| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Calabria | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.4 informazione e cultura | 
| Data: | 21/03/1983 | 
| Numero: | 12 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il personale utilizzato presso i disciolti centri di servizi culturali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29 che vi presta servizio con rapporto continuativo ed a [...] | 
| Art. 2. Il numero dei posti del ruolo unico regionale di cui | 
| Art. 3. Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge si farà fronte in termini di competenza e di cassa, mediante la parziale utilizzazione dei fondi iscritti al Cap. 1003101 del bilancio [...] | 
§ 3.4.3 - L.R. 21 marzo 1983, n. 12. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8.
(B.U. n. 23 del 30 marzo 1983).
     Il personale utilizzato presso i disciolti centri di servizi culturali ai sensi dell'articolo 13 della 
Al suddetto concorso è ammesso il personale di cui al comma precedente in possesso di tutti i requisiti per l'accesso al ruolo regionale.
Lo stesso personale è ammesso al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alla qualifica posseduta presso i centri suddetti, giusta la seguente tabella di comparazione:
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						 Qualifica Livello funzionale  | 
				
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						 di provenienza dell'amministrazione regionale  | 
				
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						 (per memoria) Dirigente  | 
				
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						 (per memoria) Esperto  | 
				
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						 (per memoria) Istruttore  | 
				
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						 Operatore culturale Collaboratore  | 
				
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						 (per memoria) Applicato-operatore spec.  | 
				
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						 (per memoria) Operatore qualificato  | 
				
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						 (per memoria) Commesso  | 
				
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						 (per memoria) Ausiliario  | 
				
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     L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione al concorso riservato è disposto con delibera della Giunta regionale e decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data della delibera medesima. Con lo stesso provvedimento d'inquadramento è altresì disposta la destinazione della sede, secondo comma quanto previsto dall'articolo 7 della 
Il numero dei posti del ruolo unico regionale di cui
all'articolo 2 della 
L'ampliamento dell'organico è riferito a due posti di collaboratore.
     La tabella A, di cui al citato articolo 2 della 
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						 LIVELLI FUNZIONALI POSTI  | 
				
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						 Dirigente 215  | 
				
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						 Esperto 304  | 
				
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						 Istruttore 760  | 
				
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						 Collaboratore 981  | 
				
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						 Applicato-operatore spec. 533  | 
				
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						 Operatore qualificato 171  | 
				
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						 Commesso 229  | 
				
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						 Ausiliario 10  | 
				
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						 TOTALE GENERALE 3.203  | 
				
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Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge si farà fronte in termini di competenza e di cassa, mediante la parziale utilizzazione dei fondi iscritti al Cap. 1003101 del bilancio 1983.
Per gli anni successivi, si provvederà con le relative leggi di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2 della