§ 5.5.25 - L.P. 2 giugno 1988, n. 21.
Modifiche alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti: consulte culturali e fondo provinciale per [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:02/06/1988
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'art. 2 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, come integrato dall'articolo unico della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 4, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'art. 3 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. L'art. 5 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. L'art. 6 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. L'art. 7 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, già modificato con l'articolo unico della legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 5, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. Nell'art. 1 della legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, le parole "art. 10" sono sostituite dalle parole "art. 2".
Art. 10.      1. Nell'art. 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, sono soppresse le parole "di carattere ordinario".
Art. 11.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri di guerra siti in Alto Adige a carico del fondo di cui [...]
Art. 12.      1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a redigere un testo coordinato delle leggi vigenti in materia di cultura di cui alla legge [...]
Art. 13.      1. Per far fronte alle esigenze derivanti dalla presente legge la dotazione organica del ruolo amministrativo è aumentata di un posto nella VI qualifica funzionale per la Ripartizione III e di [...]
Art. 14.  Disposizioni finanziarie.
Art. 15.  Variazioni al bilancio.
Art. 16.  Clausola d'urgenza.


§ 5.5.25 - L.P. 2 giugno 1988, n. 21.

Modifiche alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti: consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali.

(B.U. 14 giugno 1988, n. 26).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:

     1. Allo scopo di contribuire, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia ed Austria e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione all'art. 6 della Costituzione, alla salvaguardia delle caratteristiche etniche ed allo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino nella provincia, sono istituite consulte culturali provinciali per ciascun gruppo ed un fondo per il finanziamento e la concessione di contributi a sussidi secondo le disposizioni seguenti."

 

          Art. 2.

     1. L'art. 2 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, come integrato dall'articolo unico della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 4, è sostituito dal seguente:

     1. Formano oggetto delle finalità di cui all'art. 1 le attività, le manifestazioni, i rapporti e gli istituti riferibili alle materie di cui all'art. 8, comma primo, cifre 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare, per i gruppi linguistici tedesco e ladino, l'integrazione con l'area culturale tedesca e ladina.

     2. Nelle finalità di cui all'art. 1 rientrano anche le istituzioni culturali per l'educazione fisica e lo sport popolare, nonché le attività ed i rapporti aventi il medesimo oggetto in quanto riferibili all'istruzione pubblica dentro e fuori gli istituti scolastici e di educazione.

     3. Rientrano nelle predette finalità le spese ed i contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche storiche, sale da esposizione, sale da teatro ed altri locali destinati ad attività culturali o artistiche."

 

          Art. 3.

     1. L'art. 3 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:

     1. Al fine di promuovere e sostenere attività iniziative e manifestazioni culturali o artistiche ai sensi degli articoli 1 e 2, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi e sussidi a favore di enti, associazioni e comitati aventi la loro sede in provincia di Bolzano che statutariamente svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche senza perseguire scopi di lucro. Possono inoltre essere concessi contributi e sussidi a privati residenti in provincia di Bolzano, per singole iniziative culturali o artistiche che non perseguano fini di lucro.

     2. In particolare, la Provincia può promuovere e/o realizzare direttamente i seguenti interventi di carattere culturale o artistico:

     a) manifestazioni ed attività culturali o artistiche di interesse provinciale, da svolgersi sul territorio provinciale, nazionale o all'estero;

     b) l'acquisto, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di biblioteche storiche, di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l'acquisto ed il restauro di costumi tradizionali e di strumenti musicali;

     c) l'acquisto di oggetti d'arte.

     3. La Giunta provinciale nomina annualmente per ciascun gruppo linguistico una commissione composta dall'Assessore competente o da un suo delegato che la presiede e da due esperti designati dalla rispettiva consulta culturale con il compito di elaborare proposte per l'acquisto di oggetti d'arte da sottoporre all'approvazione della Giunta stessa.

     4. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi e sussidi ad artisti che operano nei vari settori della cultura residenti in provincia di Bolzano da almeno un anno. La Giunta provinciale ha inoltre la facoltà di concedere sussidi di qualificazione a giovani artisti al fine di favorirne la formazione. Le modalità vengono fissate con deliberazione della Giunta stessa.

     5. Per ricerche o studi specifici ovvero a titolo di riconoscimento di particolari meriti nei settori della cultura, dell'arte, dell'educazione e della scienza, la Giunta provinciale può inoltre assegnare dei premi a singole persone o enti. Con la deliberazione che determina l'ammontare e la denominazione dei premi, la Giunta provinciale può insediare delle commissioni o giurie al fine di individuare i vincitori dei vari premi. L'aggiudicazione dei premi è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente per le attività culturali.

     6. La Giunta provinciale ha altresì la facoltà di indire dei concorsi per il conferimento di premi in tutti i settori della cultura e dell'arte.

     7. Per la concessione dei sussidi di qualificazione agli artisti di cui al quarto comma del presente articolo le rispettive consulte culturali possono ricorrere al parere di esperti nei settori della cultura e dell'arte."

 

          Art. 4.

     1. Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:

     3. Nella prima seduta della consulta, il presidente designa il membro che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Fungo da segretario della consulta un dipendente dell'Amministrazione provinciale."

     2. Nell'art. 4 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, le parole "gruppo etnico" sono sostituite dalla parole "gruppo linguistico".

 

          Art. 5.

     1. L'art. 5 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:

     1. Le consulte culturali hanno facoltà di prendere iniziative e di formulare proposte per il raggiungimento delle finalità perseguite dalla presente legge. In particolare spetta ad esse di:

     a) favorire la promozione e diffusione di attività, manifestazioni e iniziative culturali o artistiche, nonché la cura e la salvaguardia del patrimonio culturale;

     b) esprimere pareri sulle attività, manifestazioni ed iniziative promosse o realizzate direttamente dalla Provincia, nonché sull'assegnazione dei contributi, sussidi e sovvenzioni di cui all'art. 3, commi primo e secondo, lettere a) e b), e commi quarto, quinto e sesto."

 

          Art. 6.

     1. L'art. 6 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:

     1. Al fine di coordinare le attività, le manifestazioni culturali o artistiche e le iniziative che interessano più gruppi linguistici è istituito un comitato di coordinamento composto dai seguenti membri:

     a) gli assessori provinciali competenti in materia di attività culturali per tutti i tre gruppi linguistici;

     b) due membri designati dalla consulta culturale per il gruppo linguistico tedesco;

     c) un membro designato dalla consulta culturale per il gruppo linguistico italiano;

     d) un membro designato dalla consulta culturale ladina, nel caso in cui nessun assessore appartenente al gruppo linguistico ladino faccia parte della Giunta provinciale.

     2. La presidenza del comitato è assunta, nei primi 30 mesi del suo funzionamento, dall'Assessore provinciale alle attività culturali in lingua tedesca e per il successivo periodo dall'Assessore provinciale alle attività culturali in lingua italiana. Qualora vi sia anche un Assessore provinciale per il gruppo linguistico ladino, la presidenza sarà assunta, in alternanza, dai tre Assessori per un periodo di tempo di 20 mesi ciascuno. L'Assessore provinciale per il gruppo linguistico ladino assumerà la presidenza nell'ultimo periodo di 20 mesi di funzionamento del comitato.

     3. Fungono da segretari del comitato due impiegati delle Ripartizioni competenti."

 

          Art. 7.

     1. L'art. 7 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:

     1. Le consulte culturali di cui all'art. 4 ed il comitato di coordinamento di cui all'art. 6 possono deliberare quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti decide il voto del Presidente.

     2. Ai membri ed ai segretari delle consulte e del comitato sono corrisposti, in quanto spettino, i gettoni di presenza ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale."

 

          Art. 8.

     1. Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, già modificato con l'articolo unico della legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 5, è sostituito dal seguente:

     1. Le domande per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 3, commi primo e secondo, lettere a) e b), e 4 devono pervenire al competente Assessorato provinciale alle attività culturali entro il 28 febbraio di ogni anno, ovvero entro il diverso termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, corredate della seguente documentazione:

     a) relazione sull'attività relativa all'anno precedente;

     b) programma dell'attività per l'anno in corso con preventivo di spesa ed indicazione dei mezzi disponibili e della loro provenienza."

 

          Art. 9.

     1. Nell'art. 1 della legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, le parole "art. 10" sono sostituite dalle parole "art. 2".

 

          Art. 10.

     1. Nell'art. 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, sono soppresse le parole "di carattere ordinario".

     2. All'art. 7, terzo comma della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, è aggiunta la seguente frase: "In presenza di validi e documentati motivi la Giunta provinciale su istanza dell'ente o associazione beneficiari dell'anticipazione può autorizzare la proroga del termine predetto fino al massimo di anno".

 

          Art. 11.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri di guerra siti in Alto Adige a carico del fondo di cui all'art. 1.

 

          Art. 12.

     1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a redigere un testo coordinato delle leggi vigenti in materia di cultura di cui alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Il testo coordinato è da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in lingua italiana, tedesca e ladina.

 

          Art. 13.

     1. Per far fronte alle esigenze derivanti dalla presente legge la dotazione organica del ruolo amministrativo è aumentata di un posto nella VI qualifica funzionale per la Ripartizione III e di un posto nella IV qualifica funzionale per la Ripartizione X.

 

          Art. 14. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati per l'anno 1988 gli stanziamenti di spesa autorizzati dalla legge finanziaria 1988 iscritti nel bilancio di previsione per la stesse finalità.

     2. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le seguenti maggiori spese:

     a) lire 100.000.000 per la concessione di provvidenze ai sensi dell'art. 3;

     b) lire 30.000.000 per l'aumento dell'organico del personale ai sensi dell'art. 13.

     3. Alla copertura dei maggiori oneri per complessive Lire 130.000.000, di cui al comma secondo, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 (le partite n. 1 e n. 3 dell'allegato n. 3 del bilancio sono ridotte rispettivamente di Lire 30 milioni e di Lire 100 milioni).

     4. Alla copertura dei maggiori oneri a carico degli esercizi finanziari 1989 e 1990, derivanti dall'art. 13 e valutati in Lire 120.000.000 per il biennio, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dello stanziamento previsto alla Sezione 1, Settore 1.2), lettera b.1) del bilancio pluriennale 1988-90 della Provincia.

     5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1989 le spese per l'attuazione della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, della legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, e della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale. Gli stanziamenti per l'applicazione delle citate leggi provinciali 18 dicembre 1976, n. 51, e 3 agosto 1977, n. 25, nonché dell'art. 11 della presente legge, saranno iscritti su appositi capitoli di spesa.

 

          Art. 15. Variazioni al bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).

 

          Art. 16. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.