§ 4.1.39 - L.R. 26 luglio 1999, n. 19.
Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:26/07/1999
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Servizi di Sviluppo Agricolo.
Art. 3.  Servizio di Ricerca applicata di interesse regionale e Sperimentazione - Compiti.
Art. 4.  Servizio di Divulgazione Agricola - Compiti.
Art. 5.  Organizzazione e personale dei servizi.
Art. 6.  Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 7.  Servizi tecnici di supporto - Compiti.
Art. 8.  Componenti strutturali del Sistema dei Servizi di Sviluppo.
Art. 9.  Pianificazione delle attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo.
Art. 10.  Indirizzo, Vigilanza e Controllo.
Art. 11.  Provvedimenti amministrativi.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13. 


§ 4.1.39 - L.R. 26 luglio 1999, n. 19.

Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria.

(B.U. n. 77 del 30 luglio 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Calabria disciplina la materia dei Servizi di Sviluppo agricolo trasferita alle Regioni, dai D.P.R. n. 11/72 e n. 616/77, recependo il Regolamento C.E.E. 270/79 e i successivi Regolamenti comunitari attinenti ai servizi in agricoltura.

     2. I servizi di cui al comma 1 sono diretti a promuovere lo sviluppo socio-economico all'interno delle aree rurali, elevando le potenzialità delle imprese agricole esistenti nel pieno rispetto dell'ambiente.

     3. I servizi, inoltre, favoriscono la crescita e la formazione delle nuove professionalità il miglioramento della qualità della vita mediante l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze in campo, scientifico, tecnico, economico, socio-economico e legislativo.

 

     Art. 2. Servizi di Sviluppo Agricolo.

     1. I Servizi di Sviluppo Agricolo costituiscono attività di interesse generale e pubblico che la Regione Calabria riconosce di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'agricoltura.

     2. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono articolati in:

     a) Ricerca applicata di interesse regionale e Sperimentazione;

     b) Divulgazione Agricola;

     c) Formazione e aggiornamento professionale;

     d) Servizi tecnici di supporto.

 

     Art. 3. Servizio di Ricerca applicata di interesse regionale e Sperimentazione - Compiti.

     1. Il Servizio di Ricerca applicata di interesse regionale e Sperimentazione rappresenta il supporto scientifico e tecnico dei Servizi di Divulgazione, Formazione e Aggiornamento Professionale.

     2. Le attività sono svolte dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e i Servizi in Agricoltura (A.R.S.S.A.), per come previsto dall'articolo 2 della L.R. 15/93, nelle aziende sperimentali-dimostrative dalla stessa gestite, o presso aziende private che mettano a disposizione le superfici necessarie, a titolo gratuito ove trattasi di parcelle inferiori ad Ha 1, nonché i macchinari e le attrezzature, a titolo oneroso, mediante apposita convenzione di cui al successivo art. 5; da Istituti Universitari, da Istituti Sperimentali ed altri Enti idonei, previa valutazione di specifici progetti nei quali sia previsto l'impegno a collaborare con i Servizi di Sviluppo Agricolo.

 

     Art. 4. Servizio di Divulgazione Agricola - Compiti.

     1. Il Servizio di Divulgazione Agricola è svolto dai Divulgatori selezionati e formati ai sensi del Regolamento C.E.E. 270/79 e del regolamento C.E.E. 1760/87 ed _ costituito da un complesso di professionalità che agisce armonicamente in funzione dello sviluppo rurale.

     2. Il Servizio di Divulgazione Agricola si esplica attraverso l'opera di informazione e consulenza rivolta al complessivo sistema agricolo regionale; esso è finalizzato alla introduzione delle innovazioni tecnologiche, all'indirizzo ed alla razionalizzazione delle produzioni, attraverso una migliore gestione organizzativa aziendale, atta a consentire un miglioramento duraturo e sostanziale del reddito e delle condizioni di lavoro degli operatori agricoli, in armonia con quanto disposto dalla Politica Agricola Comunitaria. Tale attività si esplica anche orientando gli operatori agricoli, al fine di fornire alle diverse tipologie di imprese l'assistenza specialistica e settoriale di cui le stesse abbisognano.

     3. Il Servizio di Divulgazione Agricola ha, comunque, il compito, in collaborazione coi rilevatori, di elaborare i dati per la contabilità aziendale, di analizzare la gestione delle aziende agricole singole o associate, provvedendo alla restituzione critica comparata dei bilanci di aziende omogenee, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (I.N.E.A.).

 

     Art. 5. Organizzazione e personale dei servizi.

     1. La Regione promuove appositi corsi di aggiornamento e di riqualificazione dei soggetti interessati ai Servizi di Sviluppo Agricolo, da attuarsi con fondi propri, comunitari e/o statali.

     2. Il Servizio di Divulgazione Agricola, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15/93, _ di competenza dell'A.R.S.S.A.

     3. Il personale di divulgazione agricola già assegnato alle OO.PP.AA., nell'ambito del contingente attribuito alla Calabria dal II Piano-quadro nazionale della divulgazione agricola in applicazione del Regolamento C.E.E. 2052/88 e dell'art. 16 della L.R. 15/93 _ iscritto nell'apposito ruolo della divulgazione agricola dell'A.R.S.S.A.

     4. L'A.R.S.S.A. si fa carico della loro remunerazione, utilizzandole somme assegnate dalla regione Calabria ai sensi della norma finanziaria di cui all'art. 12 della presente legge.

     5. Al fine di accelerare la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge detto personale dipendente ai fini giuridici ed economici dall'A.R.S.S.A., ferma per il resto la disciplina del lavoro, potrà, essere autorizzato a svolgere, in relazione, all'interesse vantato direttamente dalla Pubblica Amministrazione ed al buon andamento della medesima, la propria attività mediante convenzione con le Organizzazioni delle aziende agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

     6. Le attività di divulgazione agricola si svolgono nell'ambito del perimetro dei Centri di Divulgazione Agricola (Ce.D.A.) e delle Unità di Divulgazione Agricola (U.D.A.) secondo le strutture di cui al successivo art. 8.

     7. L'A.R.S.S.A. sulla base delle caratteristiche territoriali delle aree da individuare ai sensi del successivo articolo 8 distribuisce le unità di divulgazione nelle strutture di cui all'art. 8 lettere a) e c), nonché nella struttura di coordinamento della sede centrale dell'A.R.S.S.A. e presso il competente settore del Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione, ove siano richiesti per le funzioni di raccordo tra l'Ente Regione e L'A.R.S.S.A.

     8. Nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'A.R.S.S.A. mediante delibera del Consiglio di amministrazione individua, previo accordo col Settore competente del dipartimento Agricoltura e Foreste, le sedi dei Ce.S.A., di cui al successivo art. 8 lettera c), nel rispetto delle destinazioni delle strutture oggetto d'intervento del PIM- Calabria.

     9. Nel termine perentorio di 90 giorni, in riferimento ai Ce.S.A. non dotati di aziende sperimentali dimostrative nei settori trainanti del territorio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione dell'A.R.S.S.A. definisce, stipula e approva apposita convenzione con aziende private, dotate dei requisiti che qualificano un'azienda sperimentale dimostrativa, previa sottoposizione al parere dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste ai fini della definitiva approvazione della Giunta Regionale.

     10. Nell'ambito della ristrutturazione, l'A.R.S.S.A. costituisce la struttura di vertice, preposta ai Servizi di Sviluppo Agricolo, articolata in Servizi come individuati nel precedente art. 2.

     11. Nelle more dell'approvazione definitiva della Pianta Organica generale, vige per il Servizio di Divulgazione quella definita dalla Legge 11/92.

     12. Non è consentito l'impiego dei divulgatori agricoli in attività propriamente sperimentali, in attività di patronato ovvero in attività amministrative non strettamente connesse col servizio di divulgazione.

 

     Art. 6. Formazione e aggiornamento professionale.

     1. I piani di attività e di formazione e di aggiornamento professionali diretti agli operatori agricoli e forestali e quelli connessi con i programmi di sviluppo rurale, sono approvati dal Dipartimento Formazione professionale della Regione Calabria, previa acquisizione del parere tecnico della struttura competente del Dipartimento Agricoltura e Foreste il quale parteciperà anche alla valutazione tecnica dei progetti presentati e alla valutazione durante lo svolgimento dei corsi ed agli esami finali.

     2. Le attività di formazione e di aggiornamento professionale, di competenza del Dipartimento Agricoltura e Foreste possono essere affidate all'A.R.S.S.A., ovvero agli Enti di Formazione Professionale, preferibilmente se di emanazione delle OO.PP.AA.

 

     Art. 7. Servizi tecnici di supporto - Compiti.

     1. Le attività tecniche di supporto concernano la Pedologia, la meteorologia, l'agrometeorologia, la cartografia, il sistema informativo territoriale ed il marketing. Dette attività sono svolte, con competenza sull'intero territorio regionale, dall'A.R.S.S.A. avvalendosi anche dei Divulgatori agricoli espressamente formati ai sensi del Reg. C.E.E. 2052/88.

     2. L'attività tecnica ha il compito di sopportare l'attività divulgativa dei Ce.S.A., dei Ce.D.A. e delle U.D.A. fornendo servizi ed elaborazioni specialistiche quali strumenti di base per la divulgazione agricola.

     3. L'attività tecnica di supporto ha, inoltre, il compito di fornire gli strumenti e le informazioni di base necessarie per la pianificazione degli interventi in agricoltura ai fini della programmazione regionale, per i Piani di Sviluppo di scala provinciale e sub-provinciale nonché per l'attività di altri enti strumentali.

 

     Art. 8. Componenti strutturali del Sistema dei Servizi di Sviluppo.

     1. Il sistema integrato dei Servizi di Sviluppo Agricolo si realizza attraverso le seguenti componenti strutturali:

     a) Centri di Divulgazione Agricola (Ce.D.A.) di competenza dell'A.R.S.S.A., operanti su aree territoriali individuate mediante apposita delibera della Giunta regionale da approvarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Ciascun Ce.D.A. S affidato ad un Divulgatore Agricolo laureato, che risponde al Dirigente del Ce.S.A. competente per territorio.

     Il contingente di Divulgatori Agricoli, assegnato ad un Ce.D.A., in numero non inferiore a 5 si avvale di un massimo di 2 unità ausiliarie e di 2 unità amministrative reclutate nell'A.R.S.S.A. o, in mancanza nell'E.S.A.C. Impresa.

     b) Il personale di divulgazione di cui all'art. 5 comma 6 opera nelle Unità di Divulgazione Agricola (U.D.A.).

     Le U.D.A. esplicano la loro attività su aree territoriali inscritte all'interno del perimetro di ciascun Ce.D.A., ed operano in stretto collegamento con il Ce.S.A. di riferimento.

     Esse sono composte da uno o più Divulgatori Agricoli ciascuno dei quali serve un numero cospicuo di aziende associate.

     c) Centri di Sviluppo Agricolo (Ce.S.A.) di competenza dell'A.R.S.S.A. in numero di 10, comprendenti da 2 a 3 Ce.D.A. e almeno un'azienda sperimentale-dimostrativa di proprietà dell'A.R.S.S.A. o in convenzione con privati.

     Le aziende sperimentali dimostrative, per assicurare una corretta ed efficiente gestione, utilizzeranno i lavoratori già in servizio all'entrata in vigore della presente legge, comunque in numero non superiore a quello fissato nelle piante organiche relative all'anno 1985.

     I posti di operai a tempo indeterminato resisi vacanti in dette aziende saranno coperti facendo ricorso ai lavoratori in servizio a tempo determinato, tramite turnover e secondo criteri oggettivi che debbono prioritariamente tenere conto dell'anzianità lavorativa.

     2. I Ce.S.A. costituiscono l'aggregato, a livello territoriale, di tutti i Servizi di Sviluppo, del Servizio di Riordino Fondiario, nonché dell'ufficio amministrativo dei Ce.D.A. e dell'azienda, o delle aziende sperimentali-dimostrative, che li compongono, attraverso il decentramento delle relative funzioni, che si svolgono secondo le direttive e il coordinamento a livello centrale.

     3. Il Ce.S.A. costituisce un sottosistema di servizi e la sede di coordinamento dei Ce.D.A. inscritte nell'ambito del territorio di competenza e trova come punto di riferimento, il coordinamento in sede centrale.

     4. Ciascun Ce.S.A. S affidato a un Dirigente tecnico con comprovata esperienza e professionalità in uno dei Servizi di Sviluppo Agricolo dell'A.R.S.S.A..

     5. L'articolazione e la composizione dei Ce.S.A. sono individuate mediante delibera della Giunta Regionale di cui all'art. 8, 1° comma lett. a).

 

     Art. 9. Pianificazione delle attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

     1. Le attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo sono dirette ad attuare la programmazione regionale e sono previsti piani integrati a valenza triennale.

     2. La struttura competente del Dipartimento agricoltura e Foreste, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio della sua attuazione, predispone il Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo, diretto ad armonizzare tutte le attività dei Servizi proposte dagli Enti attuatori, verificandone la compatibilità coi programmi comunitari e regionali, e ad integrarle con le esigenze espresse in sede del Dipartimento Agricoltura e Foreste. A tal fine l'A.R.S.S.A., raccolte e verificate le proposte dei Ce.S.A., comprendenti quelle precedentemente formulate dai Ce.D.A. e dai tre centri di coordinamento delle Associazioni promosse dalle OO.PP.AA., trasmette il Piano dei Servizi di Sviluppo entro il mese di aprile precedente l'anno di attuazione al Dipartimento agricoltura e Foreste. Il Settore competente in materia di Servizi, previe valutazioni e integrazioni di competenza, sentite le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale predispone il Piano generale per la trasmissione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

     3. Durante tutto il periodo di sostegno nel pagamento degli stipendi e delle missioni ai Divulgatori Agricoli con fondi UE-Stato e nelle more della definizione della pianta organica generale dell'A.R.S.S.A., le procedure individuate nei precedenti commi sono sostituite da provvedimenti amministrativi della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura e Foreste in aderenza alle procedure poste in atto dal Ministero per le Politiche Agricole (Mi.P.A.).

 

     Art. 10. Indirizzo, Vigilanza e Controllo.

     1. Le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitate dall'Amministrazione regionale Dipartimento Agricoltura e Foreste tramite il Settore competente, che, in caso di non corretta attuazione della presente legge, o nei casi di inefficienza accertate, provvede mediante comunicazione scritta, a richiamare gli Enti attuatori dei Servizi, allo scopo di rimuoverne le cause.

     2. [Nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, è assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado di proseguire l’attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria] [1].

 

     Art. 11. Provvedimenti amministrativi.

     1. Le attività del servizio di Ricerca applicata e Sperimentazione, di competenza dell'A.R.S.S.A., da comprendersi nel Piano dei Servizi di Sviluppo Agricolo, sono finanziate attraverso gli stanziamenti ordinari previsti nel Bilancio dell'Ente stesso, salvo integrazioni, su appositi capitoli del Bilancio Regionale.

     2. Le spese per le attività di ricerca e sperimentazione sostenute dall'A.R.S.S.A., sono rendicontate all'Assessorato Agricoltura e Foreste con cadenze semestrali, procedendo attraverso i Centri di Sviluppo Agricolo.

     3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni i Centri di Sviluppo Agricolo sono dotati di un congruo fondo di rotazione.

     4. Il Servizio di Divulgazione Agricola è così sostenuto:

     per le competenze dell'A.R.S.S.A.:

     - spese per stipendi e missioni per i Divulgatori Agricoli in regime di sostegno UE-Stato e per le spese eccedenti;

     - spese per attività di dimostrazione e collaudo della sperimentazione, finanziabili con fondi comunitari, statali e/o regionali;

     - spese per incontri informativi, convegni e divulgazione a mezzo stampa, o altre forme di comunicazione di massa, da svolgersi con la partecipazione di tutti gli Enti attuatori.

     5. Per le competenze delle Associazioni di Divulgazione Agricola sono ammesse:

     - spese per la partecipazione dei divulgatori a corsi di aggiornamento;

     - spese per incontri informativi, convegni e divulgazione a mezzo stampa, o altre forme di comunicazione di massa;

     - spese piccola attrezzatura e strumentazione indispensabile allo svolgimento delle attività nella misura massima di lire 20.000.000 per singola U.D.A.;

     - spese delle strutture di coordinamento delle U.D.A., nella misura equivalente allo stipendio di un tecnico laureato inquadrato all'ottavo livello del contratto degli Enti Locali e di un amministrativo in possesso di diploma di Scuola Media Superiore;

     - spese generali nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, escluse quelle relative all'attrezzatura e strumentazione.

     6. L'erogazione dei fondi alle Associazioni di Divulgazione Agricola, per le spese individuate nei precedenti commi, avviene per anticipazioni sui piani annuali di cui la prima semestrale, da erogare entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base dell'accertamento del rendiconto dell'anno precedente e seguito da rendicontazioni trimestrali esposte in appositi modelli forniti dall'Amministrazione regionale:

     7. Sono, inoltre, ammesse le seguenti spese di competenza diretta dell'Amministrazione regionale:

     - spese per il finanziamento di progetti di ricerca applicata e sperimentazione;

     - spese per attività di divulgazione e promozione a mezzo stampa e attraverso sistemi multimediali convegni e incontri informativi a livello regionale;

     - spese per studi di comparto, sull'agriturismo, sull'educazione alimentare e a carattere socio-economico;

     - contributi per la gestione del Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (C.I.F.D.A.) tra le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia, istituito con L.R. n. 4/83;

     - spese per attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai Servizi di Sviluppo Agricolo; - spese per la rilevazione dei dati contabili delle aziende del campione della Rete d'informazione Contabile Agricola (R.I.C.A.) istituita con Regolamento C.E.E. n. 79/65.

     8. Le attività di Formazione Professionale, di competenza dei Dipartimento Agricoltura e Foreste sono finanziate con i fondi previsti dal regolamento C.E.E. 2328/91 e altri Regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali e regionali.

     9. Le norme da adottare per le attività di formazione professionale sono demandate alla Giunta Regionale su proposta del Dipartimento Agricoltura e Foreste.

     10. Alle spese previste dal presente articolo si provvede attraverso appositi capitoli del bilancio regionale, come indicato nel successivo art. 12.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Alle spese previste dalla presente Legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti sui seguenti capitoli:

     - per attività di sperimentazione e collaudo:

     - Cap. 5112102 per L. 2.000.000.000;

     - Cap. 5283101 per L. 214.000.000;

     - Cap. 5283102 per L. 481.000.000;

     - Cap. 5283103 per L. 830.000.000;

     - per le attività di Divulgazione:

     - Cap. 5112101 per L. 4.276.000.000;

     - Cap. 5112103 per L. 3.246.000.000;

     - Cap. 5112109 per L. 1.130.000.000;

     2. Altri stanziamenti provenienti da altri Regolamenti comunitari riferiti ai Servizi di Sviluppo Agricolo, compreso la contabilità aziendale, saranno previsti in capitoli di bilancio appositamente istituiti.

 

     Art. 13.

     1. La legge regionale 31 luglio 1992, n. 11, "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo applicazione del Regolamento C.E.E. 270/79 e C.E.E. 1760/87" è abrogata e sostituita dalla presente Legge, fatti salvi gli effetti prodotti dalla medesima.


[1] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 2012, n. 58. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 42 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15. La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2016, n. 248, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.