§ 2.1.8 – L.P. 20 maggio 1961, n. 2.
Trattamento previdenziale ed assistenziale del personale incaricato e del personale non di ruolo della Provincia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/05/1961
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono coperti dagli appositi stanziamenti del bilancio 1961 e da quelli corrispondenti degli esercizi futuri.
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.8 – L.P. 20 maggio 1961, n. 2.

Trattamento previdenziale ed assistenziale del personale incaricato e del personale non di ruolo della Provincia.

(B.U. 6 giugno 1961, n. 24).

 

     Art. 1. [1]

     Il personale temporaneo, assunto ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è iscritto alla Cassa di Previdenza Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.) ed all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) ai soli effetti previdenziali, nonché alla Cassa provinciale di malattia agli effetti assistenziali.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono coperti dagli appositi stanziamenti del bilancio 1961 e da quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

 

          Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 7 novembre 1988, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 12 dicembre 1970, n. 22.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 12 dicembre 1970, n. 22.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 12 dicembre 1970, n. 22.