§ 4.2.9 – L.P. 9 agosto 1968, n. 17.
Modifiche alla legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11 concernente la concessione di contributi alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:09/08/1968
Numero:17


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 3 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Per l'esercizio finanziario 1968 la presente legge non comporta aumento di spesa rispetto a quanto previsto dai cap. 203 e 326 del bilancio di previsione ed ai versamenti ordinati ai sensi [...]


§ 4.2.9 – L.P. 9 agosto 1968, n. 17.

Modifiche alla legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11 concernente la concessione di contributi alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano.

(B.U. 20 agosto 1968, n. 35).

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, è sostituito dal seguente:

     "Dall'entrata in vigore della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, il contributo della Provincia viene concesso posticipatamente nella misura pari all'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci della cooperativa e non può comunque superare la somma di lire 8.000.000 annue".

     E' soppresso il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11.

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, è sostituito dal seguente:

     "Dal 1° gennaio 1968 la Provincia inoltre assume l'obbligo di rimborsare ogni anno alla cooperativa il 50% dell'ammontare delle eventuali perdite che la medesima incontra per insolvenza dei propri soci, calcolato sulla cifra notificata dagli istituti di credito convenzionati e fino ad un importo massimo annuo di lire 4.000.000".

 

          Art. 3.

     Per l'esercizio finanziario 1968 la presente legge non comporta aumento di spesa rispetto a quanto previsto dai cap. 203 e 326 del bilancio di previsione ed ai versamenti ordinati ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 13 agosto 1964, numero 11.

     Ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge previsti in lire 15.000.000 per il periodo dal 1969 fino alla scadenza della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, si fa fronte con una aliquota del provento del gettito della addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL devoluta alla Provincia ai sensi della legge 9 ottobre 1967, n. 973. Nei bilanci di previsione di ciascun esercizio finanziario saranno istituiti i rispettivi capitoli di spesa corrispondenti ai cap. 203 e 326 del bilancio per l'esercizio corrente.