§ 4.1.55 - L.R. 13 ottobre 2004, n. 21.
Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità − Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:13/10/2004
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Individuazione − Definizioni.
Art. 3.  Requisiti per l’individuazione dei distretti rurali.
Art. 4.  Requisiti per l’individuazione dei distretti agro-alimentari di qualità.
Art. 5.  (Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità)
Art. 6.  (Costituzione società di distretto)
Art. 6 bis.  (Competenze e funzioni della società di distretto)
Art. 7.  Comitato di distretto.
Art. 7 bis.  (Criteri per l’elaborazione e l’adozione del piano di distretto)
Art. 7 ter.  (Attuazione del piano di distretto)
Art. 8.  Istituzione distretto agro-alimentare di Sibari.
Art. 9.  Organizzazione funzionale del distretto agro-alimentare di qualità di Sibari.
Art. 10.  Disposizioni finali.


§ 4.1.55 - L.R. 13 ottobre 2004, n. 21.

Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità − Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.

(B.U. 19 ottobre 2004, n. 19 – S.S. n. 2).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, con la presente legge, valorizza, sostiene e promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57).

     2. La Regione, a questo scopo e coerentemente con l’art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57) e la legge Regionale 16 aprile 2002 n. 19: «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio, − Legge Urbanistica della Calabria» − interviene mediante politiche finalizzate a:

     a) valorizzare le produzione agricole ed agro-alimentari enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio;

     b) favorire la concentrazione dell’offerta in logica di filiera e di multifiliera;

     c) predisporre condizioni infrastrutturali di servizio e alle esigenze delle produzioni agricole ed agro-alimentari;

     d) garantire la sicurezza degli alimenti;

     e) sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;

     f) migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;

     g) predisporre strumenti tecnici che favoriscono investimenti aventi quali precipuo obiettivo l’ispessimento delle relazioni tra imprese dell’agro-alimentare;

     h) contribuire al mantenimento ed alla crescita dell’occupazione.

     3. La Regione pertanto realizza, attraverso strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, con il coinvolgimento delle altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto.

 

     Art. 2. Individuazione − Definizioni.

     1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenee derivante dall’integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

     2. Si definiscono distretti agro-alimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

     3. Si definisce filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agro-alimentare, e cioè della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione di un prodotto agroalimentare.

     4. Si definisce segmento di filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti almeno su due fasi della valorizzazione di un prodotto agro-alimentare.

 

     Art. 3. Requisiti per l’individuazione dei distretti rurali.

     1. Ai fini della loro individuazione, i distretti rurali devono possedere i seguenti requisiti:

     a) che la produzione agricola realizzata nell’area distrettuale risulti coerente con le vocazioni naturali dei territori e sia significativa in rapporto con l’economia locale;

     b) che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori;

     c) che parte rilevante dell’innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché dell’assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale sia soddisfatta dall’offerta locale;

     d) che vi sia integrazione tra produzione agricola e fenomeni culturali e turistici;

     e) che le imprese agricole possiedano le risorse aziendali necessarie per attività di valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché di tutela del territorio e del paesaggio rurale;

     f) che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e con quelle di altri settori locali.

 

     Art. 4. Requisiti per l’individuazione dei distretti agro-alimentari di qualità.

     1. Ai fini della loro individuazione i distretti agro-alimentari di qualità devono possedere i seguenti requisiti:

     a) che siano realizzati uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, tradizionali o tipici, la cui produzione risulti significativa a livello dell’economia agro-alimentare regionale;

     b) che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agro-alimentari;

     c) che parte rilevante dell’innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agro-alimentari, nonché dell’assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale, sia soddisfatta dall’offerta locale;

     d) che vi sia integrazione tra produzione agro-alimentare e fenomeni culturali e turistici;

     e) che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale, al fine stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e agro-alimentari.

 

     Art. 5. (Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità) [1]

     1. I distretti rurali e i distretti agro-alimentari di qualità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, in base ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, sulla base di proposte documentate e motivate presentate da comitati promotori costituiti dalle O.O.P.P. provinciali e regionali e/o da enti e organismi rappresentativi del territorio e del sistema economico locale, fatto salvi i distretti rurali e agro-alimentari di qualità già istituiti con legge regionale.

     2. La deliberazione di individuazione dei distretti è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC)..

 

     Art. 6. (Costituzione società di distretto) [2]

     1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di individuazione del distretto, il comitato promotore, gli enti locali, le rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali e le strutture dello sviluppo locale, che operano sul territorio del distretto, gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentanti delle filiere organizzate con le O.P. di riferimento, promuovono la costituzione del soggetto giuridico, denominato società di distretto.

     2. Possono far parte della società di distretto anche i soggetti gestori di strumenti quali programmi leader, strade dei prodotti tipici, piani di sviluppo socio-economico delle Comunità montane, interessanti le aree del distretto.

 

     Art. 6 bis. (Competenze e funzioni della società di distretto) [3]

     1. La società di distretto elabora e cura l’attuazione del piano di distretto sulla scorta degli indirizzi forniti dal comitato di distretto di cui all’articolo 7. Il Piano deve essere elaborato entro 120 giorni dalla costituzione della società di distretto e del comitato di distretto. La società di distretto svolge altresì le seguenti funzioni:

a) rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto;

b) promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, l’elaborazione, il cofinanziamento e la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 7ter, in coerenza con gli obiettivi individuati dal piano di distretto, e li presenta alla Regione per il relativo finanziamento;

c) presenta per i relativi finanziamenti i progetti di cui all’articolo 7ter, secondo le modalità previste per ciascuna forma di finanziamento dalla normativa vigente;

d) propone l’aggiornamento del piano di distretto, previo parere del comitato di distretto di cui all’articolo 7 sulla base di nuovi scenari e mutamenti di contesto socio-economico;

e) raccoglie ed elabora i dati relativi all’attuazione del piano di distretto e li trasmette, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo;

f) gestisce le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano di distretto e presenta, annualmente, alla Giunta regionale una relazione che illustri gli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attività del distretto ed, in particolare:

1) il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati dal piano di distretto;

2) il grado di attuazione del piano di distretto e di realizzazione delle azioni e dei progetti finanziati;

3) il livello di spesa impegnata ed erogata, con l’indicazione delle diverse forme di finanziamento attivate, pubbliche e private.

 

     Art. 7. Comitato di distretto.

     1. Al fine di assicurare unicità d’intenti e coordinamento politico amministrativo è costituito un comitato di indirizzo del distretto, di seguito denominato comitato di distretto.

     2. Il comitato di distretto è costituito da:

     1 rappresentante indicato dalla Coldiretti Provinciale;

     1 rappresentante indicato dalla Unione Agricoltori Provinciale;

     1 rappresentante indicato dalla Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale;

     1 rappresentante indicato dall’ordine degli Agronomi Provinciale;

     1 rappresentante indicato dalla Camera di Commercio e/o Centro Estero;

     1 rappresentante indicato dall’Istituto Commercio Estero;

     1 rappresentante indicato dall’Unical e/o dall’Università degli Studi di Reggio Calabria;

     1 rappresentante indicato dalla CGIL, UIL e CISL;

     1 rappresentante indicato dall’Amministrazione provinciale;

     3 rappresentanti indicati dai comuni del distretto [4].

     2. Il comitato di distretto avrà la responsabilità:

     a) di determinare politiche, proposte, progetti finalizzati a garantire un generale quadro di convenienza e proficua agibilità alle imprese agricole, agrituristiche, agro-alimentari, agroindustriali del distretto;

     b) di predisporre politiche, proposte, progetti per la infrastrutturazione del distretto coerentemente con le esigenze di qualità delle produzioni esitate, di salvaguardia ambientale e paesaggistica;

     c) di supportare tutte quelle attività che favoriscano il consolidamento di politiche intersettoriali tra produzione agricola, produzione agro-alimentare, ospitalità rurale agriturismo, artigianato, valorizzazione dei beni storico − culturali;

     d) predisporre politiche finalizzate a saldare gli elementi storico culturali del distretto con le produzioni sottese con l’obiettivo di un comune processo identitario;

     e) a dare, per quanto di propria competenza, unicità nei tempi e nelle metodologie amministrative, al fine di velocizzare gli investimenti che si proporranno;

     f) di accettare e verificare la relazione annuale, di cui all’art. 6 punto g) della presente legge, predisposta dalla società di distretto;

     g) di predisporre una relazione annuale in cui sintetizzare le attività economiche e istituzionali svolte nel distretto da trasmettere al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 7 bis. (Criteri per l’elaborazione e l’adozione del piano di distretto) [5]

     1. Il piano di distretto è elaborato per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio, tenendo conto della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il piano di ogni singolo distretto, previo parere di un’apposita commissione di valutazione nominata dall’assessorato all’agricoltura e coordinata dal Dirigente generale dello stesso dipartimento.

     3. Il piano di distretto, in particolare, deve contenere:

a) una dettagliata relazione concernente:

- la situazione esistente e le prospettive in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto;

- la rappresentazione cartografica dell’area interessata dal piano, con identificazione dei comuni e dei loro confini amministrativi;

- l’analisi del territorio, da cui emergano i punti di forza e i punti di debolezza, le opportunità ed i rischi nello sviluppo del territorio;

- la descrizione degli elementi che caratterizzano il distretto come rurale o agroalimentare di qualità, in base ai requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 ed in coerenza con le analisi e le strategie del PSR;

b) la rappresentazione della strategia perseguita con:

- l’individuazione, sulla base dell’analisi del territorio effettuata, degli obiettivi di sviluppo economico da raggiungere in forma integrata e coordinata nonché delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;

- l’illustrazione della coerenza degli obiettivi e delle azioni individuati in relazione agli ambiti di programmazione del PSR e alla integrazione degli stessi con le altre politiche di sviluppo insistenti sul territorio del distretto;

- la descrizione dell’impatto ambientale, economico e sociale delle azioni individuate;

c) le risorse suddivise tra gli obiettivi e le azioni del piano, con l’indicazione dei finanziamenti, pubblici e privati, distinguendo le risorse che si intendono reperire attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, con particolare riferimento a quelle in materia di sviluppo rurale e di coesione e sviluppo locale, e le altre risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

     4. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere aggiornato.

 

     Art. 7 ter. (Attuazione del piano di distretto) [6]

     1. La Regione, in conformità ai contenuti del piano di distretto di cui all’articolo 7bis, finanzia progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti, pubblici e privati, interessati.

     2. Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti che, in linea con i contenuti del piano di distretto di cui all’articolo 7bis, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

a) favorire i processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all’interno dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità;

b) sostenere la creazione, riorganizzazione ed il completamento, in ambito distrettuale, delle filiere produttive agroalimentari;

c) incentivare le attività volte a garantire la sicurezza degli alimenti e la loro tracciabilità, anche al fine di elevare gli standard qualitativi delle produzioni agricole ed agroalimentari e favorire la loro penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali;

d) contribuire al mantenimento ed alla crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili mediante qualificati programmi di formazione, finalizzati alla stabilizzazione dell’occupazione;

e) effettuare il monitoraggio delle problematiche socio-economiche, culturali, ambientali di ogni distretto, con speciale riferimento alla individuazione dell’esistenza di eventuali fattori negativi che possono impedirne o ritardarne lo sviluppo;

f) favorire la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali dei distretti.

 

     Art. 8. Istituzione distretto agro-alimentare di Sibari.

     1. Al fine di rendere immediatamente operativa la presente legge, la Regione Calabria per le finalità di cui all’art. 1 istituisce, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 marzo 2001 n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) il distretto agro-alimentare di qualità di Sibari, di seguito denominato distretto.

 

     Art. 9. Organizzazione funzionale del distretto agro-alimentare di qualità di Sibari.

     1. Il distretto è costituito dai territori ricadenti nei comuni di:

     — Paludi

     — Rossano

     — Corigliano Calabro

     — S. Giorgio Albanese

     — Vaccarizzo Albanese

     — S. Cosmo Albanese

     — S. Demetrio Corone

     — Firmo

     — Frascineto

     — Lungro

     — Roggiano Gravina

     — S. Marco Argentano

     — Tarsia

     — Terranova da Sibari

     — Cassano allo Ionio

     — Spezzano Albanese

     — S. Lorenzo del Vallo

     — Altomonte

     — Saracena

     — Castrovillari

     — Francavilla Marittima

     — Cerchiara di Calabria

     — Villapiana

     — Trebisacce

     — Amendolara

     — Roseto Capo Spulico

     — Rocca Imperiale

     — Montegiordano

     — Albidona

     — Civita

     — Plataci

     — San Basile

    - Mongrassano [7]

     Crosia, Calopezzati, Cropalati, Caloveto, Pietrapaola, Mandatoriccio, Scala Coeli, Cariati [8]

     In quanto presentano caratteristiche:

     a) di rilevante presenza di attività agricole di qualità;

     b) di presenza di produzioni certificate, tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;

     c) di significative presenze di imprese agricole, agro-alimentari, agrituristiche ed agroindustriali in relazione, interrelazione e interdipendenza tra loro;

     d) di rilevante PLV agricola, agro-alimentare e agroindustriale di qualità organizzata in forma di filiera e orientata al mercato;

     e) radicata presenza di realtà organizzate (Coop. O.P. Macro Organizzazioni Commerciali, MOC, società controllate da produttori, ecc.) tra operatori della filiera.

     2. Gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentati delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento avranno cura di costituire una società di distretto con le finalità di cui all’art. 6 della presente legge.

     3. I comuni di cui al punto 1 del presente articolo avranno cura di costituire un comitato distretto di cui all’art. 7 della presente legge.

 

     Art. 10. Disposizioni finali.

     1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 6.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 marzo 2009, n. 6.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 31 marzo 2009, n. 6.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 31 marzo 2009, n. 6.

[5] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 31 marzo 2009, n. 6.

[6] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 31 marzo 2009, n. 6.

[7] Aggiunto dall'art. 11 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

[8] Aggiunti dall'art. 5 della L.R. 31 marzo 2009, n. 6.