§ 4.5.48 - L.P. 18 agosto 1988, n. 31.
Modifiche alla legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:18/08/1988
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Consiglio di amministrazione.
Art. 2.  Istituzione dell'Ufficio amministrazione e promozione turistica interna presso la struttura organizzativa Ufficio provinciale per il turismo.
Art. 3.  Norma abrogativa.


§ 4.5.48 - L.P. 18 agosto 1988, n. 31.

Modifiche alla legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41.

(B.U. 25 agosto 1988, n. 38).

 

     Art. 1. Consiglio di amministrazione.

     1. L'art. 41 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, modificato dall'art. 2 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44, è sostituito dal seguente:

     "1. L'ufficio è retto da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale ed è composto:

     a) dall'assessore per il turismo che ne assume la presidenza;

     b) dai presidenti dei comitati comprensoriali per il turismo;

     c) dal presidente dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano;

     d) dal presidente dell'unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige;

     e) dal presidente della federazione provinciale delle organizzazioni turistiche;

     f) dal presidente dell'associazione degli affittacamere dell'Alto Adige;

     g) dal presidente dell'associazione direttori enti turistici dell'Alto Adige;

     h) da due a quattro esperti proposti dall'Assessore al turismo.

     2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il direttore dell'ufficio che, in caso di assenza o impedimento dell'assessore per il turismo, assume la presidenza del consiglio con voto deliberante. Funge da segretario un dipendente dell'ufficio.

     3. La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dal censimento.

     4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Il consiglio stesso decide a maggioranza dei presenti.

     5. Ai membri del consiglio di amministrazione sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi previsti dalla vigente normativa provinciale."

 

          Art. 2. Istituzione dell'Ufficio amministrazione e promozione turistica interna presso la struttura organizzativa Ufficio provinciale per il turismo.

     1. Al punto X dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, l'Ufficio n. 139, già soppresso dall'art. 51 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, assume la seguente denominazione "Ufficio amministrazione e promozione turistica interna" e viene posto alle dipendenze della struttura organizzativa Ufficio provinciale per il turismo di cui all'allegato B, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, con i seguenti compiti:

     gestione amministrativa;

     ragioneria e contabilità;

     gestione magazzino e servizio diffusione materiale di propaganda e automezzi;

     promozione turistica sul mercato nazionale.

     2. L'Ufficio 134 assume la nuova denominazione "Ufficio di promozione turistica all'estero e per l'informazione turistica".

     3. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 11 milioni per l'indennità di direzione dell'ufficio previsto dal presente articolo si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 12100 del bilancio di previsione per l'anno 1988, che offre sufficiente disponibilità, e con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia, secondo le indicazioni del bilancio pluriennale.

 

          Art. 3. Norma abrogativa.

     1. Sono abrogati gli articoli 23, 27, 28, 29 e 30 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, modificata dalla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44.