§ 16.1.15 - D.P.R. 4 maggio 1958, n. 797.
Riordinamento delle Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:04/05/1958
Numero:797


Sommario
Art. 1.      Le Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale di cui al regio decreto 2 marzo 1931, n. 600, assumono la denominazione di "Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque [...]
Art. 2. 
Art. 3.      La convocazione della Commissione ha luogo per iniziativa del presidente, od a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso che la Commissione stessa sia chiamata a dar [...]


§ 16.1.15 - D.P.R. 4 maggio 1958, n. 797.

Riordinamento delle Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale.

(G.U. 13 agosto 1958, n. 195).

 

Art. 1.

     Le Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale di cui al regio decreto 2 marzo 1931, n. 600, assumono la denominazione di "Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci".

 

     Art. 2. [1]

     Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali e sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale.

     Fanno parte di ciascuna Commissione:

     a) il direttore dello stabilimento ittiogenico competente per territorio;

     b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

     c) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

     d) il capo dell'Ufficio del genio civile;

     e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio;

     f) il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura:

     g) il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva;

     h) due membri effettivi e due supplenti scelti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su terna di nominativi segnalati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci.

     I membri di cui alla lettera h) del presente articolo durano in carica tre anni.

 

     Art. 3.

     La convocazione della Commissione ha luogo per iniziativa del presidente, od a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso che la Commissione stessa sia chiamata a dar parere su questioni che formino oggetto di provvedimenti ministeriali interessanti più provincie.

 

 


[1] Articolo così sostituito dal D.P.R. 2 settembre 1960, n. 1349.