§ 5.5.30 - L.P. 13 maggio 1992, n. 12.
Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'Ente per la gestione del teatro comunale e del Kurhaus di Merano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:13/05/1992
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una istituzione di diritto privato, per la gestione nella città di Merano del teatro comunale e del Kurhaus e delle relative [...]
Art. 2.      1. La quota di partecipazione agli oneri di gestione dell'istituzione di cui all'articolo 1, a carico della provincia, non può essere superiore alla somma delle quote a carico degli altri enti [...]
Art. 3.      1. E' abrogata la legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 4.
Art. 4.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 300 milioni.


§ 5.5.30 - L.P. 13 maggio 1992, n. 12.

Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'Ente per la gestione del teatro comunale e del Kurhaus di Merano.

(B.U. 26 maggio 1992, n. 22).

 

     Art. 1.

     1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una istituzione di diritto privato, per la gestione nella città di Merano del teatro comunale e del Kurhaus e delle relative pertinenze.

     2. La partecipazione della provincia è subordinata al fatto che nello statuto dell'istituzione sia prevista un'adeguata rappresentanza della provincia stessa negli organi sociali e di controllo.

     3. Il Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato ad approvare l'atto costitutivo e lo statuto dell'istituzione, nonché le sue eventuali modifiche.

 

          Art. 2.

     1. La quota di partecipazione agli oneri di gestione dell'istituzione di cui all'articolo 1, a carico della provincia, non può essere superiore alla somma delle quote a carico degli altri enti associati, e nei limiti comunque degli stanziamenti nel bilancio provinciale.

     2. Con la deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione dell'istituzione, la Giunta provinciale approva la quota di partecipazione a suo carico. Tale quota è erogata prescindendo dal parere e da ogni altra formalità prevista dal testo unico delle leggi provinciali sulla cultura, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 novembre 1988, n. 30, e dalla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8.

 

          Art. 3.

     1. E' abrogata la legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 4.

 

          Art. 4.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 300 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1, si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 (partita n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     3. La spesa per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale.

     4. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     a) in aumento

     cap. 33114 - (di nuova istituzione) Spese per la partecipazione della Provincia all'Ente per la gestione del teatro comunale e del Kurhaus di Merano (art. 2 della presente legge)

     COD/30.3-1.5/1.1. 162.2. 06.06

     Lire 300.000.000

     b) in diminuzione

     cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti)

     Lire 300.000.000