§ 5.1.16 – L.P. 17 settembre 1973, n. 57.
Intervento della Provincia per il miglioramento dei servizi di trasporto infermi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:17/09/1973
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di garantire e migliorare il servizio di trasporto degli infermi, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere sovvenzioni all'associazione provinciale di soccorso Croce Bianca ed [...]
Art. 2.      Le sovvenzioni vengono concesse con deliberazione della Giunta, tenuti presenti il numero degli automezzi adibiti al servizio, il numero dei chilometri percorsi per interventi d'istituto, il [...]
Art. 3.      Il servizio di trasporto infermi si svolge su una base di un apposito piano di collaborazione e di programmazione tra la Croce Bianca e la Croce Rossa Italiana, che viene approvato dalla Giunta [...]
Art. 4.      La Croce Bianca e la Croce Rossa Italiana organizzano periodicamente corsi di preparazione ed aggiornamento per il personale paramedico addetto al servizio di trasporto infermi. I corsi saranno [...]
Art. 5.      Le soprannominate istituzioni devono fornire alla Giunta provinciale il resoconto annuale delle migliorie apportate al servizio, nonché la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle [...]
Art. 6.      L'erogazione delle sovvenzioni sarà disposta con provvedimento dell'Assessorato provinciale cui è affidata la materia dell'igiene e sanità, previo accertamento della funzionalità del servizio [...]
Art. 7.      L'erogazione delle sovvenzioni è condizionata dall'esito positivo dei controlli di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge.
Art. 8.      Per i fini della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973.
Art. 9.      Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del [...]


§ 5.1.16 – L.P. 17 settembre 1973, n. 57.

Intervento della Provincia per il miglioramento dei servizi di trasporto infermi.

(B.U. 16 ottobre 1973, n. 45).

 

     Art. 1.

     Allo scopo di garantire e migliorare il servizio di trasporto degli infermi, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere sovvenzioni all'associazione provinciale di soccorso Croce Bianca ed al comitato provinciale della Croce Rossa Italiana.

 

          Art. 2.

     Le sovvenzioni vengono concesse con deliberazione della Giunta, tenuti presenti il numero degli automezzi adibiti al servizio, il numero dei chilometri percorsi per interventi d'istituto, il numero degli interventi e la zona che le relative istituzioni devono servire.

     Per l'erogazione si fa riferimento all'anno precedente cui si riferisce la sovvenzione.

 

          Art. 3.

     Il servizio di trasporto infermi si svolge su una base di un apposito piano di collaborazione e di programmazione tra la Croce Bianca e la Croce Rossa Italiana, che viene approvato dalla Giunta provinciale, sentite le istituzioni interessate.

 

          Art. 4.

     La Croce Bianca e la Croce Rossa Italiana organizzano periodicamente corsi di preparazione ed aggiornamento per il personale paramedico addetto al servizio di trasporto infermi. I corsi saranno autorizzati e controllati dalla Giunta provinciale, ai sensi della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e successive modifiche.

 

          Art. 5.

     Le soprannominate istituzioni devono fornire alla Giunta provinciale il resoconto annuale delle migliorie apportate al servizio, nonché la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle sovvenzioni, secondo la destinazione prevista nel provvedimento di concessione.

 

          Art. 6.

     L'erogazione delle sovvenzioni sarà disposta con provvedimento dell'Assessorato provinciale cui è affidata la materia dell'igiene e sanità, previo accertamento della funzionalità del servizio predisposto dalle istituzioni beneficiarie, e che dovrà svolgersi in via continuativa mediante l'impiego di autoambulanze idoneamente attrezzate e di personale addestrato allo scopo in modo che l'assistenza sanitaria possa essere utilmente prestata sul luogo dell'infortunio.

 

          Art. 7.

     L'erogazione delle sovvenzioni è condizionata dall'esito positivo dei controlli di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

 

          Art. 8.

     Per i fini della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973.

 

          Art. 9.

     Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario corrente.