§ 2.1.11 - L.R. 8 maggio 1980, n. 7.
Concessione acconto al personale in attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale dei dipendenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/05/1980
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza 1° ottobre 1978, ed in sostituzione dell'acconto di cui alla legge regionale 21 maggio 1977, n. 16, è attribuito al personale inquadrato nel ruolo regionale un importo mensile, [...]
Art. 2.      Gli importi di cui al precedente articolo 1 sono estesi a tutto il personale in servizio presso gli uffici regionali ancora da inquadrare nel ruolo regionale ai sensi della legge regionale 28 [...]
Art. 3.      L'acconto mensile di cui alla legge regionale n. 7 del 26 giugno 1973 e successive modificazioni è conservato anche dopo l'inquadramento, dal personale regionale e viene assorbito dai [...]
Art. 4.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 2 miliardi, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la cui [...]
Art. 5.      Sono soppresse le disposizioni in contrasto con la presente legge.


§ 2.1.11 - L.R. 8 maggio 1980, n. 7. [1]

Concessione acconto al personale in attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale dei dipendenti regionali.

(B.U. n. 17 del 16 maggio 1980).

 

Art. 1.

     Con decorrenza 1° ottobre 1978, ed in sostituzione dell'acconto di cui alla legge regionale 21 maggio 1977, n. 16, è attribuito al personale inquadrato nel ruolo regionale un importo mensile, anche sulla 13° mensilità, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, nella seguente misura riferita alle retribuzioni iniziali stabilite per l'accesso ai livelli di cui alla tabella «B» allegata alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 ed in atto al 30 settembre 1978, esclusa l'indennità integrativa speciale:

 

fino a L. 2.000.000 annue                   L.    55.000   mensili

fino a L. 3.000.000 annue                   L.    47.000   mensili

fino a L. 4.000.000 annue                   L.    43.000   mensili

oltre  L. 4.000.000 annue                   L.    40.000   mensili

 

 

     Art. 2.

     Gli importi di cui al precedente articolo 1 sono estesi a tutto il personale in servizio presso gli uffici regionali ancora da inquadrare nel ruolo regionale ai sensi della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 e successive modificazioni e a quello di cui alle leggi regionali 19 gennaio 1977, n. 4 e 11 maggio 1977, n. 15.

     I suddetti importi non vengono corrisposti al personale comandato che, in attesa dell'inquadramento nel ruolo regionale, percepisca analoghi benefici per effetto delle disposizioni che, nell'ente di provenienza, ne disciplinano il trattamento economico.

 

     Art. 3.

     L'acconto mensile di cui alla legge regionale n. 7 del 26 giugno 1973 e successive modificazioni è conservato anche dopo l'inquadramento, dal personale regionale e viene assorbito dai miglioramenti economici di cui alla legge regionale 21 maggio 1977, n. 16, e da quelle di cui al precedente articolo 1 con le relative decorrenze.

     Le somme eccedenti saranno oggetto di recupero in occasione degli ulteriori futuri miglioramenti contrattuali.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 2 miliardi, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la cui compatibilità sarà definita nell'esercizio finanziario 1980 con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 5.

     Sono soppresse le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.