§ 5.1.118 - L.R. 29 giugno 2009, n. 17.
Norme per la prevenzione della diffusione di malattie infettive.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:29/06/2009
Numero:17


Sommario
Art. 1. 1. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive in soggetti umani, le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio [...]
Art. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.1.118 - L.R. 29 giugno 2009, n. 17. [1]

Norme per la prevenzione della diffusione di malattie infettive.

(B.U. 3 luglio 2009, n. 29)

 

Art. 1.

1. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive in soggetti umani, le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, gli studi odontoiatrici e odontotecnici, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché le strutture penitenziarie, hanno l’obbligo di provvedere:

a) almeno una volta ogni anno e ogni qualvolta sia necessario, a proprie spese, all’ispezione e al controllo igienico–sanitario:

1. dei sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione;

2. dei sistemi di distribuzione e raccolta idrica e degli ambienti in generale, ponendo particolare attenzione all’individuazione di agenti biologici già classificati dall’allegato XI al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626.

b) almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta sia necessario, a proprie spese:

1. alla generale pulizia;

2. alla sanificazione, di certificata efficacia, dell’aria ambientale e degli arredi;

3. se necessaria, alla sanificazione degli impianti idrici e aeraulici.

 

2. Tali operazioni devono essere certificate dal Direttore sanitario della struttura e riportate su apposito registro. Annualmente dovranno essere eseguite specifiche analisi microbiologiche.

 

3. I Dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell’ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, esercitino le funzioni di vigilanza sulle istituzioni di cui al comma 1, assicurando che vengano ispezionate almeno una volta ogni due anni e ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità; di tali ispezioni deve essere tenuta apposita registrazione.

 

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva, nei casi di gravi inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute umana, la trasmissione di informativa di reato all’autorità giudiziaria, la Regione può ordinare, previa diffida, la chiusura temporanea o la sospensione dell’attività.

 

     Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art 31 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.