§ 59.5.7 - D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 980.
Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.5 biologi e chimici
Data:28/10/1982
Numero:980


Sommario
Art. 1.      La laurea in scienze biologiche è titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo
Art. 2. 
Art. 3.      Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di biologo, ciascuna commissione - nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione - è composta [...]
Art. 4.      Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di biologo consistono in una prova scritta, in una prova orale ed in una prova pratica
Art. 5.      Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della pubblica [...]
Art. 6.  [3]


§ 59.5.7 - D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 980.

Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo.

(G.U. 20 gennaio 1983, n. 19).

 

 

     Art. 1.

     La laurea in scienze biologiche è titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di biologo, ciascuna commissione - nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione - è composta dal presidente e da quattro membri.

     Il presidente viene nominato fra i professori ordinari di ruolo, fuori ruolo od a riposo di materie biologiche a qualunque facoltà essi appartengano; i membri vengono prescelti da terne designate dal competente ordine professionale formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:

     a) professori universitari di ruolo (ordinari, straordinari ed associati), fuori ruolo od a riposo;

     b) liberi docenti;

     c) liberi professionisti iscritti all'albo, con non meno di cinque anni di lodevole esercizio professionale;

     d) iscritti nell'elenco speciale dell'ordine nazionale di biologi che esplichino mansioni di biologi quali funzionari presso pubbliche amministrazioni e che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio;

     e) assistenti, coadiutori e direttori biologi di ruolo negli enti ospedalieri e nei laboratori provinciali di igiene e profilassi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio, nonché biologi del ruolo sanitario utilizzati dalle unità sanitarie locali iscritti da almeno cinque anni nell'ordine professionale [2].

     Fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono far parte delle commissioni per la categoria a) anche i professori incaricati.

 

          Art. 4.

     Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di biologo consistono in una prova scritta, in una prova orale ed in una prova pratica.

     La prova scritta verterà su argomenti di carattere biologico generale riguardante i seguenti argomenti:

     1) cellule (procariote ed eucariote);

     2) organismi animali e vegetali e loro sviluppo, con visione delle condizioni fisiologiche e patologiche particolarmente inerenti l'uomo;

     3) l'ereditarietà;

     4) l'ambiente e l'igiene.

     La commissione propone tre temi tra gli argomenti predetti ed il candidato ha facoltà di scelta.

     Il tempo massimo per questa prova è stabilito in sette ore.

     La prova orale consiste in un colloquio - della durata di non meno di trenta minuti - relativo ad argomenti teorico-biologici concernenti l'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonchè la discussione dell'elaborato scritto.

     La prova pratica riguarderà l'esecuzione di analisi professionali come ad esempio le analisi biomediche, ecologiche, merceologiche, genetiche e farmacologiche.

 

          Art. 5.

     Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, il quale con l'ordinanza medesima presceglie le sedi (città sedi di università od istituti superiori con corsi di laurea in scienze biologiche), dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.

     Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.

     Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con ordinanza ministeriale.

     Il candidato che non si presenti al suo turno, perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.

     Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

     Sono ammessi alla prova orale e pratica quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto nella prova scritta.

     Sulla prova orale e pratica la commissione delibera appena compiuta ciascuna prova, assegnando i voti di merito.

     Il candidato ottiene l'idoneità quando ha raggiunto i sei decimi dei voti in ciascuna delle due ultime prove.

     Al termine dei suoi lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

     Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

 

          Art. 6. [3]

     In sede di prima applicazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo verranno ammessi all'esame di Stato anche i laureati che abbiano iniziato anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo la pratica professionale prevista dall'art. 47 della legge 24 maggio 1967, n. 396, con le modalità ivi indicate anche se l'abbiano completata successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta norma regolamentare.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 195.

[2] Lettera così sostituita dal D.P.R. 26 maggio 1984, n. 387.

[3] Articolo aggiunto dal D.P.R. 26 maggio 1984, n. 387.