§ 4.5.57 - L.P. 20 marzo 1995, n. 7.
Incentivazioni nel settore dei servizi e nuove norme in materia di qualificazione della ricettività alberghiera, di iscrizione all'albo provinciale dei [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:20/03/1995
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Contributi per investimenti ai prestatori di servizio e alle imprese di servizio.
Art. 3.  Modalità per la concessione dei contributi.
Art. 4.  Regolamento di esecuzione.
Art. 5.  Revoca del contributo.
Art. 6.  Subingresso nel contributo.
Art. 7.  Divieto di cumulo.
Art. 8.  Modifica alla legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, concernente "Credito al commercio".
Art. 9.  Modifiche alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, concernente "Iniziative per l'incremento economico e della produttività".
Art. 10.  Abrogazioni.
Art. 11.  Modifiche alla legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25, concernente "Interventi per la qualificazione della ricettività alberghiera".
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Modifica alla legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, concernente "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci".
Art. 14.  Norme in materia di personale delle scuole materne.
Art. 15.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.5.57 - L.P. 20 marzo 1995, n. 7.

Incentivazioni nel settore dei servizi e nuove norme in materia di qualificazione della ricettività alberghiera, di iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci nonché di personale delle scuole materne.

(B.U. 14 aprile 1995, n. 14).

 

     Art. 1. Finalità. [1]

 

          Art. 2. Contributi per investimenti ai prestatori di servizio e alle imprese di servizio. [2]

 

          Art. 3. Modalità per la concessione dei contributi. [3]

 

          Art. 4. Regolamento di esecuzione. [4]

 

          Art. 5. Revoca del contributo. [5]

 

          Art. 6. Subingresso nel contributo. [6]

 

          Art. 7. Divieto di cumulo. [7]

 

          Art. 8. Modifica alla legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, concernente "Credito al commercio". [8]

 

          Art. 9. Modifiche alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, concernente "Iniziative per l'incremento economico e della produttività".

     1. Il primo periodo del comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 è così sostituito:

     "Allo scopo di favorire l'incremento economico e della produttività, nonché l'aggiornamento e la specializzazione nei settori economici dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere le seguenti attività ed iniziative."

     2. La lettera a) del comma primo dell'art. 1 della legge provinciale n. 79/1973 è così sostituita:

     "a) pubblicità, informazione ed educazione del consumatore e promozione della produzione locale."

 

          Art. 10. Abrogazioni.

     1. la legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 34, concernente "Spese, contributi e sussidi a favore dell'attività commerciale", è abrogata.

 

          Art. 11. Modifiche alla legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25, concernente "Interventi per la qualificazione della ricettività alberghiera".

     1. Il comma quarto dell'art. 4 della legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25 è così sostituito:

     "4.La Giunta provinciale stabilisce per i singoli tipi di imprese dei limiti minimi di spesa. Le iniziative inferiori ai minimi di spesa non sono ammesse a contributo."

     2. All'art. 9 della legge provinciale n. 25/1986 è aggiunto il seguente comma quarto:

     "4.La trasformazione di un esercizio alberghiero in un esercizio di somministrazione di pasti e bevande, in seguito alla non classificabilità in base alla nuova normativa sulla classificazione alberghiera, non costituisce mutamento della destinazione, purché l'investimento agevolato di riferisca esclusivamente all'ambito di somministrazione di pasti e bevande."

 

          Art. 12. Norma transitoria. [9]

 

          Art. 13. Modifica alla legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, concernente "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci".

     1. Nel comma quarto dell'art. 4 le parole: "Lettera b)" sono sostituite dalle parole: "lettera e)".

 

          Art. 14. Norme in materia di personale delle scuole materne.

     1. Il personale insegnante ed assistente di scuola materna, in servizio presso le scuole materne provinciali da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di incarichi e supplenze conferiti per l'intero anno scolastico ed in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi posti, è inquadrato, con effetto 1° settembre 1995, nei corrispondenti profili della quarta e sesta qualifica funzionale, entro i limiti dei posti disponibili, previo superamento di un esame di idoneità, da sostenere secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta Provinciale.

 

          Art. 15. Disposizioni finanziarie. [10]


[1] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[5] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[7] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[8] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[9] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.