§ 4.5.21 - L.R. 25 gennaio 2001, n. 4.
Modifica ed integrazione alle Leggi Regionali n. 22/1998 e n. 2/2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:25/01/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Contratti di servizio Trasporto Pubblico Locale.
Art. 2.  Norma transitoria.
Art. 3.  Rilevazione autonoma dell'utenza.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Abrogazione.
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore.


§ 4.5.21 - L.R. 25 gennaio 2001, n. 4.

Modifica ed integrazione alle Leggi Regionali n. 22/1998 e n. 2/2000.

(B.U. 29 gennaio 2001, n. 7).

 

Art. 1. Contratti di servizio Trasporto Pubblico Locale.

     1. Il termine del 30/9/2000 previsto dall'art. 33 della legge regionale 27/7/1998, n. 22, così come sostituito dall'articolo 1, comma 5, punto 6, della legge regionale 2/2/2000, n. 2, è differito all'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto del Governo di copertura finanziaria degli oneri I.V.A. sui contratti di servizio.

     2. Fino alla stipula dei contratti di servizio ciascuna Amministrazione ha facoltà di prorogare le concessioni in essere.

     3. La Regione, le Province ed i Comuni stipulano i contratti di propria competenza sulla base di uno schema generale di contratto applicabile per la fase transitoria adottato dalla Giunta Regionale.

     4. I contratti già stipulati restano in vigore fino alla scadenza stabilita dai contratti stessi. Nell'ambito di quanto fissato dalle vigenti norme in materia ed entro il termine stabilito al precedente comma 1, le Amministrazioni possono riaffidare in concessione i servizi esercitati ai rispettivi ex concessionari.

 

     Art. 2. Norma transitoria.

     1. Fino alla stipula dei contratti di servizio ed al successivo espletamento delle procedure concorsuali previste dalle norme vigenti, le autorizzazioni relative ai servizi di trasporto finalizzati al pendolarismo per le aree industriali, già rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 3/9/1997 n. 45, compresi nella rete dei servizi minimi individuati dai Piani dei trasporti di Bacino delle Province approvati dal Consiglio Regionale e predisposti in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3868 del 22/12/1998, sono convertite in concessioni con deliberazione dei competenti Enti concedenti.

     Le Province devono comunque accertare preventivamente che permangano i motivi di pubblico interesse che ne giustificarono l'autorizzazione senza che ciò comporti effetti retroattivi.

     2. In deroga alla legge regionale n. 26/99, ed in relazione alla peculiarità dei servizi di cui al comma precedente, le imprese beneficeranno di un contributo chilometrico pari a Lire 1.300 con decorrenza dalla data di esecutività dei rispettivi provvedimenti di concessione da parte delle Amministrazioni Provinciali competenti.

     3. Le imprese che si trovano nelle condizioni fissate dai commi precedenti, dovranno attenersi all'intera normativa in materia di trasporto pubblico, ivi compresa l'applicazione del sistema tariffario approvato con la legge regionale n. 22/98.

     4. Le imprese che svolgono i servizi di cui ai commi precedenti, prima di pervenire alla stipula dei contratti di servizio, in analogia con quanto fissato dall'art. 33 della legge regionale n. 22/98 come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 2/2000, devono comunicare alle rispettive province, secondo i tempi e le modalità fissati dalle due Amministrazioni provinciali, l'eventuale manifestazione della intenzione di abbandonare il servizio, senza che ciò comporti alcun rimborso o diritto, o devono indicare, se non fosse già stato fatto, l'avvenuta costituzione di aggregazioni con altre imprese esercenti i servizi nella Regione Basilicata, tali da conseguire una percorrenza annua di almeno 1 milione di chilometri. In mancanza si attuano le procedure concorsuali previste dal comma 8 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/98, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 2/2000.

 

     Art. 3. Rilevazione autonoma dell'utenza.

     1. Le imprese a partire dall'1/1/2002 procedono alla rilevazione dell'utenza, mediante sistemi automatizzati con bigliettazione a terra.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in Lire 5.000.000.000 si provvede con appositi stanziamenti nel bilancio di previsione della Regione Basilicata per l'anno 2001.

     2. Le leggi di Bilancio per gli anni successivi fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

 

     Art. 5. Abrogazione.

     1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.