§ 6.2.7 - L.R. 23 dicembre 1986, n. 30.
Disciplina dell'attività negoziale della regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:23/12/1986
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Forme di contrattazione).
Art. 3.  (Definizione).
Art. 4.  (Avviso di gara).
Art. 5.  (Inviti di partecipazione alla gara).
Art. 6.  (Criteri di aggiudicazione).
Art. 7.  (Procedimento di aggiudicazione).
Art. 8.  (Stipulazione del contratto).
Art. 9.  (Appalto concorso).
Art. 10.  (Avviso di gara).
Art. 11.  (Invito alla gara).
Art. 12.  (Commissione tecnica).
Art. 13.  (Procedimenti di aggiudicazione).
Art. 14.  (Criteri di aggiudicazione).
Art. 15.  (Stipulazione del contratto).
Art. 16.  (Trattativa privata).
Art. 17.  (Gara ufficiosa).
Art. 18.  (Stipulazione del contratta).
Art. 19.  (Pattuizioni generali).
Art. 20.  (Spese di contratta).
Art. 21.  (Collaudo).
Art. 22.  (Pagamento del prezzo e restituzione della cauzione).
Art. 23.  (Revisione dei prezzi).
Art. 24.  (Capitolati generali).
Art. 25.  (Contratti soggetti a rinnovazione tacita).
Art. 26.  (Preposta alle gare e alla trattativa privata).
Art. 27.  (Efficacia del contratto).
Art. 28.  (Raggruppamento di imprese).
Art. 29.  (Generalità).
Art. 30.  (Modalità di esecuzione).
Art. 31.  (Amministrazione diretta).
Art. 32.  (Cottimo fiduciario).
Art. 33.  (Procedura per l'affidamento).
Art. 34.  (Regolamentazione).
Art. 35.  (Penalità).
Art. 36.  (Vista di congruità).
Art. 37.  (Competenza dei funzionari).
Art. 38.  (Collaudazione).
Art. 39.  (Modalità di pagamento).
Art. 40.  (Proposta di contratto).
Art. 41.  (Deliberazione a contrattare).
Art. 42.  (Approvazione del contratta).
Art. 43.  (Istituzione dell'Albo).
Art. 44.  (Domanda di iscrizione).
Art. 45.  (Requisiti d'ordine generale per l'iscrizione all'albo).
Art. 46.  (Requisiti di ordine speciale).
Art. 47.  (Iscrizione all'alba).
Art. 48.  (Modifica dell'iscrizione).
Art. 49.  (Cancellazione dall'albo).
Art. 50.  (Procedure per la cancellazione).
Art. 51.  (Revisione dell'albo).
Art. 52.  (Rinvio a leggi statali e regionali).
Art. 53.  (Norme tecniche).
Art. 54.  (Adeguamento degli importi).
Art. 55.  (Applicazione della normativa agli Enti ed aziende dipendenti della Regione).
Art. 56.  (Prima formazione dell'albo dei fornitori della Regione).
Art. 57.  (Norma transitoria).


§ 6.2.7 - L.R. 23 dicembre 1986, n. 30.

Disciplina dell'attività negoziale della regione.

(B.U. 27 dicembre 1986, n. 52).

 

     Art. 1. (Ambito di applicazione).

     La presente legge disciplina l'attività contrattuale della Regione e degli Enti strumentali che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento dei lini propri della stessa, ferma restante l'applicazione della legislazione anche regionale vigente in materia di realizzazione di opere pubbliche e l'applicazione delle speciali normative regionali inerenti a particolari settori di contrattazione nonché quanta è disposta dalla legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni.

 

     Art. 2. (Forme di contrattazione).

     1. Tutti i contratti dai quali derivi entrata debbono essere preceduti da asta pubblica o pubblica incanto e ad essi si applicano le norme previste nel titolo 11, capo 3°, sezione 1 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 per l'esecuzione delle leggi sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.

     2. Gli acquisti, le forniture, i servizi, gli appalti, ogni altro contratto rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente articolo 1 che determina spesa sono disposti generalmente a seguita di licitazione privata e nei casi previsti a seguita di appalta concorso o trattativa privata ai sensi degli articoli successivi ed eccezione di quelli disciplinati al titolo 111 della presente legge.

     3. La Regione e gli Enti strumentali di cui al precedente articolo 1, nell’esercizio della propria attività contrattuale, assicurano la più ampia tutela dei principi della libera concorrenza [1].

 

CAPO I

LICITAZIONE PRIVATA

 

     Art. 3. (Definizione). [2]

     La licitazione privata si sostanzia in una gara tra soggetti scelti dall’Amministrazione e ritenuti idonei in relazione all’oggetto contrattuale e costituisce la forma di generale applicazione per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 80.000,00 IVA esclusa, e per i contratti di cui al 2° comma del precedente art. 2.

 

     Art. 4. (Avviso di gara).

     1. L'avvisa di gara deve indicare:

     a) l'amministrazione a ente proponente;

     b) l'oggetto contrattuale, l'importo base, il termine, il luogo e le modalità di consegna;

     c) l'ufficio presso il quale rivolgersi per ottenere più dettagliate informazioni anche in ordine al capitolo d'oneri;

     d) il criterio adottato per l'aggiudicazione da individuarsi tra quelli indicati nel seguente art. 6;

     e) se il verbale di aggiudicazione tiene luogo della stipulazione del contratta;

     f) il termine, non inferiore a 10 giorni, e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, nonché l'ufficio al quale la stessa va indirizzata;

     g) il termine, non superiore a 120 giorni, entra il quale l'amministrazione deve inviare l'invita alla partecipazione alla gara;

     h) la categoria merceologica e la classe di iscrizione all'albo dei fornitori della Regione richiesti per la partecipazione alla gara e la possibilità di partecipare mediante raggruppamento di imprese con la precisazione della scorporabilità dei lavori a della divisibilità della fornitura.

     2. Le domande di partecipazione alla gara debbono pervenire per iscritto o per telegramma entra il termine di cui alla lettera f) del comma precedente; se la richiesta di partecipazione è formulata a mezzo telegramma, la stessa deve essere confermata mediante lettera raccomandata.

     3. La richiesta di invita non vincola l'amministrazione regionale. Scaduto il termine di cui alla lettera g) si procede al rinnovo della procedura di pubblicazione.

     4. L'avviso di gara è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nell'apposito alba dell'Ente, nell'alba pretorio del Comune ove l'Ente ha sede e, per estratto su uno dei principali quotidiani e su almeno uno dei quotidiani aventi particolare diffusione regionale.

     5. Quando l’importo dei lavori non raggiunge € 200.000,00 e quello dei contratti per forniture € 80.000,00, la pubblicazione viene effettuata nell’apposito albo della Regione [3].

     6. Qualora pervenga una sala richiesta di partecipazione si procede a nuova pubblicazione dell'avviso con fissazione di nuovo termine e senza le indicazioni di cui alla lettera c) del precedente primo camma; in tal caso saranno precisati i requisiti richiesti per essere ammessi alla gara che potranno essere gli stessi prescritti per l'albo dei fornitori della Regione.

 

     Art. 5. (Inviti di partecipazione alla gara).

     1. L'Amministrazione invita a partecipare alla gara un numero minimo di quindici oppure tutti i richiedenti se le domande sono in numero inferiore.

     2. L'invita alla partecipazione, da trasmettersi con raccomandata con avvisa di ricevimento, deve contenere:

     a) il riferimento all'avviso di gara di cui al precedene art. 4;

     b) la precisazione che la licitazione ha luogo mediante offerte segrete;

     c) la data, l'ora ed il luogo per lo svolgimento della gara e l'indicazione dei soggetti ammessi;

     d) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni forma di garanzia richiesta;

     e) le modalità essenziali di pagamento della prestazione;

     f) il termine di ricezione delle offerte e l'indirizzo al quale debbono essere inviate;

     g) le persone ammesse ad assistere all'apertura dei plichi;

     h) il periodo di tempo non superiore a 30 giorni per la durata del quale gli offerenti sono vincolati dalla propria offerta;

     i) l'indicazione della documentazione da presentare;

     l) la eventuale riserva di procedere o meno all'aggiudicazione nel caso che venga presentata una sola offerta.

 

     Art. 6. (Criteri di aggiudicazione).

     1. Di norma si segue per l'aggiudicazione il criterio del prezzo più basso.

     2. L'Amministrazione può tuttavia, a suo insindacabile giudizio, seguire un altra dei seguenti criteri da indicarsi nell'avvisa di gara:

     a) offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d'asta indicato dall'Amministrazione;

     b) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte comprese entra i limiti indicati dall'Amministrazione mediante scheda segreta;

     c) offerte segrete da confrontarsi con la media finale delle offerte comprese entra i limiti indicati dall'Amministrazione mediante scheda segreta;

     d) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte contenenti maggiori ribassi;

     e) offerte segrete di prezzi unitari.

     3. Nel caso previsto dalla lettera a) del precedente comma ove nessuna offerta abbia raggiunta il prezzo stabilito dall'Amministrazione la gara viene dichiarata deserta e l'esita comunicato agli interessati.

     4. Nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente camma si osservano per l'aggiudicazione le modalità previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni.

     5. Quando in un'offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicata in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

     6. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente bassa rispetta alla prestazione, prima di procedere all'aggiudicazione, saranno richieste all'offerente le necessarie giustificazioni e l'Amministrazione ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendola dalla gara, ave non ritenga valide le giustificazioni adatte.

 

     Art. 7. (Procedimento di aggiudicazione).

     1. Nel giorno e nell'ora stabilita nell'invita, il Presidente dichiara l'apertura della gara.

     2. Il Presidente, controllata la presenza delle persone ammesse, enumera e depone i plichi contenenti le offerte ed i documenti richiesti ai partecipanti facendone constatare la integrità dei sigilli; nel caso sia previsto il confronto con la scheda segreta dell'Amministrazione depone, prima dell'apertura dei pieghi dei partecipanti, la busta sigillata dell'Amministrazione sul banco e procede quindi all'apertura delle buste nelle quali sana racchiusi, debitamente sigillati, sia il piega dei documenti che il piega contenente l'offerta; preliminariamente e previa apertura del relativo piega, verifica l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e successivamente dà lettura delle offerte e del prezzo base a dei limiti di offerta della scheda dell'Amministrazione la cui apertura deve, a pena di nullità della gara, essere lasciata per ultima; provvede all'aggiudicazione al miglior afferente qualora siano stati adottati i criteri di cui al primo ed al secondo comma, lettera a) dell'articola precedente, o nei modi previsti dalla normativa richiamata al quarto camma della stesso articola nel caso di adozione dei criteri di cui alle lettere b), c), d) ed e).

     3. Nel caso che due a più concorrenti presenti alla gara facciano offerte identiche ed esse siano le più favorevoli all'Amministrazione fra tutte quelle valide, si procede, nella stessa seduta, partendo dal prezzo offerta ed a partiti segreti, ad un esperimenta di migliaia tra le suddette ditte che abbiano fatto intervenire alla seduta un proprio rappresentante delegata.

     Nel caso in cui vi sia una sola ditta qualificatamente rappresentata, l'aggiudicazione verrà fatta alla stessa con un miglioramento dell'offerta formulata.

     Qualora nessuna delle suddette ditte risultasse qualificatamente presente alla seduta, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicazione verrà decisa dalla sorte.

     4. Di tutte le operazioni compiute viene data atta in apposito processo verbale sottoscritta dal presidente della gara, da due testimoni e redatta dall'Ufficiale rogante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, tabella D, della legge 8-6-1982, n. 604 e successive modificazioni ad eccezione degli atti di particolare complessità, per i quali la Giunta regionale può incaricare, con apposito provvedimento, un notaio; al processo verbale sono allegati tutti gli atti del procedimento.

     5. Il verbale di gara è notificato all'aggiudicatario non presente e comunicato agli altri partecipanti.

 

     Art. 8. (Stipulazione del contratto).

     1. Qualora l'avviso di gara non preveda che il verbale di aggiudicazione tenga luogo della stipulazione del contratta, il Presidente della Giunta Regionale a l'Assessore al Bilancia, Finanze e Patrimonio, se delegata, e per quanto di competenza, il Presidente del Consiglio Regionale, provvedono, entra venti giorni dall'aggiudicazione e accertata la regolarità della stessa, alla stipulazione e alla sottoscrizione del contratto in forma pubblica-amministrativa e con l'intervento del notaio.

     2. Al contratta sono allegati il processo verbale di aggiudicazione e gli altri documenti necessari, nonché il capitolato speciale d'oneri, ave ad esso si faccia riferimento; ove si richiamino capitolati generali d'oneri in vigore è sufficiente farne menzione senza allegarli.

 

CAPO II

APPALTO-CONCORSO

 

     Art. 9. (Appalto concorso).

     1. L'appalto concorso è adottato per i lavori o forniture che richiedono mezzi di esecuzione speciali o particolari competenze artistiche, tecniche a scientifiche.

 

     Art. 10. (Avviso di gara).

     1. All'avvisa di gara si applica quanta disposto dal precedente art. 4, del prima comma, limitatamente alle lettere a), b), ¶ e g), ed ai commi quarto e quinta dello stessa articola; nell'avviso sono specificati i requisiti richiesti agli eventuali partecipanti, che possano anche riferirsi a quelli previsti per la iscrizione nell'alba dei fornitori della Regione ed è precisata se la deliberazione di aggiudicazione tiene luogo della stipulazione del contratta.

 

     Art. 11. (Invito alla gara).

     1. L'invita viene inviato ai richiedenti ritenuti idonei dall'Amministrazione e contiene le indicazioni previste dal precedente art. 5, secondo camma, lettere a), c), d), e) ed i)

     2. Nell'invita sono, altresì, precisati il termine, non inferiore a 90 giorni, di ricezione delle offerte e del progetto tecnico, l'indirizza al quale debbono essere inviati, le modalità dell'invia, le persone ammesse all'apertura dei plichi, nonché il periodo di tempo per il quale i partecipanti sono vincolati alla propria offerta; tale periodo non potrà essere inferiore a 90 giorni dalla data della gara.

 

     Art. 12. (Commissione tecnica).

     1. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte la Giunta Regionale e per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza del Consiglia e gli Organismi rappresentativi degli Enti strumentali, nominano di volta in volta, assicurando gli opportuni avvicendamenti, apposita commissione composta da almeno tre esperti nelle tecniche a discipline cui l'oggetto del contratta si riferisce; per la legittimità delle operazioni della commissione è richiesta la presenza contemporanea di tutti i componenti.

 

     Art. 13. (Procedimenti di aggiudicazione).

     1. Nell'ora e nel giorno stabiliti nell'invito di partecipazione il preposto alla gara procede all'apertura dei plichi riservandosi di decidere sull'aggiudicazione.

     2. La commissione, nel termine fissata nel provvedimento di nomina e comunque entra sessanta giorni dallo svolgimento della gara, esprime il suo parere sulle offerte, formulando se del caso una graduatoria.

     3. L'Amministrazione convoca, quindi, il partecipante prescelto e dispone l'aggiudicazione ai sensi del successivo art. 14.

     4. Di tutte le operazioni compiute viene dato atta in apposito verbale, sottoscritta dal presidente della gara, dai componenti la commissione e redatto dall'ufficiale rogante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, tabella D, della legge 8-6-1982 n. 604 e successive modificazioni ad eccezione degli atti di particolare complessità per i quali, con apposita provvedimento, può essere incarico un notaio.

     5. Il processo verbale è notificato agli altri partecipanti alla gara.

 

     Art. 14. (Criteri di aggiudicazione).

     1. La Giunta Regionale, e per le rispettive competenze l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e gli Organismi rappresentativi degli Enti strumentali, accertata l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara, procedono all'aggiudicazione del contratto ad uno dei concorrenti la cui offerta sia stata giudicata accoglibile dalla commissione di cui all'art. 12, tenendo canta degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di serietà e capacità degli afferenti.

     2. Qualora la commissione di cui all'art. 12 abbia formulata una graduatoria e la Giunta Regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglia e gli Organismi rappresentativi degli Enti strumentali, intendano discostarsene, la relativa deliberazione deve indicare i motivi della scelta.

     3. Per gli appalti di opere pubbliche, invece, il giudizio della commissione è vincolante.

     4. La Giunta Regionale, l'Ufficio della Presidenza del Consiglio e gli Organismi rappresentativi degli Enti Strumentali, hanno facoltà di non procedere alla aggiudicazione con provvedimento motivata.

     5. Nessun compensa è dovuto per gli elaborati presentati, anche se non sono scelti, ave sia previsto nell'avviso di gara, l'amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, concedere compensi, premi o rimborsi ai concorrenti i cui progetti, anche se non prescelti, siano riconosciuti di particolare rilievo riservandosene la proprietà.

 

     Art. 15. (Stipulazione del contratto).

     1. Qualora l'avviso di gara non preveda che la deliberazione di aggiudicazione tenga luogo della stipulazione del contratta, la stipulazione stessa avviene seconda le modalità di cui al precedente art. 8; al contratto sono allegati anche il progetto tecnico e l'offerta dell'aggiudicataria.

CAPO III: TRATTATIVA PRIVATA

 

     Art. 16. (Trattativa privata).

     1. La trattativa privata è sempre ammessa per i contratti di importo non superiore a € 80.000,00 IVA esclusa. Quando l’importo del contratto è superiore a € 30.000,00 IVA esclusa, deve essere preceduto da gara ufficiosa con richiesta di almeno 7 preventivi ad imprese ritenute idonee [4].

     2. E, altresì, possibile il ricorsa alla trattativa privata senza limiti di valore quando:

     a) le gare di cui ai precedenti articoli siano andate deserte, ovvero siano state presentate offerte non valide o irregolari purché non vengano sostanzialmente modificate le condizioni della proposta iniziale;

     b) l'esecuzione della prestazione per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva non può essere affidata che ad un esecutore determinata;

     c) l'oggetto contrattuale sia da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi, previo puntuale riscontro della idoneità del contraente e delle comparazioni di proposta;

     d) l'urgenza degli acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugia alle gare;

     e) si tratti di prestazioni complementari non comprese nel contratta già conclusa, che siano rese necessarie da circostanze impreviste, purché l'ammontare complessiva non superi il quinto del contratta originaria;

     f) l'esecuzione delle prestazioni richieda particolari misure di sicurezza;

     g) per l'affidamento al medesima contraente di forniture destinate all'ampliamento di quelle esistenti, il ricorsa ad altri fornitori costringesse l'Amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiega a la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà a incompatibilità tecniche.

     [3. La trattativa privata è, infine, ammessa sino all'importo di lire cento milioni, previo svolgimento di gara ufficiosa, quando sussistono ragioni di urgenza, necessità e convenienza da specificarsi nella deliberazione di cui al successivo art. 40.] [5]

 

     Art. 17. (Gara ufficiosa). [6]

     [1. Quando sia ammessa ai sensi del terza camma dell'articola precedente, debbano essere interpellate almeno sette imprese ritenute idonee iscritte all'albo del fornitori della Regione per conoscerne le offerte.

     2. Della svolgimento della gara ufficiosa viene redatto verbale nel quale si indicheranno i nominativi dei soggetti principali interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta dell'aggiudicatario.]

 

     Art. 18. (Stipulazione del contratta).

     1. Dopo lo svolgimento della trattativa privata a norma degli articoli precedenti il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore alle Finanze Bilancia e Patrimonio se delegata, il Presidente del Consiglio a un Vice Presidente, se delegato, e il rappresentante legale degli Enti Strumentali, provvedono alla stipulazione del contratta con il soggetto prescelto in forma pubblica amministrativa, a mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata, salva quanto è previsto dal successivo art. 42.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNALI

 

     Art. 19. (Pattuizioni generali).

     1. I contratti ad esecuzione continua a periodica sono stipulati per una durata non superiore a nove anni e devono prevedere l'obbliga per l'aggiudicatario di prestare cauzione o idonea garanzia.

     2. E esclusa la corresponsione di interessi su somme anticipate dall'aggiudicataria per l'esecuzione dei contratti.

     3. Pagamenti in conta e comunque anticipazioni possono essere effettuati, previa prestazione di idonea garanzia, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa, da recuperarsi all'atta del pagamento del prezzo se in un'unica soluzione, o proporzionalmente alle singole rate.

     4. Le garanzie previste dal presente articolo possono essere prestate anche mediante polizza fidejussoria.

 

     Art. 20. (Spese di contratta).

     1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratta, comprese quelle tributarie, salvo diversa disposizione di legge.

 

     Art. 21. (Collaudo).

     1. Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a collaudo - da eseguirsi nel termine di due mesi dalla ultima esecuzione parziale o totale della fornitura a della ultimazione dei lavori - ad opera di persone esperte della materia, anche dipendenti regionali, nominati dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore da lui delegato, dal Presidente del Consiglia e dal rappresentante legale degli Enti strumentali, assicurando gli opportuni avvicendamenti.

     2. Nel casa di lavori di importo sino a 100 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.

     Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà dell'amministrazione di sostituire il certificato di collauda con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emessa non oltre due mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

     3. Il collaudatore, accertata la rispondenza dei lavori e delle forniture alle prescrizioni tecniche e contabili contrattuali e la regolarità delle liquidazioni, emette il certificato di collaudo che è sottoposta ad approvazione, per le rispettive competenze, della Giunta Regionale o del Presidente se delegato, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglia e degli organismi rappresentativi degli Enti strumentali, dove l'importo del lavoro sia superiore a lire trenta milioni.

     4. Il certificato di collaudo con l'indicazione del provvedimento di approvazione va notificato all'altro contraente entro quindici giorni dalla sua formazione od approvazione.

     5. Per le forniture di beni di usa corrente prodotti in serie, e privi di particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestata di conformità all'ordinazione rilasciato dal dirigente del servizio che ha richiesta la fornitura.

 

     Art. 22. (Pagamento del prezzo e restituzione della cauzione).

     1. Nel contratta può prevedersi il pagamento rateale del prezzo subordinatamente all'adempimento della prestazione principale o secondo l'avanzamento dei lavori, da certificarsi a cura del dirigente di servizio interessato all'esecuzione del contratta stessa o della persona eventualmente preposta alla direzione dei lavori, oppure che il pagamento del prezzo sia effettuata in un unica soluzione dopo il collauda finale.

     2. La restituzione delle cauzioni può avvenire soltanto dopo il collaudo finale, a, se prevista, dopo l'approvazione dello stesso, ovvero dopo il rilascia del certificato di conformità.

 

     Art. 23. (Revisione dei prezzi).

     1. La revisione dei prezzi è ammessa per i contratti di appalto di lavori o servizi, nonché inerenti a forniture a somministrazione continuata a periodica, quando il casto complessiva dei lavori a servizi e delle forniture è aumentato o diminuito nella misura percentuale stabilita dalla legislazione statale vigente, secondo l'indice di variazione dei prezzi correnti intervenuti successivamente all'aggiudicazione.

     2. La revisione si intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la misura della percentuale di cui al comma precedente.

     3. L'indice di variazione dei prezzi è desunto dal Ballettino della Camera del Commercia, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente nel luogo di esecuzione del contratta, ovvero dalle tabelle pubblicate dal Dipartimento Regionale all'Assetto del Territorio tramite le sedi provinciali competenti; allorché trattasi di incrementi dei costi di mano d'opera è desunto da certificazione rilasciata a convalidata dal competente ufficio di lavoro e della massima occupazione.

     4. Il contratto o i capitolati d'appalta devono indicare, ai fini della decorrenza del diritto della revisione dei prezzi, il relativo termine iniziale a i criteri di determinazione dello stessa, nonché le modalità di calcolo della revisione medesima.

     5. Nel caso siano corrisposte anticipazioni sul prezzo contrattuale la revisione dei prezzi è ammessa soltanto sull'importo eccedente quello anticipato.

     6. La revisione dei prezzi è disposta, per le rispettive competenze con deliberazione della Giunta Regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglia e degli organismi rappresentativi degli Enti strumentali.

 

     Art. 24. (Capitolati generali).

     1. I capitolati generali, contenenti le condizioni da applicarsi a determinati tipi di contratta, sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, per le rispettive competenze.

     2. Nel capitolato generale passano essere previste le modalità per la risoluzione arbitrale delle controversie insorte durante l'esecuzione del contratta.

 

     Art. 25. (Contratti soggetti a rinnovazione tacita).

     1. Quando in un contratta sia prevista la rinnovazione tacita salva disdetta entra un termine prefissato, la mancata disdetta deve essere esplicitamente autorizzata per iscritto dall'autorità che ha stipulato il contratta stesso; a tal fine il dirigente è tenuto ad informare per iscritta l'autorità suddetta, non meno di quarantacinque giorni prima della scadenza del termine utile per comunicare validamente la disdetta della scadenza medesima.

 

     Art. 26. (Preposta alle gare e alla trattativa privata).

     1. Le gare sono presiedute, per la rispettiva competenza, dall'Assessore regionale preposta al settore interessato, dal Presidente del Consiglio, dal rappresentante legale degli Enti strumentali avvera dal dirigente o da altro funzionario incaricato, coadiuvato dal dirigente dell'Ufficia interessata alla stipulazione del contratta o da un suo incaricata o, in loro mancanza, da funzionari, all'uopo designati dagli argani citati.

     2. Quanto disposto dal comma precedente si applica anche alla trattativa privata, ivi compresa l'eventuale gara ufficiosa.

 

     Art. 27. (Efficacia del contratto).

     1. Il contratta è immediatamente vincolante per il privata contraente dal momento della aggiudicazione, mentre per la amministrazione gli obblighi contrattuali decorrono dalla stipulazione o, se prevista, dall'approvazione del contratta stesso a norma del successivo art. 42.

 

     Art. 28. (Raggruppamento di imprese).

     1. Per la partecipazione di imprese raggruppate alle gare disciplinate dalla presente legge si applica quanta disposto dall'art. 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

     2. Le imprese raggruppate all'atto dell'offerta e quelle subentranti nei casi previsti dall'art. 9, ottava e nano comma, della legge statale suindicata debbono essere iscritte all'albo dei fornitori della Regione nella categoria tecnica a merceologica indicata nell'avvisa di gara e ciascuna di esse deve essere iscritta nella classe di cui al successivo art. 43, quarto comma, per un importo non inferiore ad un quinta dell'importo oggetto del contratto, ferma restando che la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte sia almeno pari all'importo contrattuale complessivo.

 

TITOLO III

   NORME PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

 

     Art. 29. (Generalità).

     1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la loro natura debbono farsi in economia sana i seguenti:

     a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad usa degli uffici centrali e periferici della Regione e degli Enti strumentali;

     b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitta ad usa degli uffici centrali e periferici della Regione e degli Enti strumentali nei casi in cui la legge a per contratta le spese non siano a carica del locatario;

     c) locazione per breve tempa d'immobili con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici regionali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nonché per esigenze diverse connesse con l'attività della Regione quando non vi siano disponibilità sufficienti ovvero idonei locali regionali;

     d) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della Regione;

     e) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

     f) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di varia genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

     g) lavori di traduzione e compensi ad interpreti da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non passa provvedervi con propria personale ed eccezionalmente lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non passa provvedervi con propria personale;

     h) manutenzione ordinaria, ricovero in rimessa, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporta per gli uffici centrali e periferici con la osservanza delle disposizioni di cui al regolamento approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 26-6-1977;

     i) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora motivate ragioni di urgenza lo richiedano;

     l) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

     m) cancelleria, spese postali, telefoniche e telegrafiche;

     n) acquisti medaglie, diplomi e altri oggetti per premi;

     o) spese di rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

     p) spese casuali, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del Decreta del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

     q) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici centrali e periferici della Regione;

     r) acquista dei materiali, utensili ed altri oggetti necessari per la esecuzione in economia di lavori;

     s) acquisto o noleggia, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, macchine da calcolo, da scrivere e per il Centro Elaborazione Dati, macchine da stampa e fotoriproduttori e relativo materiale tecnico;

     t) noleggio, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;

     u) noleggi di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici;

     v) funzionamento dei comitati, commissioni e consigli con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza.

     2. Il ricorso alla gestione in economia nei casi previsti al precedente comma 1 è ammesso quando l’importo della spesa non sia superiore a € 20.000,00 IVA esclusa [7].

     3. E' vietato l'artificioso frazionamento delle commesse.

 

     Art. 30. (Modalità di esecuzione).

     1. I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreta 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, debbano farsi in economia, possono essere eseguiti:

     a) in amministrazione diretta;

     b) a cottimo fiduciario;

     c) con sistema misto, e cioè parte di amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

 

     Art. 31. (Amministrazione diretta).

     1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti con personale dell'Amministrazione, impiegando materiali, utensili e mezzi di proprietà o in usa alla medesima.

     [2. Sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese iscritte nell'Albo dei fornitori della Regione. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000.] [8]

 

     Art. 32. (Cottimo fiduciario).

     1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese iscritte nell'Albo dei Fornitori della Regione.

     2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 33. (Procedura per l'affidamento).

     1. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle normative legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà, per

l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative vigenti.

     2. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'Amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi.

     3. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera ad altro atto del committente.

 

     Art. 34. (Regolamentazione). [9]

     [1. I preventivi di cui al precedente art. 33 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 29 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese iscritte all'Alba dei Fornitori della Regione.

     E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista del servizio avvera quando l'importo della spesa non superi le L 2.500.000.

     2. Qualora sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità di provviste a dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o con l'impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerata, non superi l'importo di L 20.000.000.

     3. I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere conservati agli atti.]

 

     Art. 35. (Penalità).

     1. In casa di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente Titolo, si applicano le penali stabilite nella lettera od atta di cui all'ultimo comma del precedente art. 5. Inoltre, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salva, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritarda.

 

     Art. 36. (Vista di congruità).

     1. Per i lavori previsti al precedente art. 28, lettera a) e b) i prezzi indicati nei preventivi richiesti devono essere sottoposti, qualora prescritto da disposizioni legislative o regolamenti, al visto di congruità dei competenti organi tecnici.

     2. Quando trattasi di lavori di particolare importanza o complessità dovrà essere predisposta dal competente organo tecnico uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto dei vari lavori e le condizioni generali e speciali di esecuzione, con l'invita alle ditte di restituirlo firmato con l'offerta dei prezzi. Potrà altresì, ravvisandone l'opportunità, essere indetta una gara ufficiosa fra un congruo numero di ditte idonee.

     3. Per l'esecuzione dei lavori contemplati nel presente articolo dovranno essere rispettate le procedure e le disposizioni di cui al Regolamento approvata con regia decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

 

     Art. 37. (Competenza dei funzionari).

     1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 29 è autorizzata, per le rispettive competenze, dai responsabili politici dei dipartimenti, dall'Ufficio di Presidenza e dagli organismi rappresentativi degli Enti strumentali, o, se delegati, dai coordinatori o dirigenti degli Uffici ed è affidata, per la Giunta Regionale, all'Ufficio Provveditorato del Dipartimento Bilancia Finanze e Patrimonio, per il Consiglia Regionale al Servizio Economato. Può essere, altresì, affidata agli incaricati delle gestioni di economato dipartimentale se gli interventi rientrano nella loro sfera di competenza che sarà definita con apposito regolamento.

 

     Art. 38. (Collaudazione).

     1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 29 sono soggetti a collaudo finale che per i lavori può essere sostituito dalla certificazione di regolare esecuzione.

     2. Il collaudo è eseguito da persone esperte nella materia, dipendenti dalle Amministrazioni interessate, nominate, assicurando gli opportuni avvicendamenti, dal responsabile politico competente oppure è affidato a singoli uffici qualora se ne ravvisi l'opportunità.

     3. Se la spesa non supera le L. 5.000.000. è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato dal dirigente competente, ad esclusione dei lavori di cui all'art. 29, punti I, e 2, per i quali il collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione saranno redatti in conformità al regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

     4. In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

     5. E' consentita il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi seconda le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso, i pagamenti in conta sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreta 23 maggio 1924, n. 827, così come modificato dall'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.

 

     Art. 39. (Modalità di pagamento).

     1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno, in ogni caso, essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente dell'Ufficio Provveditorato, per la Giunta Regionale, e del responsabile dell'Ufficio Bilancio e Provveditorato per il Consiglio.

     2. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta spesa in carica alla bolletta d'inventaria avvera muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

 

TITOLO IV

DELIBERAZIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

 

     Art. 40. (Proposta di contratto).

     1. L'assessore regionale preposta al settore interessata e il Presidente del Consiglia, per le rispettive competenze, formulano la proposta di contrattazione indicandone l'oggetto e le esigenze di contenuta e di esecuzione.

     2. L'Ufficio Provveditorato del Dipartimento Bilancia e Finanze e Patrimonio d'intesa con l'Ufficia Legale della Giunta Regionale e con i servizi del settore interessato, provvede alla predisposizione dello schema contrattuale, degli eventuali capitolati speciali e dei relativi provvedimenti amministrativi, nonché alla individuazione della forma di contrattazione da adottare.

     3. Per il Consiglia Regionale, agli adempimenti di cui al comma precedente, provvede il responsabile dell'Ufficio Bilancio e Provveditorato.

 

     Art. 41. (Deliberazione a contrattare).

     1. Sulla base della proposta di cui all'articola precedente la Giunta Regionale, l'Ufficio della Presidenza del Consiglio e gli organismi rappresentativi degli Enti strumentali deliberano l'autorizzazione a contrattare che deve contenere gli elementi e le clausole essenziali del contratto, nonché la motivazione in ordine alla forma di contrattazione adottata qualora non si ricorra alla licitazione privata o alla esecuzione in economia; la deliberazione specifica altresì se il contratto è soggetta ad approvazione.

 

     Art. 42. (Approvazione del contratta).

     1. Nei casi in cui sia richiesta l'approvazione, gli atti di aggiudicazione e i documenti annessi, nonché il successivo atto contrattuale e i relativi allegati vengono trasmessi, per le rispettive competenze, nei dieci giorni successivi alla loro formazione, alla Giunta Regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglia Regionale che, accertata la regolarità delle procedure e la rispondenza alla deliberazione a contrattare, dispone l'approvazione del contratta.

 

TITOLO V

ALBO DEI FORNITORI

 

     Art. 43. (Istituzione dell'Albo).

     1. E' istituito presso l'Ufficio Provveditorato del Dipartimento Finanze Bilancia e Patrimonio l'albo dei fornitori della Regione.

     2. I fornitori sono classificati nell'albo per categorie merceologiche seconda l'importo massimo delle forniture che possono assumere.

     3. L'individuazione delle categorie merceologiche, nonché la modifica delle stesse, è disposta con deliberazione della Giunta Regionale.

     4. Le classi inerenti agli importi sono le seguenti:

 

 

I  -  sino a lire                                     100.000.000

II -  sino a lire                                     300.000.000

III - sino a lire                                     500.000.000

IV  - sino a lire                                   1.000.000.000

V   - sino e oltre a lire                           3.000.000.000

 

 

     5. L'iscrizione all'albo dei fornitori è obbligatoria sia per essere ammessi a partecipare alle gare indette dalla Regione, salvo quanto prevista dal precedente art. 10, sia per la stipulazione dei contratti a trattativa privata per importi superiori a 5.000.000, sempreché i contratti abbiano per oggetto forniture di beni o servizi inclusi nelle categorie merceologiche individuate a norma del precedente terzo comma.

     6.L'elenca degli iscritti all'albo ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura dell'Ufficio Provveditorato, cui spetta anche la tenuta dell'albo.

 

     Art. 44. (Domanda di iscrizione).

     1. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla Giunta Regionale, anche attraverso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e la capacità tecnico - finanziaria previsti negli articoli 45 e 46 della presente legge.

     2. Nella domanda deve essere precisata la categoria merceologica per la quale si richiede la iscrizione nonché la classe dell'importo di cui al quarta comma del precedente art. 43

     3. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche.

 

     Art. 45. (Requisiti d'ordine generale per l'iscrizione all'albo).

     1. Possono chiedere l'iscrizione all'albo dei fornitori della Regione gli imprenditori che posseggono i requisiti generali e speciali richiesti dalla presente legge.

     2.I requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'albo sono:

     a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alla CEE;

     b) assenza di precedenti penali per un reato che incida gravemente sulla morale professionale; se il direttore commerciale o tecnico è persona diversa dal rappresentante legale o titolare dell'impresa, i requisiti suddetti debbono riferirsi ad entrambi;

     c) iscrizione alla Camera di Commercia, Industria Artigianato e Agricoltura per le categorie merceologiche o forniture di servizi per le quali si richiede la iscrizione nell'albo regionale;

     d) assenza di infrazioni, accertate dalle autorità competenti, agli obblighi concernenti il pagamento di contributi sociali, dei tributi e l'applicazione dei contratti di lavoro e delle norme di collocamento.

     3. Il possesso dei requisiti suddetti dovrà essere comprovata con idonea certificazione rilasciata dagli uffici competenti in data non anteriore ai tre mesi dalla domanda di iscrizione all'albo.

 

     Art. 46. (Requisiti di ordine speciale).

     1. I requisiti d'ordine speciale per l'iscrizione all'albo sana la capacità tecnica e quella finanziaria ed economica.

     2. La capacità tecnica deve essere documentata mediante:

     a) titoli di studia ed eventuali titoli di specializzazione dell'imprenditore o del dirigente dell'impresa;

     b) l'elenco delle eventuali prestazioni e degli eventuali servizi resi con l'indicazione del committente, della durata e dell'esito degli stessi da dimostrarsi, se resi alla Stato a a Enti pubblici, mediante certificazioni rilasciate dagli stessi, se rese ai privati, con attestazioni emesse da questi;

     c) la descrizione dell'attrezzatura tecnica dell'impresa;

     d) l'indicazione dell'eventuale organico media annuo dell'impresa, del numero dei dirigenti e dei tecnici in specie di quelli incaricati dei controlli di qualità delle forniture e, se trattasi di cooperative, del numero dei soci.

     3. La capacità finanziaria ed economica deve essere comprovata mediante uno o più dei seguenti documenti:

     a) idonee dichiarazioni bancarie;

     b) bilanci o estratti delle strutture contabili riassuntive a certificazioni del volume di affari ai fini dell'I.V.A.;

     c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture effettuate nell'anno precedente;

     d) dichiarazione dell'Ufficio delle Imposte dalla quale risulti l'importo del reddito per il quale l'imprenditore è stato iscritto nei ruoli fiscali dell'anno precedente alla domanda di iscrizione in relazione alla attività imprenditoriale svolta o apposita dichiarazione qualora il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo.

     4. Se l'impresa è costituita in società, deve, altresì esibire copia autenticata dell'atta costitutiva e degli eventuali atti successivi che abbiano modificato a integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto nonché un certificato di cancelleria del Tribunale competente con data non anteriore a due mesi dalla domanda, attestante che l'impresa non trovasi in stato di liquidazione o di fallimento e che la medesima non ha presentato domanda di concordato e non ha subito procedure fallimentari o di concordata nel quinquennio anteriore.

     5. Certificato generale del Casellario Giudiziale riferito:

     a) a tutti i componenti se trattasi di una società in nome collettiva;

     b) a tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;

     c) agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società.

     6. I certificati di cui ai precedenti commi 4 e 5 debbono essere esibiti anche dagli imprenditori commerciali.

 

     Art. 47. (Iscrizione all'alba).

     1. La Giunta Regionale, entra trenta giorni dalla presentazione della domanda, decide sull'iscrizione, su conforme parere di un comitato di tre esperti di elevata qualificazione professionale designati dall'Assessore al Bilancio Finanze e Patrimonio; è chiamato a presiedere il comitato il responsabile dell'Ufficio Provveditorato del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio.

     2. L'Assessore al Dipartimento Bilancia, Finanze e Patrimonio, entro i successivi trenta giorni, dispone l'iscrizione all'albo con l'indicazione delle categorie merceologiche e della classe alle quali l'iscrizione si riferisce.

     3. L'iscrizione ad una classe consente di partecipare alle gare per gli importi previsti nelle classi inferiori.

     4. L'accoglimento a la reiezione della domanda è comunicata all'interessato entra i successivi trenta giorni.

 

     Art. 48. (Modifica dell'iscrizione).

     1. Gli iscritti all'albo possono

chiedere il cambiamento di classe dopo sei mesi dall'iscrizione a dall'ultima modifica.

     2. Per la modifica delle categorie merceologiche e della classe di iscrizione si applica la procedura prevista dall'articolo precedente.

 

     Art. 49. (Cancellazione dall'albo).

     1. La cancellazione dall'albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

     a) per la sopravvenuta mancanza di una dei requisiti di cui ai precedenti artt. 45 e 46;

     b) quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza a malafede nella esecuzione della prestazione;

     c) quando sia soggetto a procedure di liquidazione o cessi l'attività;

     d) per sopraggiunto impedimento di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, avente per oggetto disposizioni contro la mafia.

     2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

 

     Art. 50. (Procedure per la cancellazione).

     1. Nei casi previsti dall'articola precedente ove si proceda d'ufficio, l'Ufficio Provveditorato dà comunicazione con raccomandata R.R. all'iscritta dei fatti addebitatigli fissando il termine di quindici giorni per le sue deduzioni.

     2. Trascorsa il termine, l'Assessore competente, dispone la cancellazione dall'albo, tale determinazione viene notificata all'interessata.

 

     Art. 51. (Revisione dell'albo).

     1. L'albo dei fornitori della Regione è oggetto di revisione generale ogni tre anni.

     2. A tal fine le imprese iscritte sono invitate per iscritto a documentare, entra il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'invita medesima, la permanenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 45 e 46.

     3. Scaduto tale termine, si procede alla cancellazione dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'articola precedente.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 52. (Rinvio a leggi statali e regionali).

     1. La svolgimento delle licitazioni private, degli appalti concorsi e delle trattative private dirette ad acquisire a ad alienare i beni della Regione spetta, ai sensi dell'art. 77 I° comma della L.R. 11-4-1978 n. 18, all'Ufficio Provveditorato del Dipartimento Bilancio e Provveditorato del Consiglio Regionale ai sensi della legge 6-12-1973, n. 853.

     2. Per le esigenze economali indicate nell'art. 4 e seguenti del Regolamento per i servizi del Regolamento per i servizi di economato della Giunta Regionale, quando trattasi di beni e servizi che non possono essere altrimenti acquisiti a norma della presente legge, si provvede a trattativa privata entro il limite di un milione per le stesse esigenze indicate dall'art. 20 del Regolamento per l'Amministrazione del Bilancio e per il Servizio Economato del Consiglio Regionale si provvede a trattativa privata entro lo stessa limite di L. 1.000.000.

     3. I contratti per gli acquisti e le prestazioni di cui al comma precedente vengono conclusi secondo gli usi del commercio.

     4. Il Conto Consuntivo di ciascun esercizio evidenzierà l'andamento dell'applicazione della legge per la contrattazione e la negoziazione della Regione.

     5. Si applicano, per quanta non previsto dalla presente legge, le norme sulla contabilità dello Stato, nonché quanto previsto dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, avente per oggetto disposizioni per combattere il fenomeno mafioso.

 

     Art. 53. (Norme tecniche).

     1. Con regolamento regionale sono stabilite le norme relative alla procedura di esecuzione dei contratti regionali nonché aggiornate quelle relative al servizio di economato generale, dipartimentale e del Consiglio Regionale.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad emanare, con propri decreti, norme tecniche sulle modalità di compilazione e conservazione dei documenti e delle scritture relative alla direzione, esecuzione, contabilità inerenti ai lavori e alle forniture di interesse della Regione.

     3. Direttive analoghe sono emanate dal Presidente del Consiglio Regionale per la materia di propria competenza.

 

     Art. 54. (Adeguamento degli importi).

     1. Gli importi delle somme indicate nella presente legge possono essere adeguati in relazione alla variazione del controvalore in lire italiane delle unità di conta europee ed all'andamento dei casti della vita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta stessa, previo parere conforme della competente commissione consiliare.

     2. Detto decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 55. (Applicazione della normativa agli Enti ed aziende dipendenti della Regione).

     1. Gli organi degli Enti strumentali di cui all'art. 1 competenti per l'assunzione degli atti e provvedimenti demandati dalla presente legge ad organi regionali, sono individuati dagli enti predetti nel rispetta delle disposizioni delle leggi istitutive e dei rispettivi statuti.

     2. Entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge i vigenti regolamenti di amministrazione e contabilità dovranno essere adeguati alla disciplina prevista dalla legge medesima; scaduto tale termine, in carenza dell'adeguamento, la presente legge si applica direttamente agli Enti di cui al camma precedente per gli importi in essa previsti, ridotti del cinquanta per cento.

 

     Art. 56. (Prima formazione dell'albo dei fornitori della Regione).

     1. La deliberazione della Giunta Regionale di cui al precedente art. 43, terzo camma, è assunta entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Ai fine della prima formazione dell'alba dei fornitori della Regione, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore competente, se delegato, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, provvede a far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché su almeno quindici organi di stampa, quotidiani e periodici a diffusione nazionale e regionale, un avviso contenente l'indicazione della disciplina legislativa dell'albo e l'invito alle imprese interessate a presentare domanda di iscrizione all'alba medesima entro novanta giorni dalla data di pubblicazione.

     3. Decorso il termine di novanta giorni di cui al precedente comma, la Giunta Regionale, entra i successivi novanta giorni, provvede sulle domande, presentate con l'osservanza di quanta previsto dal precedente art. 47.

     4. Per la decisione sulle domande pervenute altre la data di cui al precedente seconda comma, il termine di trenta giorni previsto dal prima comma del suindicata art. 47, decorre dalla data della deliberazione sulla prima formazione dell'albo di cui al precedente secondo camma.

 

     Art. 57. (Norma transitoria).

     1. Fino a quando non sarà operante l'albo dei fornitori della Regione non si applicano, ai fini della scelta del privato contraente, le disposizioni concernenti l'iscrizione all'albo stessa.

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 24 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 24 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[4] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[5] Comma abrogato dall’art. 24 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[6] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[7] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[8] Comma abrogato dall’art. 24 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[9] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.