| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Calabria | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.4 informazione e cultura | 
| Data: | 27/04/2011 | 
| Numero: | 15 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 22, così come modificato dalla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, articolo 31, comma 2, è sostituito dal seguente comma | 
| Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione | 
§ 3.4.46 - L.R. 27 aprile 2011, n. 15.
Modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. 2 maggio 2011, n. 8 - S.S. 4 maggio 2011, n. 2)
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della 
«La Coordinatrice è designata dal Presidente della Giunta regionale».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.