§ 5.3.62 - L.P. 1 luglio 1993, n. 12.
Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:01/07/1993
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Psicologi, veterinari, biologi, tirocinanti.
Art. 2.  Abrogazione di norme.
Art. 3.      1. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione concernente la composizione della commissione esaminatrice e il regolamento degli esami, nonché i programmi didattici e i programmi d'esame [...]
Art. 4.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.3.62 - L.P. 1 luglio 1993, n. 12.

Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.

(B.U. 13 luglio 1993, n. 32).

 

     Art. 1. Psicologi, veterinari, biologi, tirocinanti.

     1. Ai neolaureati in psicologia, residenti in provincia di Bolzano, che frequentino il tirocinio pratico in una struttura socio-sanitaria della provincia di Bolzano o in una struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario provinciale ritenuta idonea dalla competente autorità ai sensi del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, per accedere all'esame di Stato, sono concessi assegni di studio mensili di importo pari al cinquanta per cento del trattamento economico tabellare iniziale, escluse le indennità, dello psicologo del nono livello retributivo [1] .

     2. Ai neolaureati in veterinaria residenti in provincia di Bolzano, che frequentino il tirocinio pratico per accedere all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, sostituito dall'articolo unico del decreto del medesimo Ministro 18 luglio 1977, sono concessi assegnati di studio mensili di importo pari al cinquanta per cento del trattamento economico tabellare iniziale, escluse le indennità, del veterinario del nono livello retributivo.

     3. Ai neolaureati in biologia residenti in provincia di Bolzano, che frequentino il tirocinio pratico di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, in uno dei laboratori ospedalieri della provincia di Bolzano, nel laboratorio provinciale di igiene e profilassi o presso il centro sperimentale di Laimburg, sono concessi assegni di studio mensili di importo pari al cinquanta per cento del trattamento economico tabellare iniziale, escluse le indennità, del biologo del nono livello retributivo.

     4. L'attività di tirocinio pratico di cui ai commi primo, secondo e terzo, con la corresponsione dell'assegno di studio, non costituisce rapporto di impiego o di lavoro, ed obbliga i tirocinanti all'osservanza dell'orario e dei doveri di servizio fissati per gli psicologi, i veterinari ed i biologi collaboratori.

     5. Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo, applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1993.

 

          Art. 2. Abrogazione di norme.

     1. L'art. 8 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1993.

 

          Art. 3.

     1. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione concernente la composizione della commissione esaminatrice e il regolamento degli esami, nonché i programmi didattici e i programmi d'esame ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, si continuano ad applicare le vigenti disposizioni sugli esami.

     2. In questo periodo l'eventuale equipollenza dei diplomi con quelli rilasciati da scuole di carattere statale è dichiarata dall'intendente scolastico.

 

          Art. 4. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'anno 1993 gli stanziamento sul capitolo 52415 del bilancio provinciale, destinati all'attuazione dell'art. 8 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, che non risultino impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le spese per l'attuazione della presente legge a partire dal 1994, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.


[1] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.