§ 3.2.44 - L.P. 20 dicembre 1993, n. 27.
Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:20/12/1993
Numero:27


Sommario
Artt. 1. -. 11. 
Artt. 12. – 25. 
Artt. 26. - 36. 
Artt. 37. - 41. 
Art. 42.      1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistate dal Ministero della difesa la piena proprietà di aree demaniali e dei fabbricati eventualmente su di esse esistenti non più idonei a [...]
Artt. 43. -  47.


§ 3.2.44 - L.P. 20 dicembre 1993, n. 27.

Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.

(B.U. 31 dicembre 1993, n. 64).

 

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 2 APRILE 1962, N. 4

 

     Artt. 1. -. 11. [1]

 

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 20 AGOSTO 1972, N. 15,

IN MATERIA DI RIFORMA DELL'EDILIZIA ABITATIVA

 

          Artt. 12. – 25. [2]

 

Capo III

 

          Artt. 26. - 36. [3]

 

Capo IV

 

          Artt. 37. - 41. [4]

 

          Art. 42.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistate dal Ministero della difesa la piena proprietà di aree demaniali e dei fabbricati eventualmente su di esse esistenti non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali dell'amministrazione militare, cedendo in permuta al Ministero della difesa alloggi da realizzarsi a cura e spese della Provincia su terreni del demanio militare. Per la realizzazione degli alloggi da cedere in permuta la Provincia può avvalersi anche dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

     2. La permuta sarà tradotta in atto definitivo dopo che gli alloggi costruiti siano stati collaudati dai tecnici dell'amministrazione militare.

     3. La Provincia cederà il cinque per cento delle aree acquistate ai sensi del comma primo a cooperative edilizie formate da personale dipendente dal Ministero della difesa in servizio od in quiescenza avente la residenza da almeno cinque anni in provincia di Bolzano. Le relative aree sono delimitate nei piani di attuazione. Il prezzo di cessione è pari a quello stimato per la permuta.

     4. La Giunta provinciale, sentiti i comuni territorialmente interessati e la commissione urbanistica provinciale provvede alla modifica della destinazione urbanistica delle aree acquistate ai sensi del presente articolo.

     5. Per le aree eventualmente destinate ai sensi del comma quarto all'edilizia abitativa agevolata devono essere predisposti a cura della Giunta provinciale piani di attuazione ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato dall'art. 19 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47. Le aree stesse sono assegnate dalla Giunta provinciale d'intesa con il comune territorialmente interessato in proprietà a soggetti aventi diritto di cui all'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 24 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e successivamente modificato dall'art. 22 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, ponendo a carico degli assegnatari un importo determinato secondo i criteri contenuti nell'art. 32 della menzionata legge provinciale.

     6. La spese necessaria per l'attuazione delle operazioni di cui al comma primo viene stabilita dalla legge finanziaria annuale.

 

          Artt. 43. - 47. [5]


[1] Articoli abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

[2] Articoli abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

[3] Articoli abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

[4] Articoli abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

[5] Articoli abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.