uno zoologo designato dal Comitato Universitario Regionale;

     h) il rappresentante delle Comunità Montane, eletto dalla delegazione regionale UNCEM;

     i) il Direttore dell'Istituto Zooprofilattico per la Calabria, o un suo delegato.

     3. Il Comitato Tecnico Consultivo Regionale dura in carica cinque anni, e comunque decade con lo scioglimento del Consiglio Regionale; non possono farvi parte coloro che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati in materia di pesca. Esso sarà operante, anche in assenza di tutte le designazioni sopra previste.

     4. I componenti il Comitato, di cui al punto e), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle Associazioni stesse.

 

     Art. 5. Compiti del Comitato Tecnico Consultivo Regionale.

     1. Nell'ambito delle funzioni legislative attribuite alla Regione, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale ha il compito di formulare pareri e proposte sulla gestione delle acque interne della Regione Calabria.

     2. L'acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale è obbligatoria per la formazione degli atti deliberativi operati dalla Giunta e dal Consiglio regionale in materia di pesca, salvaguardia e tutela della fauna delle acque interne della Regione.

 

     Art. 6. Comitato Tecnico Consultivo Provinciale.

     1. Ciascuna Provincia, per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di protezione ed incremento della fauna delle proprie acque interne, istituisce un Comitato Tecnico Consultivo Provinciale, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

     2. Il Comitato Tecnico Consultivo Provinciale è composto da:

     a) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, o Assessore all'uopo delegato, in qualità di Presidente del Comitato medesimo;

     b) il Funzionario (o Dirigente) Provinciale responsabile del settore pesca, in qualità di Segretario del Comitato medesimo;

     c) il Presidente della Sezione Provinciale della Federazione Italiana Pesca Sportiva, o un suo delegato (D.M. 14 febbraio 1956 articolo 6 e D.P.R. n. 797 del 4 maggio 1958 articolo 2 comma f);

     d) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni presenti sul territorio provinciale ed iscritte all'Albo Regionale di cui al successivo articolo 7;

     e) il Responsabile Provinciale dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, o un suo delegato;

     f) il Responsabile Provinciale dell'Ufficio delle Opere Pubbliche, o un suo delegato;

     g) il Responsabile Provinciale dell'Ispettorato dell'Agricoltura o un suo delegato;

     h) i Responsabili degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali o delle Oasi di protezione, eventualmente ricadenti del tutto o in parte nell'ambito del territorio provinciale, interessati da bacini idrografici, o loro delegati;

     i) un Docente di biologia designato dal Comitato Universitario regionale;

     j) uno zoologo designato dal Comitato Universitario Regionale.

     3. Il Comitato Tecnico Consultivo Provinciale integra e sostituisce la Commissione Consultiva Provinciale per la pesca nelle acque interne, di cui all'articolo 26 del R.D. n. 1486 del 22 novembre 1914 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. I membri del Comitato, che rappresentano le Associazioni di pesca iscritte all'Albo di cui al successivo articolo 7, sono nominati dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale su designazione delle Associazioni stesse.

     5. Il Comitato dura in carica cinque anni, e comunque decade con lo scioglimento del Consiglio Provinciale.

     6. L'acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo Provinciale è obbligatoria per la formazione degli atti deliberativi operati dalla Giunta e dal Consiglio Provinciale in materia di pesca e di tutela della fauna delle acque interne.

 

     Art. 7. Associazioni di pesca - Albo Regionale.

     1. E' istituito l'Albo delle Associazioni di pesca aventi sede nella Regione Calabria.

     2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato Regionale all'Agricoltura Caccia e Pesca secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento assunto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale di cui all'articolo 5.

     3. Le Associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico od aventi riconoscimento nazionale, possono chiedere al Presidente della Giunta regionale l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma.

     4. Le Associazioni richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti:

     a) finalità formative tecniche/alieutiche e ricreative;

     b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;

     c) comprovato impegno a tutela degli ecosistemi fluviali.

     5. All'Albo Regionale di cui al presente articolo è iscritta d'ufficio la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea (FIPSAS), nelle sue articolazioni locali, in quanto organo del CONI, munito di personalità giuridica di diritto pubblico, avente tra i propri fini istituzionali, statutariamente sanciti, la difesa e la rappresentanza dei pescatori dilettanti e sportivi nonché la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi acquatici.

     6. Le Associazioni iscritte all'Albo Regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di:

     a) immissione e distribuzione del materiale ittico da ripopolamento;

     b) sorveglianza mediante le proprie Guardie Giurate Volontarie;

     c) individuazione di fonti inquinanti, di prelievi o derivazioni d'acqua non autorizzati.

     7. Inoltre le Associazioni, partecipano alle forme di gestione delle acque di cui ai successivi articoli 16 e 17 nonché provvedono alla formazione professionale dei soggetti aderenti, che potranno essere utilizzati per le opere di ripopolamento dei corsi e degli specchi d'acqua, per il monitoraggio delle acque interne, per la sorveglianza ittica e per divulgare gli scopi associativi per la pesca sportiva.

 

     Art. 8. Carta Ittica Regionale.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria, sentita la FIPSAS e le Associazioni dei pescatori iscritte all'Albo Regionale, elabora ed approva la Carta Ittica Regionale, che è il risultato di uno studio scientifico di carattere idrologico, zoologico, ambientale e di pressione piscatoria, effettuato su ogni bacino idrografico ricadente in tutto o in parte nel territorio di competenza.

     2. La Carta individua lo stato dell'ittiofauna esistente, le vocazioni ittiche delle acque, e pianifica gli interventi di gestione delle acque interne dal punto di vista della sostenibilità ambientale delle risorse ittiofaunistiche regionali.

     3. La Carta Ittica Regionale viene aggiornata ogni sette anni e comunque quando intervengano notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico o biochimico di importanti corpi idrici.

 

     Art. 9. Pianificazione del settore.

     1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale di cui al precedente articolo 4, e sulla base della Carta Ittica, propone al Consiglio regionale l'adozione del Piano Ittico Regionale Poliennale, contenente i criteri generali di pianificazione relativi a:

     a) applicazione del D.L. 11 maggio 1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

     b) criteri e metodologia da adottare per l'esecuzione delle opere di ripopolamento;

     c) criteri e metodologie da adottare per favorire la partecipazione degli utenti associati alle forme di gestione delle acque interne di cui ai successivi articoli 16 e 17.

     2. Le Province, in virtù delle funzioni amministrative delegate ai sensi dell'articolo 14 comma f) legge n. 142 dell'8 giugno 1990, attuano sul territorio di propria competenza la pianificazione degli interventi mediante specifica programmazione.

 

     Art. 10. Licenze di pesca.

     1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria è consentito a chi è in possesso della relativa licenza di pesca.

     2. La licenza di pesca è costituita da un libretto numerato e privo di foto, su cui sono riportati i dati anagrafici del richiedente, rilasciato, previo pagamento del costo del libretto e del tributo annuale di Concessione Regionale, ai richiedenti che risiedono nella Regione Calabria.

     3. Il libretto non costituisce documento di riconoscimento e quindi deve essere accompagnato da idoneo documento di identità. Il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, fissa in sei anni la validità della licenza di pesca di tipo A, B e C a decorrere dalla data di rilascio. Per gli anni successivi al primo è sufficiente effettuare il pagamento del tributo annualmente; il tributo annuale non è dovuto, se non si esercita l'attività di pesca. Sulla ricevuta del pagamento del tributo annuale deve essere specificato il numero del libretto cui essa si riferisce, fatta eccezione del primo pagamento relativo al rilascio del libretto stesso.

     4. La licenza di pesca deve essere esibita agli addetti alla sorveglianza unitamente ad un documento di riconoscimento e, per gli anni successivi al primo, alla ricevuta del pagamento del tributo annuale.

     5. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

     a) il personale degli istituti di ricerca riconosciuti e il personale della Regione e delle Province, appositamente autorizzato dai rispettivi Enti ai fini della ricerca scientifica;

     b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costruiti con opere artificiali, durante la loro attività all'interno degli stabilimenti stessi;

     c) gli addetti alla sorveglianza durante operazioni di recupero o salvaguardia della fauna delle acque interne, appositamente autorizzate dall'Amministrazione provinciale oppure conseguenti all'esercizio delle loro funzioni;

     d) i giovani fino al compimento del 14° anno di età, purché accompagnati da altro pescatore maggiorenne in possesso di regolare licenza;

     e) coloro i quali esercitano la pesca nei laghetti di "privata proprietà", cioè non collegati naturalmente od artificialmente con acque pubbliche, adibiti alla pesca sportiva.

 

     Art. 11. Tipi di licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse - Deleghe.

     1. La licenza di pesca rilasciata dalla Regione Calabria ha validità su tutto il territorio nazionale.

     2. I modelli di licenza di pesca sono predisposti dalla Regione Calabria.

     3. Nella Regione Calabria le licenze di pesca valide per l'abilitazione all'attività alieutica nelle acque interne sono le seguenti:

     a) Tipo "A": per l'esercizio della pesca di mestiere, riservata ai cittadini iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;

     b) Tipo "B": per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello, armata con uno o più ami, nonché con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai Regolamenti vigenti;

     c) Tipo "C": per l'esercizio della pesca non professionale con l'uso della canna senza mulinello, armata con uno o più ami, secondo i tempi e i modi previsti dai Regolamenti vigenti;

     d) Tipo "D": riservata agli stranieri e valida tre mesi dalla data di rilascio, per l'esercizio della pesca secondo le modalità espresse per la licenza di tipo "B".

     4. Le tasse e le soprattasse costituenti il tributo annuale sulle concessioni regionali relative a tutti i tipi di licenza di pesca della Regione Calabria sono quelle riportate all'articolo 14, commi 18 e 19, della tariffa approvata con D.L. n. 230 del 22 giugno 1991, modificata con D.L. n. 31 del 23 gennaio 1992.

     5. Le soprattasse individuate dal D.L. n. 31 del 23 gennaio 1992 saranno ripartite tra le Amministrazioni Provinciali, le Associazioni sportive dei pescatori iscritte all'Albo Regionale e le Associazioni regionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimento del Consiglio Regionale, da emettersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (decreto legislativo 230/91 - allegato 1 n. d'ordine 18).

     6. Il versamento del tributo annuale sarà effettuabile in qualsiasi periodo dell'anno mediante versamento su modulo di conto corrente postale.

     7. Alle Province è delegata la funzione amministrativa del rilascio delle licenze di pesca, secondo criteri e modalità che le stesse stabiliranno. Alle Province non è consentita l'imposizione di ulteriori tributi. Alle Amministrazioni provinciali spetta la tenuta e il relativo aggiornamento dei registri delle licenze rilasciate.

     8. Le Province, peraltro, potranno delegare le funzioni relative al rilascio del libretto delle licenze di tipo "B", "C", "D", ai Comuni, alle Comunità Montane, ad altri Enti locali e funzionali ed alle Associazioni piscatorie iscritte all'Albo di cui all'articolo 7; questi trasmettono alle Province, periodicamente e comunque, non oltre i tre mesi dall'emissione, le ricevute dei libretti rilasciati, affinché le stesse provvedano all'aggiornamento dei registri.

     9. Per tutti i tipi di licenze, in caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa, (decreto legislativo 230/91 - n. d'ordine 18).

 

     Art. 12. Esercizio della pesca.

     1. Per Pesca o Azione di pesca o Esercizio della pesca si deve intendere:

     a) ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata, come il porre in acqua una lenza da pesca;

     b) ogni azione o comportamento che indirettamente è riconducibile o finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, come il vagare nei pressi del corpo idrico recando con sè pesci e/o canne e/o esche e/o attrezzature da pesca e/o qualunque mezzo destinato alla pesca, anche se questi sono portati in contenitori o foderi che ne agevolano il trasporto;

     c) ogni azione o comportamento di collaborazione, complicità, aiuto, partecipazione, con chi pone in essere azioni o comportamenti direttamente finalizzati alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata.

 

     Art. 13. Classificazione delle acque.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province effettuano la classificazione di tutte le acque interne pubbliche.

     2. Le acque interne pubbliche sono classificate in:

     - acque pregiate;

     - acque principali;

     - acque secondarie.

     a) Le acque pregiate sono quelle prevalentemente popolate da specie ittiche pregiate, che possiedono elevate caratteristiche di purezza e qualità, e che sono parte di un ecosistema ancora integro e ben conservato. Ad esempio, sono tali le acque con sponde integre, vegetazione riparia non disboscata, frequentate da specie animali selvatiche importanti, con assenza di cementificazioni, scarichi ecc..

     b) Le acque principali sono le uniche dove è autorizzata anche la pesca di mestiere.

     c) Le acque secondarie sono tutte le altre acque interne della Provincia.

     3. Nell'effettuare la classificazione, le Province devono tener presente che:

     a) non necessariamente in una Provincia debbano esistere tutte le tipologie di acque;

     b) nello stesso corpo idrico è da prevedersi la possibilità che siano presenti tratti di differenti tipologie;

     c) per specie ittiche pregiate si intendono quelle che sono tali secondo gli usi e le tradizioni locali, con particolare riferimento alle famiglie dei salmonidi e dei timallidi.

     4. La classificazione delle acque deve essere ripetuta allorché la Regione Calabria emetta o modifichi la Carta Ittica Regionale.

 

     Art. 14. Salvaguardia della fauna delle acque interne: limitazioni e divieti.

     1. Le Province, oltre ad adottare tutti i provvedimenti di legge atti alla conservazione e al ripristino delle condizioni dei corpi idrici, e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, emanano nei rispettivi Regolamenti di pesca norme atte a garantire la compatibilità tra le attività di pesca e le esigenze di conservazione della fauna delle acque interne. In particolare, esse determinano, nell'ambito delle tipologie di acque classificate, le norme sui luoghi di pesca, sui tempi di pesca, sulle modalità e gli strumenti di pesca, sulle specie oggetto di pesca, sulle esche, sui quantitativi e sulle misure del pesce pescato, sui ripopolamenti, sul commercio dei prodotti della pesca e sul regime delle acque.

     2. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, valgono, in ogni caso, le seguenti disposizioni:

     a) l'esercizio della pesca degli osteitti nelle acque interne della Regione Calabria è consentito dall'alba all'imbrunire; le Province possono estendere anche alle ore notturne l'orario di pesca nei casi di:

     - pesca non professionale e di mestiere nelle acque principali;

     - pesca non professionale limitatamente alle acque antistanti il loro sfocio in mare, al fine di consentire la pesca di quelle specie che da esso risalgono e che hanno attività prevalentemente notturna, come spigole ed anguille;

     - pesca non professionale nelle rimanenti acque, ma limitatamente a quelle specie ad attività prevalentemente notturna, come le anguille, e comunque non oltre le ore 24,00; in tal caso le Province hanno l'obbligo di regolamentare e limitare in modo chiaro gli attrezzi, le esche e le modalità di pesca, al fine di non creare ambiguità nell'accertamento di tali attività agli organi preposti alla sorveglianza.

     3. Fatto salvo quanto disposto dal R.D. n. 1486/1914 e dal R.D. n. 1604/1931, è vietata altresì la cattura e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, nei periodi sotto indicati:

     a) barbo: dal 1° maggio al 31 maggio;

     b) trota di ogni specie: dall'imbrunire della seconda domenica di novembre all'alba della seconda domenica di marzo. Nei detti periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi delle specie e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi. E' vietata altresì la cattura, la commercializzazione, lo smercio in pubblici esercizi e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, di misura inferiore a quella appresso indicata:

     - barbo: cm. 15;

     - cefalo, persico reale: cm. 20;

     - trota di ogni specie, catturata in fiume: cm. 20;

     - spigola: cm. 25;

     - per la misura minima di tutte le altre specie marine, valgono le leggi marittime.

     4. Nelle acque interne della Regione Calabria la cattura di specie ittiche e la loro detenzione nell'esercizio della pesca è limitata per ciascun pescatore e per ogni giornata di pesca alle quantità appresso indicate:

     a) trota di ogni specie: n. 5 capi. Durante le competizioni di pesca, debitamente autorizzate dall'Amministrazione provinciale, tale limite non ha effetto;

     b) complessivamente le specie ittiche non dovranno superare il peso di 5 kg; tale limite non si applica a singola preda di peso superiore. Durante le competizioni di pesca, debitamente autorizzate dall'Amministrazione Provinciale, tale limite non ha effetto. Esso non si applica neanche agli allenamenti tenuti dagli atleti iscritti alle Associazioni sportive, purché il pescato sia conservato in vivo e rimesso in acqua al termine della seduta di allenamento.

     5. In tutte le acque interne della Regione Calabria è sempre vietata:

     a) la detenzione nell'esercizio della pesca, la pasturazione o l'uso delle seguenti esche: uova di salmone e/o di altri pesci, sangue e suoi derivati;

     b) la pesca con le mani, con la fiocina o arpione, con l'uso di fonti luminose, nonché la pesca subacquea.

     6. In tutte le acque interne della Regione Calabria classificate come pregiate:

     a) è sempre vietata la pesca di mestiere e l'esercizio di qualunque attività di pesca ai fini di lucro;

     b) esistono limitazioni nel prelievo delle spese ittiche. In particolare, il pescatore non potrà trattenere più di 5 esemplari al giorno di salmonidi o timallidi; le Province possono limitare ulteriormente i prelievi;

     c) è previsto da parte delle Province il rilascio di un tesserino catture su cui riportare le norme più significative del regolamento provinciale e della presente legge; il pescatore è tenuto a marcare su di esso sia i capi trattenuti che la giornata di pesca. Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato soltanto a coloro che risulteranno in possesso di regolare licenza di pesca. Per il suo rilascio o rinnovo, le Province potranno incaricare le Associazioni piscatorie iscritte all'Albo regionale, che forniranno le opportune garanzie;

     d) possono essere individuate zone dove praticare il "catch and release" (no-kill), ossia dove è possibile effettuare il rilascio della preda senza trattenerla;

     e) è vietata ogni forma di gare o competizione di pesca;

     f) al fine di non arrecare danno all'ecosistema esistente, in particolar modo nei piccoli corsi d'acqua, possono essere previste limitazioni nell'uso degli stivali;

     g) è sempre vietata nell'esercizio della pesca la detenzione, la pasturazione e l'uso della larva di mosca carnaria (bigattino);

     h) è sempre vietato l'uso della tecnica di pesca denominata camolera o temolera;

     i) durante il periodo di divieto di pesca di specie pregiate che prevalentemente popolano tali acque è assolutamente vietato ogni forma di pesca.

     7. Nelle acque principali è consentita sia la pesca non professionale che quella di mestiere.

     8. Nelle acque secondarie è sempre vietata la pesca di mestiere e l'esercizio di qualunque attività di pesca ai fini di lucro.

 

     Art. 15. Istituzione delle zone denominate "acque pregiate destinate allo svago".

     1. Nelle acque pregiate, le Province possono individuare zone dove effettuare ripopolamenti più massicci e più frequenti anche nei periodi d'apertura della pesca, al fine di offrire ai pescasportivi maggiori possibilità di svago. Fermo restando l'osservanza di tutte le norme vigenti, i pescasportivi che vorranno accedere a tali zone dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

     2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Province, previo il pagamento di una somma che sarà destinata alle previste opere di ripopolamento e gestione di tali zone; essa ha validità annuale e potrà essere integrata nel tesserino catture provinciale. Dette zone saranno denominate "acque pregiate destinate allo svago".

 

     Art. 16. Gestione delle acque.

     1. La Regione Calabria, tramite le Province competenti per territorio, al fine di garantire una qualificata, partecipata ed economica gestione delle acque interne di particolare pregio, provvede alla concessione di tratti di corsi d'acqua a soggetti che ne abbiano fatto istanza e ne posseggano i requisiti.

     2. L'istruttoria e il decreto di assegnazione delle acque a scopo di piscicolture sono affidati alla Provincia sul cui territorio ricade il tratto interessato, che emette il decreto di gestione, sentito il parere vincolante del Comitato Tecnico Provinciale.

     3. L'amministrazione concedente vigila sull'attuazione degli adempimenti indicati nel disciplinare di affidamento.

     4. Il concessionario decade dal diritto di gestire le acque, per mancata esecuzione degli adempimenti previsti dal disciplinare di affidamento o per inosservanza di disposizioni legislative e regolamenti in vigore.

     5. La Regione Calabria promuove altresì accordi di programma così come previsti dall'articolo 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, per la gestione, la tutela e l'incremento della fauna delle acque interne della Regione.

 

     Art. 17. Delega alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago".

     1. Le Province possono delegare, gratuitamente, alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago", o di tratti di esse, le Associazioni di categoria iscritte all'Albo regionale, su loro richiesta. In essa l'Associazione interessata deve, tra l'altro, presentare un preciso piano dei ripopolamenti, garantire una costante attività di sorveglianza con proprie Guardie Giurate, e preventivare le spese che dovranno essere sostenute. All'approvazione della richiesta, le Province garantiranno il rimborso annuale delle spese, dietro presentazione d'idonea documentazione giustificativa delle stesse.

     2. Per l'esercizio della pesca in tali zone, il pescasportivo dovrà essere munito della tessera associativa dell'Associazione che gestisce le acque. L'Associazione non potrà emanare norme aggiuntive o diverse da quelle già previste dal Regolamento provinciale e dalle vigenti leggi, né potrà pretendere dal pescasportivo alcun corrispettivo economico oltre al costo della tessera associativa, pena l'immediata decadenza della delega alla gestione.

     3. L'Associazione dovrà aver cura di delimitare con apposite tabelle la zona affidatale in gestione.

 

     Art. 18. Limiti nell'assegnazione delle acque.

     1. Nell'assegnare in concessione o gestione tratti d'acqua ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge, le Province non possono superare il limite del 70 per cento dell'estensione di ogni tipologia di acqua per ogni corpo idrico. Le Associazioni che ne fanno richiesta debbono essere iscritte nell'Albo Regionale.

 

     Art. 19. Tutela dell'ambiente.

     1. La Regione Calabria promuove la tutela dell'ambiente acquatico indispensabile per la vita e lo sviluppo della fauna delle acque interne, imponendo la rigorosa applicazione delle norme statali al riguardo esistenti:

     a) R.D. 8 maggio 1904, n. 368;

     b) R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

     c) D.L. n. 152 dell'11 maggio 1999;

     d) Legge 18 maggio 1989, n. 183;

     e) Legge 7 agosto 1993, n. 275;

     f) Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

 

     Art. 20. Gare e manifestazioni di pesca.

     1. Le Province, entro il 10 gennaio di ciascun anno, emanano il calendario delle gare e manifestazioni di pesca, avvalendosi della FIPSAS quale coordinatore, ai sensi dell'articolo 56 comma 2 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

     2. Le Province, sentito il parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'articolo 6, predispongono altresì l'apposita regolamentazione e i provvedimenti autorizzativi conseguenti, fatta eccezione per le manifestazioni di pesca che si svolgeranno nelle acque date in gestione ad Associazioni iscritte all'Albo regionale ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge.

 

     Art. 21. La pubblicità della risorsa idrica ed i laghetti di pesca sportiva.

     1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardia ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario; gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

     2. La pubblicità delle acque è strettamente connessa alla sua destinazione: riguarda l'uso che è fatto della risorsa idrica in correlazione alle esigenze dell'uomo - compresa l'acquacoltura, la produzione industriale, ecc.; - tutti gli altri usi sono ammessi, solamente, quando la risorsa è sufficiente.

     3. Tutte le acque sono pubbliche unicamente per il loro utilizzo ai fini umani, agricoli ed industriali: il proprietario di un fondo ubicato nel territorio della Regione Calabria e in cui vi è un laghetto, naturale o creato artificialmente, potrà, pertanto, previo possesso delle necessarie autorizzazioni, eventualmente anche di quelle previste all'articolo 22 della presente legge, recintare l'invaso, impesciarlo e destinarlo all'attività di pesca sportiva; tuttavia, le stesse acque, potranno essergli sottratte per pubblica utilità. Analogamente per quanto concerne laghetti, invasi, corpi idrici o tratti di essi, adibiti all'allevamento in genere di osteitti o di altra fauna delle acque interne.

     4. Nei predetti laghetti adibiti alla pesca sportiva, se non comunicanti naturalmente od artificialmente con corsi d'acqua pubblici, oppure se l'entrata e l'uscita dell'acqua è delimitata da opere (griglie e simili) che impediscono il passaggio della fauna ittica, è consentita l'attività alieutica senza il possesso della licenza di pesca, previo consenso - anche a pagamento - del proprietario o del concessionario; inoltre, in tali laghetti, i divieti di pesca, le misure minime, il limite numerico delle catture e tutte le altre norme che disciplinano l'attività della pesca, non hanno effetto.

     5. L'Ente pubblico deputato all'utilizzo della risorsa idrica per il consumo umano, dovrà tenere in debita considerazione la necessità di risparmio e rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'acquacoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli stessi doveri competono al titolare del fondo in cui si trova il laghetto adibito alla pesca sportiva.

 

     Art. 22. Derivazioni d'acqua a scopo irriguo, industriale, idroelettrico, ecc.

     1. Per le richieste di concessione di derivazione d'acqua ai sensi della legge n. 1775 del 1931, che interessano un corpo idrico, a scopo agrario, industriale, idroelettrico, o ai fini della creazione di laghetti o opere similari destinate alla pesca sportiva o all'allevamento in genere, o quant'altro previsto, l'Autorità concedente, prima dell'autorizzazione, dovrà acquisire il parere favorevole e le eventuali relative prescrizioni da parte del Comitato Tecnico territorialmente competente; se il corpo idrico interessato è ubicato in una sola Provincia, la competenza appartiene al Comitato Tecnico Provinciale; se il corpo idrico è ubicato in più Province, la competenza appartiene al Comitato Tecnico Regionale.

     2. Il Comitato Tecnico territorialmente competente prescriverà ai concessionari le eventuali modificazioni o opere aggiuntive ai progetti (la costruzione di scale di monta, di piani inclinati, di graticci all'imbocco dei canali di presa, il prelievo degli osteitti e della fauna delle acque interne viventi a valle degli sbarramenti e la loro immissione a monte di questi, ed ogni altra misura atta a tutelare gli osteitti, gli interessi della pesca e la fauna delle acque interne), e le clausole da inserire nel disciplinare di concessione.

     3. Le concessioni già esistenti all'entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente confermate. Esse però dovranno essere sottoposte, dall'Autorità concedente ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al Comitato Tecnico territorialmente competente ai soli fini delle eventuali prescrizioni. Queste ultime sono comunicate dall'Autorità concedente ai concessionari, che provvederanno alla loro realizzazione in tempi brevi e comunque non oltre un anno dalla comunicazione, pena la decadenza del diritto alla concessione.

     4. In ogni caso, la concessione dell'autorizzazione è subordinata alla garanzia della sopravvivenza dell'ecosistema idrico. A tal fine, la portata idrica non potrà mai essere ridotta al di sotto del "flusso minimo vitale", il quale viene individuato nell'esatta metà della portata idrica in tempo di massima magra.

 

     Art. 23. Sorveglianza.

     1. La sorveglianza sull'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria, agli effetti della presente legge, è esercitata dalla Regione e dalle Province, nonché da tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica. Inoltre essa è esercitata dalle Guardie Giurate Volontarie riconosciute ai sensi delle vigenti leggi, con funzioni di Agenti di Polizia Giudiziaria nel limite dell'esercizio delle proprie funzioni.

     2. Le Province, i Comuni, i Consorzi, le Associazioni piscatorie iscritte all'Albo Regionale di cui all'articolo 7 della presente legge, e chiunque altro vi abbia interesse, possono richiedere il decreto di nomina di agenti giurati per la sorveglianza ambientale e sulla pesca nelle acque interne pubbliche.

     3. Gli interessati al rilascio o rinnovo del decreto, dovranno possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 138 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), fatta eccezione per quanto richiesto al punto settimo, se volontari. Il decreto a detti agenti è rilasciato dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio; il relativo giuramento è effettuato dinanzi al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio.

     4. Gli agenti giurati, nell'esercizio delle proprie funzioni e per tutte quelle ad esse connesse, assumono la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria, relativamente alla sorveglianza sulla pesca, e, oltre a quella di Polizia Giudiziaria, anche quella di agenti di Pubblica Sicurezza, relativamente alla sorveglianza ambientale in difesa dei bacini imbriferi e degli ecosistemi acquatici.

     5. Le competenze di sorveglianza e di controllo assegnate a tali agenti riguardano le disposizioni previste dalla presente legge, dalle leggi nazionali, dai regolamenti provinciali, da quelle relative alla legge n. 152 del 1999 e da tutte quelle che riguardano la difesa degli ecosistemi acquatici.

     6. Tutti gli incaricati della sorveglianza ambientale e sulla pesca, possono in ogni tempo ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di stoccaggio, di deposito, di allevamento, di pesca o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

 

     Art. 24. Agenti giurati volontari.

     1. Le amministrazioni provinciali stabiliranno il numero di agenti giurati volontari da assegnare a ciascuna Associazione o Ente richiedente, considerando le esigenze che scaturiscono dall'estensione dei corpi idrici del territorio provinciale, e le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Provinciale: in ogni caso il numero di agenti non potrà essere inferiore a dieci né superiore a cento unità per ciascun richiedente di ciascuna Provincia.

     2. Per la predetta funzione di pubblica sicurezza, ciascuna Associazione o ente richiedente potrà ottenere che ai singoli agenti volontari sia rilasciato dalle autorità competenti il porto d'arma da fuoco corta o lunga per difesa personale a tassa ridotta, in ragione di un numero non superiore al 10 per cento dell'organico dei propri agenti volontari, che consentirà loro di portare l'arma per difesa personale in tutto il territorio nazionale, senza limiti temporali, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.

     3. L'attività di sorveglianza svolta dagli agenti volontari, che all'interno della propria struttura saranno organizzati in "Servizio di Sorveglianza", è considerata attività propria del volontariato; pertanto il rilascio o rinnovo dei decreti dovrà essere esentato dal pagamento dei bolli, è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici e quant'altro disposto dagli articoli 7 e 8 della legge n. 266 del 1991.

     4. Gli agenti volontari sono utilizzati anche nel corpo di polizia delle amministrazioni provinciali territorialmente competenti, previo accordo tra queste e le Associazioni o Enti di appartenenza sul servizio da espletare e sulle spese che dovranno essere rimborsate.

 

     Art. 25. Sanzioni amministrative.

     1. Le sanzioni pecuniarie o amministrative espresse in Lire si intendono espresse anche in Euro, secondo il tasso di conversione decreto legislativo n. 213/98 art. 51, per le infrazioni alla presente legge, cui dovranno riferirsi anche le Province nell'emanare i rispettivi Regolamenti, sono:

     a) uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi regolamentari ma non consentiti nelle circostanze di tempo e di luogo: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

     b) uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi, mezzi, modalità, mai consentita: L. 300.000 a L. 1.200.000 (in misura ridotta L. 400.000);

     c) uso, pasturazione, detenzione nell'esercizio della pesca, di esche non consentite: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

     d) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche sottomisura: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

     e) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche per le quali la pesca è chiusa o vietata: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

     f) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche in numero superiore a quello consentito: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

     g) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche per un peso complessivo superiore a quello consentito: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

     h) pesca senza licenza: da L. 100.000 a L. 450.000 (in misura ridotta L. 150.000);

     i) dimenticanza di licenza: da L. 40.000 a L. 150.000 (in misura ridotta L. 50.000);

     j) pesca senza tesserino catture anche per dimenticanza: da L. 100.000 a L. 450.000 (in misura ridotta L. 150.000);

     k) mancata marcatura del tesserino catture (giornata e/o pesci): da L. 40.000 a L. 150.000 (in misura ridotta L. 50.000);

     l) pesca o detenzione di specie ittiche ai fini di attività commerciali o di ripopolamento senza le prescritte autorizzazioni o dove ciò non è consentito, con particolare riferimento alla pesca e al commercio del novellame alle foci dei fiumi: da L. 500.000 a L. 4.000.000 (in misura ridotta L. 1.000.000);

     m) pesca in zona di divieto: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

     n) pesca in periodo di divieto: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

     o) pesca nelle "acque pregiate destinate allo svago" senza l'autorizzazione della Provincia: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

     p) pesca nelle "acque pregiate destinate allo svago" senza la tessera dell'Associazione che la gestisce: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

     q) pesca in acque in concessione di piscicoltura senza autorizzazione del concessionario (rif. articolo 33 legge 1604/1931): da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

     r) prelievo o derivazione di acque a scopo di irrigazione senza le prescritte autorizzazioni: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

     s) prelievo o derivazione di acque per usi diversi dall'irrigazione senza le prescritte autorizzazioni: da L. 300.000 a L. 1.200.000 (in misura ridotta L. 400.000);

     t) ripopolamento o immissione di specie ittiche senza l'autorizzazione della Provincia: da L. 500.000 a L. 4.000.000 (in misura ridotta L. 1.000.000);

     u) per ogni altra infrazione non esplicitamente indicata: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000).

     2. Per l'applicazione degli importi delle sanzioni, si fa riferimento alla legge n. 689 del 1981 che regolamenta le sanzioni amministrative.

 

     Art. 26. Finanziamenti.

     1. Al finanziamento della presente legge la Regione Calabria provvede sia con fondi del proprio bilancio che con la ripartizione degli introiti delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, secondo i seguenti parametri:

     - il 10 per cento dell'intero montante alla Regione stessa per le spese d'istituto e per la predisposizione dei modelli delle licenze di pesca;

     - il 10 per cento dell'intero montante da ripartire tra Associazioni iscritte all'Albo Regionale in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

     - il rimanente 80 per cento del montante alle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative secondo la seguente tabella:

     a) il 55 per cento in base alla estensione dei corpi idrici utili per l'attività alieutica di competenza;

     b) il 25 per cento in base al numero di licenze di pesca valide e attive sul territorio di competenza.

     2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, dai risarcimenti dei danni alla fauna delle acque interne e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Provincia territorialmente competente, la quale li riutilizzerà per il potenziamento del servizio di sorveglianza sia degli effettivi che dei volontari.

 

     Art. 27. Norme transitorie e finali.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

     2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutti quei provvedimenti afferenti alla disciplina della pesca nelle acque interne della Regione Calabria precedentemente adottati dalla stessa o dalle sue Province che contrastano con le presenti disposizioni. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far osservare la presente normativa come legge della Regione Calabria.