§ 6.3.116 - L.P. 29 marzo 1979, n. 2.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:29/03/1979
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro il 15 aprile 1979.
Art. 2.      Il pareggio dei bilanci comunali è assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio della Provincia, mediante erogazioni da parte della stessa. Allo scopo di adeguare le [...]
Art. 3.      I comuni ed i loro consorzi sono tenuti a deliberare, entro e non oltre il 30 dicembre 1979, il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare, con le nuove [...]
Art. 4.      Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, [...]
Art. 5.      Per l'anno 1979 la spesa corrente, esclusa quella per il personale, delle aziende speciali di trasporto comunali e consortili non potrà subire incrementi superiori all'11% della corrispondente [...]
Art. 6.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1979 la spesa di lire 24.200 milioni.
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 6.3.116 - L.P. 29 marzo 1979, n. 2.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(B.U. 17 aprile 1979, n. 19).

 

     Art. 1.

     Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro il 15 aprile 1979.

     E' fatto divieto ai comuni e alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento con esclusione sia delle anticipazioni di cassa nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1978, afferenti, per i comuni ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono autorizzati i prefinanziamenti di mutui, concessi per investimenti, fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi.

     Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso al netto dei contributi regionali e provinciali sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, supera il 25% delle entrate dei comuni relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione. Fanno eccezione i mutui per investimenti, per i quali la Provincia si assume la garanzia ai sensi della legislazione provinciale vigente e, oltre la garanzia, anche l'ammortamento.

 

          Art. 2.

     Il pareggio dei bilanci comunali è assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio della Provincia, mediante erogazioni da parte della stessa. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi le erogazioni, determinate in via preventiva, corrispondono all'importo di lire 100.000 moltiplicato con il numero delle persone residenti nel comune il 31 dicembre 1977 al netto dell'ammontare complessivo delle somme sostitutive attribuite ai comuni per l'anno 1979 ai sensi della legge statale. Per i comuni che abbiano modificato la superficie territoriale dopo il 31 dicembre 1977 vale il numero degli abitanti residenti nei rispettivi comuni dopo l'avvenuta modifica.

     Per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 la base di lire 100.000 è aumentata a lire 120.000 e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 a lire 150.000.

     Per lo scopo di cui al precedente primo comma e a prescindere dal conguaglio previsto dallo stesso comma, la Provincia corrisponde comunque ad ogni singolo comune una quota pro-capite di lire 15.000.

     Il versamento delle somme a favore dei comuni avrà luogo dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte della Giunta provinciale e comunque in unica soluzione entro il 31 agosto 1979.

 

          Art. 3.

     I comuni ed i loro consorzi sono tenuti a deliberare, entro e non oltre il 30 dicembre 1979, il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare, con le nuove strutture, la massima efficienza e produttività di gestione. Le aziende speciali, sulla base degli indirizzi e dei tempi stabiliti dal Consiglio comunale, predispongono appositi piani di riorganizzazione che, approvati dal Consiglio, sono compresi nel piano generale di riorganizzazione.

     Il piano di riorganizzazione deve contenere i seguenti elementi:

     a) il quadro della situazione esistente, per l'ente e ogni singola azienda, con l'indicazione sintetica dei compiti delle singole strutture, nonché delle unità e dei livelli funzionali del relativo personale in servizio;

     b) le funzioni degli enti, con specifico riferimento a quelle di nuova attribuzione, e il loro riaccorpamento, secondo criteri di organicità, negli uffici e servizi da riorganizzare o attivare;

     c) le funzioni delle singole aziende, con la valutazione delle possibilità di fusione di aziende e di unificazione dei servizi operativi di comune interesse;

     d) le modalità operative per l'applicazione del principio della mobilità del personale, sia all'interno dei singoli enti e delle singole aziende, sia tra l'ente locale, i consorzi e le aziende;

     e) le conseguenti nuove piante organiche generali degli enti, nonché le nuove tabelle numeriche delle aziende speciali.

     Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi di cui al primo comma è approvato dalla Giunta provinciale.

     L'approvazione dei piani generali di riorganizzazione da parte della Giunta provinciale non autorizza gli enti interessati a procedere ad assunzioni oltre il limite previsto dal successivo art. 4 della presente legge.

     Tali piani generali diverranno concretamente efficaci dal momento in cui apposite disposizioni legislative determineranno i modi ed i tempi per la loro attuazione e per il finanziamento della maggiore spesa conseguente.

 

          Art. 4.

     Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976, con l'aggiunta a tale limite del personale effettivamente assunto dagli enti autorizzati dalle norme dell'art. 5 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 18.

     Per l'anno 1979 non potrà essere assunto, con mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.

     I comuni, i consorzi e le aziende sempre che abbiano già adottato il piano generale di riorganizzazione, possono procedere, in deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano la materia, ad assunzioni, mediante concorso pubblico, di nuovo personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per normale vacanza cesseranno dal servizio negli anni 1979-80. Il nuovo personale così assunto sarà provvisoriamente collocato, ove necessario, in posizione sovrannumeraria, salva automatica successiva collocazione in ruolo ordinario non appena il titolare del posto organico, di cui è stata prevista la vacanza entro il termine massimo del 31 dicembre 1980, sarà stato effettivamente collocato a riposo.

     In aggiunta all'esercizio della facoltà di cui al terzo comma, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1977, qualora il rapporto dipendenti (comunque in servizio) popolazione, esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risulti inferiore a 1:150, possono assumere, purché non si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale nel numero massimo risultante dall'applicazione, al totale dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, esclusi i lavoratori stagionali, delle percentuali appresso stabilite:

     a) comuni fino a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40%, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1.150 e il numero dei dipendenti in servizio;

     b) comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: incremento massimo del 30%, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentito in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio.

     In ogni caso i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono assumere, ai sensi del precedente comma, almeno una nuova unità di personale.

     E' consentita, altresì, la possibilità per l'ente di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché nel limite complessivo della spesa sostenuta nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazioni con un aumento massimo dell'11%.

     Al di fuori di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo si potrà procedere soltanto ad assunzioni di personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

     Il personale straordinario cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo annuo di 90 giorni.

     Ai fini della determinazione della spesa per il personale si fa riferimento all'importo risultante dal verbale di chiusura di cui all'art. 64 del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 1975, n. 5.

 

          Art. 5.

     Per l'anno 1979 la spesa corrente, esclusa quella per il personale, delle aziende speciali di trasporto comunali e consortili non potrà subire incrementi superiori all'11% della corrispondente spesa del 1978.

     La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto e i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto non potranno comunque subire incrementi superiori al 10% dell'ammontare iscritti nel bilancio di previsione per il 1978.

     Gli enti locali nei cui bilanci sono iscritti i disavanzi o i contributi per i servizi di trasporto verseranno le somme a copertura dell'incremento del 10% di cui al comma precedente subordinatamente alla redazione, da parte delle aziende di trasporto, di un piano di ristrutturazione diretto al riordino economico della gestione. I piani di ristrutturazione, approvati dall'ente proprietario, sono inviati alla Provincia ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di programmazione e coordinamento.

     Le aziende speciali di trasporto degli enti locali che per l'anno 1978 devono fronteggiare oneri derivanti dal riconoscimento di accordi sindacali nazionali intervenuti a sanatoria di situazioni pendenti, sono autorizzate a superare, per l'importo corrispondente a detti oneri, i limiti ed i vincoli previsti dall'art. 6 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 18.

     L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1979 rispetto al limite di cui al secondo comma dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

     Per le aziende municipalizzate e consortili, diverse da quelle di trasporto, il pareggio dei bilanci è obbligatorio.

     Per le sole aziende non ancora in pareggio nel 1978, ove i ricavi previsti per il 1979 non coprano i costi del 1979, le stesse aziende sono tenute a proporre e gli enti proprietari ad adottare, entro 6 mesi dall'adozione del bilancio di previsione 1979, un piano di riequilibrio economico-finanziario, che quantifiche il livello massimo di evoluzione dei costi, gli adeguamenti relativi dei ricavi, determinando le eventuali quote di contributi a copertura del pareggio. Il piano avrà durata non superiore a un quinquennio e gli enti proprietari dovranno iscrivere nei propri bilanci i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio.

     Alla copertura di detti contributi si provvede in via eccezionale mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscrive a carico del proprio bilancio.

     Il piano di riequilibrio economico-finanziario dovrà tenere conto dell'onere derivante alle aziende dalle anzidette rate di ammortamento dei mutui.

     Gli enti tenuti ad adottare il piano di riequilibrio, di cui ai precedenti commi, ove dimostrino che il riequilibrio stesso non sia realizzabile a causa degli oneri che derivano alla gestione dall'obbligo di adottare prezzi amministrativi, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale, in via straordinaria, a provvedere al pareggio del bilancio mediante mutuo a carico dell'ente.

 

          Art. 6.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1979 la spesa di lire 24.200 milioni.

     Alla copertura dell'onere sopraindicato si provvede come segue:

     per lire 8.768 milioni, con una corrispondente quota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione degli oneri relativi alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, punti 9 e 10, della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 41;

     per lire 1.332 milioni, con le maggiorazioni di entrata ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

     per lire 4.100 milioni, con le maggiorazioni di entrata ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

 

          Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.