§ 5.1.60 – L.P. 8 aprile 1982, n. 12.
Integrazione alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 e norme transitorie.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:08/04/1982
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Amministrazione del personale degli enti mutualistici soppressi comandato alla Provincia.
Art. 2.  Il responsabile del servizio amministrativo.
Art. 3.  Assistenza sanitaria da erogarsi in Austria.
Art. 4.  Rimborso spese di ricovero in strutture non convenzionate.
Art. 5.  Assistenza medico-specialistica ambulatoriale e ospedaliera.
Art. 6.  Azioni di recupero di spese sanitarie.
Art. 7.  Gestione immobiliare - Parziale abrogazione dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.
Art. 8.  Funzioni esercitate dalla Provincia Art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.
Art. 9.  Norme transitorie.
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 5.1.60 – L.P. 8 aprile 1982, n. 12.

Integrazione alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 e norme transitorie.

(B.U. 20 aprile 1982, n. 17).

 

     Art. 1. Amministrazione del personale degli enti mutualistici soppressi comandato alla Provincia. [1]

 

          Art. 2. Il responsabile del servizio amministrativo.

     1. Fino all'emanazione del piano sanitario provinciale e alla definitiva disciplina dell'ordinamento dei servizi e uffici sanitari gestiti dalla Provincia il responsabile del servizio amministrativo di cui all'art. 6, punto 5), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, cura e coordina l'attività amministrativa dei servizi e uffici sanitari direttamente gestiti dalla Provincia di cui all'art. 6 della predetta legge provinciale n. 1 del 1981. Egli può delegare a funzionari appartenenti al servizio medesimo l'emanazione di provvedimenti di sua competenza.

     2. I servizi e gli uffici sanitari vengono retti da responsabili a cui è affidata l'attività operativa per il raggiungimento dei fini dei servizi medesimi.

     3. Sono fatti salvi i disposti di cui al secondo e terzo comma del punto 4) dell'art. 6, primo comma, e del secondo e terzo comma dello stesso art. 6 della legge provinciale n. 1 del 1981.

     4. Il responsabile del servizio amministrativo:

     a) assiste e coadiuva l'Assessore alla sanità nella elaborazione delle decisioni e nella definizione dei provvedimenti e degli strumenti di intervento;

     b) esercita le funzioni che ad esso sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti;

     c) esercita le funzioni a lui delegate dalla Giunta provinciale, dal Presidente della Giunta provinciale e dall'Assessore alla sanità, compresa l'adozione dei relativi provvedimenti;

     d) stipula in attuazione dei piani, programmi e di deliberazioni della Giunta provinciale contratti per lavori, forniture e prestazioni;

     e) provvede a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto e del contratto per lavori, forniture e servizi, compresa la liquidazione del saldo e, ove occorra, alla formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi di contratti di cui alla precedente lett. d);

     f) predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

     g) dispone il movimento tra gli uffici dei servizi sanitari direttamente gestiti dalla Provincia di personale in servizio;

     h) adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale trasferito e utilizzato nei servizi sanitari direttamente gestiti dalla Provincia e che sarà iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario. Restano comunque riservati alla competenza della Giunta provinciale i provvedimenti relativi alla nomina e all'impiego e alla competenza dell'Assessore alla sanità i provvedimenti relativi ai trasferimenti di sede, nonchè le autorizzazioni di missioni fuori regione e all'estero ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa;

     i) provvede, adottando i necessari atti, agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte del personale e in particolare al controllo sull'osservanza dei doveri d'ufficio a disporre lo svolgimento di prestazioni straordinarie e ad autorizzarne l'effettuazione entro i limiti stabiliti dai regolamenti e contratti di lavoro, al comando di missione, all'autorizzazione relativa alla fruizione di brevi assenze, alla concessione del congedo ordinario, alla formulazione di pareri su congedi straordinari non spettanti di diritto, alle richieste di accertamenti per controlli in caso di assenze per infermità;

     l) esprime parere riguardante la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento.

 

          Art. 3. Assistenza sanitaria da erogarsi in Austria. [2]

     [1. Al punto 5), sub 7), del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, il testo è abrogato e sostituito dal seguente, avente effetto dal 1 gennaio 1982: "Alla gestione degli aspetti finanziari relativi all'assistenza sanitaria da erogarsi in Austria, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197."]

 

          Art. 4. Rimborso spese di ricovero in strutture non convenzionate. [3]

     [1. Al punto 5) del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto il seguente n. 9, avente effetto dal 1 gennaio 1982:

     ”9) al rimborso delle spese sostenute dagli aventi diritto all'assistenza sanitaria erogata da strutture di ricovero e cura non convenzionate, secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51".]

 

          Art. 5. Assistenza medico-specialistica ambulatoriale e ospedaliera.

     1. All'art. 4, secondo comma, lett. i), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto il seguente testo: "salvo quanto disposto dall'art. 6, primo comma, punto 5), sub 7, della medesima legge provinciale n. 1 del 1981".

     2. Alla lett. 1) dello stesso art. 4 è aggiunto il seguente testo: "salvo quanto disposto dall'art. 6, primo comma, punto 5), sub 9, della medesima legge provinciale n. 1 del 1981".

 

          Art. 6. Azioni di recupero di spese sanitarie. [4]

 

          Art. 7. Gestione immobiliare - Parziale abrogazione dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1. [5]

 

          Art. 8. Funzioni esercitate dalla Provincia Art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1. [6]

     [1. Dopo il punto 5 dell'art. 6, primo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, viene inserito il seguente punto 6:

     6) servizio per l'elaborazione automatica dati che provvede:

     all'analisi, programmazione ed elaborazione di procedure elettroniche accentrate nel settore della sanità; all'acquisizione elettronica dei dati e predisposizione di elaborati statistici vari; ai rapporti con uffici, enti, datori di lavoro e privati che forniscono documenti da acquisire e loro controllo."]

 

          Art. 9. Norme transitorie. [7]

 

          Art. 10. [8]

 

          Art. 11. [9]

     [La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[7] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[8] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[9] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.