§ 3.5.46 - L.P. 21 novembre 1989, n. 11.
Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:21/11/1989
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Al comma primo dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):
Art. 2.      1. I commi terzo e quarto dell'art. 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3.      1. Dopo il comma quarto dell'art. 10 della legge provinciale 2 luglio 1981, n. 16, è inserito il seguente comma:
Art. 4.      1. All'art. 13 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 5.      1. All'art. 14-bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 6.      1. L'art. 26 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:


§ 3.5.46 - L.P. 21 novembre 1989, n. 11.

Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

(B.U. 5 dicembre 1989, n. 52).

 

     Art. 1.

     1. Al comma primo dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

     "f) opere per la laminazione delle piene;

     g) nei progetti di cui alle lettere precedenti possono essere incluse anche opere adeguate alla misurazione e/o registrazione dei livelli idrometrici da eseguirsi secondo le direttive fornite dall'Ufficio idrografico provinciale. Dette opere, così come ogni installazione idrometrica realizzata dall'ufficio idrografico provinciale, appartengono al demanio idrico ai sensi del seguente art. 14."

     2. All'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

     "5. Il prelevamento di materiale sassoso, necessario per l'esecuzione in economia dei lavori di cui alla presente legge e dichiarati urgenti ed indifferibili, non è soggetto alla legge provinciale del 12 agosto 1976, n. 32, purché venga previsto nel progetto rispettivamente nel verbale di pronto intervento. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente comma terzo."

 

          Art. 2.

     1. I commi terzo e quarto dell'art. 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

     “3. L'atto di collaudo deve essere corredato da una relazione sull'efficienza delle opere e sulla situazione idrogeologica nelle immediate vicinanze.

     4. L'atto di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, nonché il verbale di forza maggiore di cui all'art. 13, costituiscono titolo di regolarità amministrativa per le somme gestite nell'ambito dell'azienda."

 

          Art. 3.

     1. Dopo il comma quarto dell'art. 10 della legge provinciale 2 luglio 1981, n. 16, è inserito il seguente comma:

     “4-bis. In deroga a tale principio - per motivi di opportunità tecnico-amministrativa - è consentito che il certificato di regolare esecuzione venga rilasciato dal direttore dei lavori ove trattasi di lavori di somma urgenza con un importo non superiore a 80 milioni. L'assolvimento di tale incombenza costituisce compito istituzionale."

 

          Art. 4.

     1. All'art. 13 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene aggiunto il seguente comma:

     “4. Qualora nel periodo compreso fra l'inizio dei lavori e l'emissione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione siano avvenuti danni di forza maggiore ai lavori eseguiti, il direttore dei lavori determina l'entità dei relativi danni con apposito verbale indicando le loro cause e conseguenze. Dette circostanze sono soggette alla conferma dell'amministratore e le spese sostenute per le opere danneggiate non vengono più sottoposte a collaudo."

 

          Art. 5.

     1. All'art. 14-bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene aggiunto il seguente comma:

     “11. Qualora per la realizzazione o il mantenimento delle opere di cui alla presente legge si renda necessaria la costituzione di altri diritti demaniali su beni altrui ai sensi dell'art. 825 del Codice civile, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti ed in caso di esproprio o di occupazione d'urgenza, le norme della parte II della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15."

 

          Art. 6.

     1. L'art. 26 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

     “1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

     a) chiunque abusivamente estragga o asporti dal demanio idrico provinciale materiale di qualunque genere in particolare ghiaia, sabbia, ciottoli o altro materiale, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a Lire 5.000.000.000; il trasgressore soggiace inoltre, all'obbligo del pagamento del valore commerciale del materiale asportato;

     b) chiunque senza autorizzazione realizzi opere, scavi e depositi, anche di carattere precario, nell'alveo, sulle sponde o argini, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 5.000.000. Se uno di questi fatti è commesso entro le fasce di rispetto, la sanzione pecuniaria è diminuita della metà;

     c) chiunque abusivamente occupi terreni appartenenti al demanio idrico, provinciale o li attraversi con ponti, funivie, linee elettriche, telefoniche, fognature, acquedotti, piste da sci e simili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 250.000 a Lire 2.500.000;

     d) chiunque abusivamente tagli o danneggi le piante sul demanio idrico provinciale ovvero transiti o eserciti il pascolo sulle sponde e sugli argini, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 500.000;

     e) chiunque non ottemperi alle ordinanze emesse dagli organi competenti nell'ambito della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 5.000.000;

     f) chiunque non osservi le prescrizioni generali o speciali delle concessioni o autorizzazioni, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 1.000.000;

     g) chiunque rimuova e alteri i termini che delimitano i confini del demanio idrico provinciale, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a L. 500.000 per ogni termine rimosso o alterato;

     h) chiunque con propria azione od omissione fa sorgere o persistere il pericolo di uno straripamento, di un'inondazione, di un indebolimento o rottura di un'opera o struttura idraulica, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 2.000.000 a Lire 20.000.000;

     i) ogni altra opera o attività di cui agli articoli 93 e seguenti del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 250.000 a Lire 2.500.000.

     2. Il trasgressore è tenuto al ripristino, a proprie spese, dello stato primitivo oppure al restauro o al risarcimento in denaro del danno arrecato al demanio idrico provinciale.

     3. Se il trasgressore non ottempera alla relativa ordinanza entro il termine prefissato, può essere provveduto d'ufficio.

     4. Nei casi in cui una trasgressione sia di particolare gravità, potrà essere disposto, ai sensi dell'art. 11, l'immediato ripristino d'ufficio dello stato precedente, fatto salvo l'obbligo di procedere ove possibile, all'accertamento dei responsabili per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per la riscossione delle spese sostenute.

     5. Alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, mediante esecuzione forzata in osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coatta delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

     6. Per l'accertamento delle trasgressioni e le applicazioni delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni."