§ 2.1.9 – L.P. 26 agosto 1961, n. 10.
Determinazione dei compensi per i componenti delle Commissioni giudicatrici di concorsi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:26/08/1961
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Alla determinazione dei compensi previsti nei limiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, provvede con propri decreti il Presidente della Giunta provinciale.
Art. 3.      Il trattamento economico di missione da corrispondere, quando compete, agli estranei all'Amministrazione provinciale, nominati quali esperti nelle Commissioni di cui al precedente articolo è [...]
Art. 4.      Agli esperti, che non abbiano rapporto di impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, spettano, oltre al trattamento di missione, quanto compete, pari a quello [...]
Art. 5.      Tutti i pagamenti dei compensi previsti nella presente legge sono a carico del bilancio provinciale.
Art. 6.      La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1961.


§ 2.1.9 – L.P. 26 agosto 1961, n. 10.

Determinazione dei compensi per i componenti delle Commissioni giudicatrici di concorsi.

(B.U. 12 settembre 1961, n. 38).

 

     Art. 1. [1]

     Ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi per titoli ed esami o per esami sono corrisposti, quando compete, i seguenti compensi; lire 60.000 per ogni giornata di partecipazione ai lavori della commissione o di lire 30.000 per sedute di durata inferiore. I compensi di cui al presente comma sono aumentati del 20% per i presidenti delle commissioni giudicatrici [2].

     Qualora il numero dei candidati lo esiga, le commissioni di cui al comma precedente possono avvalersi dell'opera di personale di vigilanza per l'espletamento delle prove scritte di esame nella misura di un vigilante per ogni 30 candidati ammessi alle prove medesime.

     Al personale di vigilanza di cui al precedente comma spettano per il periodo di partecipazione ai lavori i compensi fissati dal primo comma del presente articolo ridotto a metà.

     Le norme di cui al presente articolo si applicano ai presidenti e ai membri delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nonché ai componenti delle commissioni d'esame di fine apprendistato, di maestro professionale e di maestro artigiano, ed ai componenti delle commissioni degli esami conclusivi dei corsi di addestramento professionale. Alle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca i compensi di cui al primo comma sono aumentati di un terzo a partire dal 1° gennaio 1982 [3].

     Per commissioni concorsuali o di esame o singoli componenti delle medesime non regolate dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 2.

     Alla determinazione dei compensi previsti nei limiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, provvede con propri decreti il Presidente della Giunta provinciale.

 

          Art. 3.

     Il trattamento economico di missione da corrispondere, quando compete, agli estranei all'Amministrazione provinciale, nominati quali esperti nelle Commissioni di cui al precedente articolo è stabilito in misura pari a quello spettante ai funzionari di grado secondo della gerarchia provinciale, tranne che agli aventi diritto non spetti un trattamento più favorevole in relazione al grado gerarchico rivestito nell'Amministrazione pubblica di appartenenza.

 

          Art. 4.

     Agli esperti, che non abbiano rapporto di impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, spettano, oltre al trattamento di missione, quanto compete, pari a quello spettante ai funzionari di grado secondo della gerarchia provinciale, i compensi determinati ai sensi dell'art. 2, maggiorati del 20%.

 

          Art. 5.

     Tutti i pagamenti dei compensi previsti nella presente legge sono a carico del bilancio provinciale.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto con lo stanziamento di cui all'art. 4 del bilancio provinciale e corrispondenti degli esercizi futuri.

 

          Art. 6.

     La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1961.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 30 maggio 1978, n. 25.

[2] Comma sostituito dall'art. 2 della L.P. 16 febbraio 1981, n. 2 e così modificato dall'art. 15 della L.P. 11 marzo 1986, n. 9.

[3] Comma già modificato dall'art. 3 della L.P. 1° giugno 1982, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.P. 11 marzo 1986, n. 9.