§ 6.1.9 - L.R. 2 settembre 1991, n. 16.
Determinazione addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:02/09/1991
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 6.1.9 - L.R. 2 settembre 1991, n. 16.

Determinazione addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

 

Art. 1. [1]

     1. In attuazione del D. Lgs. 02 febbraio 2007, n. 26 “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità”, la misura delle aliquote dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per usi civili nel territorio della Regione Basilicata e dell'imposta sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 “Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione”, è determinata come segue:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,019 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,0258228 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui: euro 0,0258228 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui: euro 0,0258228 per metro cubo.

     2. Per gli usi industriali, artigianali ed agricoli le aliquote dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono determinate nella misura del 50 per cento della corrispondente imposta di consumo.

 

     Art. 2. [2]

     1. Per l’individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile, delle modalità e dei termini di pagamento e degli altri adempimenti fiscali, si applicano le disposizioni dell’articolo 10 del D. Lgs. 21 dicembre 1990 n. 398 e s.m.i. e del D. Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i..

     2. Agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dei tributi indicati nell'articolo 1, nonché all'accertamento, irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva, per l'omissione o il ritardato pagamento degli stessi provvede la competente struttura regionale in materia tributaria, applicando le disposizioni contenute negli artt. 11, 13, 14 e 15 del D. Lgs 21 dicembre 1990, n. 398.

     3. L'azione della Regione per il recupero dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva ed il diritto al rimborso dei tributi indebitamente pagati si prescrivono nei termini fissati per il recupero dell’imposta di consumo sul gas naturale.

 

     Art. 3. [3]

     1. L’articolo 9, della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 è abrogato.

 

     Art. 4. Modalità e termini di pagamento delle imposte. [4]

     1. I soggetti di cui al precedente art. 2 versano le imposte dovute alla Regione Basilicata in conformità alle modalità previste dall’art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo 21.12.1990, n. 398 e dall’art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504, che fissa i termini per il pagamento dell’imposta erariale di consumo sul gas metano.

     2. I soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva sono tenuti a comunicare alla Regione, l’elenco dei nuovi clienti entro trenta giorni dall’acquisizione.

     3. Nell’ipotesi in cui l’acquisizione di nuovi clienti determini una variazione superiore al 10% della rata di acconto mensile calcolata, la stessa è integrata nei successivi trenta giorni.

     4. I soggetti erogatori del gas metano sono tenuti a prestare alla Regione una cauzione nei modi e nei termini previsti dall’art. 12 del richiamato Decreto Legislativo 21.12.1990, n. 398 e nella stessa percentuale prescritta per l’imposta erariale di consumo sul gas metano a norma dell’art. 26 comma 7 del Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza fidejussoria o garanzia bancaria.

     5. La cauzione di cui al comma precedente deve essere integrata allorché si verifichi un aumento superiore al 10% dell’importo della cauzione prestata.

 

     Art. 5. Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. [5]

     1. I soggetti erogatori del gas metano sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale di consumo secondo le prescrizioni contenute nell'art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504 e successive modifiche e integrazioni.

     2. L’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale di consumo sussiste anche quando non sia stato fatturato alcun consumo o non sia sorto il debito di imposta.

     3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata alla struttura regionale competente in materia tributaria entro l’ultimo giorno del mese di Febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

 

     Art. 6. Accertamento, liquidazione, riscossione e contabilizzazione della tassa. [6]

     1. All'accertamento, liquidazione, riscossione e contabilizzazione della tassa provvede la struttura regionale competente in materia tributaria.

     2. Per l’accertamento, l’irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva derivanti da infrazioni alla disciplina dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva di cui al precedente art. 1, si applicano le norme contenute nel capo II Decreto Legislativo 21.12.1990 n. 398, nel Decreto Legislativo 26.10.1995 n. 504, nel Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 471 e nel Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

     3. L’azione della Regione per il recupero dell’addizionale e dell’imposta sostitutiva si prescrive nei termini previsti dalla legislazione statale in materia.

 

     Art. 7. Rimborsi. [7]

     1. Il diritto dei soggetti passivi di cui all’art. 2 della presente legge al rimborso dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva indebitamente pagate si prescrivono nei termini previsti dalla legislazione statale in materia.

 

     Art. 8. Sanzioni. [8]

     1. Per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale di consumo di cui all’art. 5 della presente legge si applica, ai sensi dell’art.50, comma 1 del Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00.

     2. Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto mensile o dell’importo a conguaglio, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 471, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, oltre al versamento degli interessi legali calcolati in base al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali e di un’indennità di mora del 6%, riducibile al 2% se si adempie entro 5 giorni dalla data di scadenza in virtù dell’art. 3, comma 3 del richiamato Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504.

     3. Per il mancato adeguamento della cauzione, prevista dal comma 5 dell’art. 4 della presente legge, si applica una sanzione amministrativa, pari al 30% della somma non adeguata, oltre agli interessi legali e moratori disciplinati dal comma precedente.

 

     Art. 9. Ravvedimento. [9]

     1. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale di consumo, di omesso o insufficiente versamento dell’acconto mensile o dell’importo a conguaglio e di mancato adeguamento del deposito cauzionale, i soggetti obbligati possono avvalersi della procedura del ravvedimento disciplinata dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472.


[1] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 13 gennaio 1993, n. 1, già sostituito dall’art. 9 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 35.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 1993, n. 1, già sostituito dall’art. 9 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 35.

[3] Articolo già sostituito dall’art. 9 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 35.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[7] Articolo aggiunto dall’art. 9 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 9 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[9] Articolo aggiunto dall’art. 9 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.