§ 5.1.81 - L.P. 17 agosto 1987, n. 21.
Istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:17/08/1987
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze.
Art. 2.  Compiti del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze.
Art. 3.  (Gestione del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze).
Art. 4.  Pagamento delle spese di trasporto.
Art. 5.  Concessione di sovvenzioni.
Art. 6.  Norma transitoria.
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.
Art. 8.  Variazioni al bilancio 1987.


§ 5.1.81 - L.P. 17 agosto 1987, n. 21.

Istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze.

(B.U. 25 agosto 1987, n. 38).

 

     Art. 1. Istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze.

     1. Per adeguare l'efficienza del servizio di soccorso dell'Alto Adige alle esigenze di un moderno sistema di pronto soccorso, viene istituito il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze.

 

          Art. 2. Compiti del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze.

     1. I compiti del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze sono:

     a) il soccorso di persone che si trovino in pericolo di vita o in una situazione di grave rischio per la propria salute, qualora l'assistenza necessaria non possa essere fornita diversamente o solo insufficientemente oppure con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico;

     b) il trasporto di persone che abbiano subito gravi lesioni o grave malattia e già assistite dal punto di vista medico, per il trasferimento da una struttura ospedaliera ad altra, qualora il trasferimento stesso si renda necessario dal punto di vista medico ed il trasporto non possa avvenire in altro modo oppure solo con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico;

     c) il trasporto di una struttura ospedaliera ad altra di persone che abbiano subito gravi lesioni o grave malattia, per accertamenti, qualora gli stessi si rendano necessari dal punto di vista medico e qualora il trasporto non possa avvenire altrimenti oppure con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico;

     d) il trasporto di medici, nonché di farmaci, in modo particolare plasma, apparecchi sanitari, organi o parti di organo per trapianti e simili, qualora questo di renda necessario per la cura di persone che si trovino in pericolo di vita o in una situazione di grave rischio per la propria salute e quanto il trasporto non possa avvenire altrimenti oppure con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico;

     e) il trasporto di collaboratori di servizi di pronto soccorso.

     2. Per l'attuazione del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze la Giunta provinciale emana le relative direttive.

 

          Art. 3. (Gestione del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze). [1]

     1. La Provincia può gestire in proprio i compiti del servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze, può istituire il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze congiuntamente con gli organi statali sulla base di una convenzione oppure delegare i compiti del predetto servizio ad un consorzio di organizzazioni di pronto soccorso che intendono affiliarsi ovvero ad un raggruppamento in comunità di lavoro delle organizzazioni medesime, ad una impresa privata o ad una Azienda speciale Unità sanitaria locale.

 

          Art. 4. Pagamento delle spese di trasporto.

     1. Gli interventi a mezzo di eliambulanze effettuati dalle organizzazioni contemplate nell'art. 3 sono a carico dei trasportati, nella misura stabilita nei successivi commi.

     2. La Giunta provinciale stabilisce di anno in anno il costo convenzionale per minuto di volo, tenuto conto delle spese di gestione e di ammortamento. I costi convenzionali determinati per minuto di volo non devono essere inferiori ai due terzi delle spese effettive.

     3. [2]

     4. In caso di richieste non motivate di eliambulanze, che vengono effettuate senza l'assenso del trasportato, così come in casi di responsabilità di terzi, l'Amministrazione provinciale si assume le spese di trasporto riservandosi la facoltà di rivalsa.

     5. Le spese per voli di trasferimento nei casi in cui sussista pericolo per la vita sono a carico dell'Amministrazione provinciale, se richiesti dal medico ospedaliero curante.

 

          Art. 5. Concessione di sovvenzioni. [3]

 

          Art. 6. Norma transitoria. [4]

 

          Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura dell'onere indicato all'art. 6, posto a carico del cap. 51480 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante riduzione per lire 200 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 4 dell'allegato n. 3 al bilancio) mediante riduzione per lire 400 milioni dell'autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 57, a carico dello stesso capitolo.

     2. Le spese per l'eventuale gestione diretta del servizio ai sensi dell'art. 3, le spese per i trasporti ai sensi del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 4 e per le sovvenzioni ai sensi dell'art. 5, a carico dell'esercizio finanziario 1987, saranno autorizzate con successivo provvedimenti legislativo.

     3. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale a termini dell'art. 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

 

          Art. 8. Variazioni al bilancio 1987.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[2] Comma abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.