§ 2.1.1 - L.R. 26 giugno 1973, n. 7.
Diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:26/06/1973
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Il personale in posizione di comando o di distacco ha diritto di essere immesso nel ruolo regionale con la prima legge istitutiva del ruolo stesso secondo le modalità in essa contenute.
Art. 2.      Al personale trasferito, a quello in posizione di comando o di distacco è attribuito, salvo conguaglio, un acconto lordo mensile, sui futuri miglioramenti, di lire 70.000, a decorrere dal 1° [...]
Art. 3.      Il personale avente diritto all'acconto che per qualunque causa, cessi di prestare servizio presso la Regione prima dell'inquadramento nei ruoli organici, è tenuto a rimborsare gli acconti [...]
Art. 4.      E' in facoltà della Regione di immettere nel ruolo regionale, con le modalità, secondo i criteri e con il trattamento economico da stabilire nelle legge istitutiva del primo ruolo definitivo, il [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nei Capitoli 4601 - 4501 - 4401 - 4201 - 3501
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione.


§ 2.1.1 - L.R. 26 giugno 1973, n. 7. [1]

Diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile.

(B.U. n. 18 del 27 giugno 1973).

 

Art. 1.

     Il personale in posizione di comando o di distacco ha diritto di essere immesso nel ruolo regionale con la prima legge istitutiva del ruolo stesso secondo le modalità in essa contenute.

     Tale diritto di passaggio è riconosciuto, a domanda, anche al personale che sia stato richiamato dall'Amministrazione di provenienza [2].

 

     Art. 2.

     Al personale trasferito, a quello in posizione di comando o di distacco è attribuito, salvo conguaglio, un acconto lordo mensile, sui futuri miglioramenti, di lire 70.000, a decorrere dal 1° aprile 1972 o dalla data di inizio del servizio se successivo e fino alla data di immissione dello stesso nel ruolo regionale [3].

 

     Art. 3.

     Il personale avente diritto all'acconto che per qualunque causa, cessi di prestare servizio presso la Regione prima dell'inquadramento nei ruoli organici, è tenuto a rimborsare gli acconti riscossi con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4.

     E' in facoltà della Regione di immettere nel ruolo regionale, con le modalità, secondo i criteri e con il trattamento economico da stabilire nelle legge istitutiva del primo ruolo definitivo, il personale in servizio, alla data del 23 maggio 1973, in forza di atto formale del Consiglio regionale.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nei Capitoli 4601 - 4501 - 4401 - 4201 - 3501

- 3602 - 4651 - 3701 - 3801 - 4701 - 131 - 701 - 2401 previsti nel bilancio

di previsione del corrente esercizio finanziario.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Comma aggiunto con L.R. 18 maggio 1974, n. 8.

[3] Così costituito con L.R. 12 maggio 1975, n. 16.