§ 6.2.76 - L.R. 8 settembre 1998, n. 27.
Approvazione del rendiconto generale della Regione Basilicata per l'Esercizio Finanziario 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:08/09/1998
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Il consuntivo della Regione, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997, è approvato con le risultanze di cui alla presente legge.
Art. 2.      Le entrate derivanti dai tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali, le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato o da aziende regionali e da proventi vari, [...]
Art. 3.      Le spese per gli organi istituzionali della Regione e oneri generali, le spese per interventi socio-economici, le spese per rimborso di mutui e le spese per contabilità speciali impegnate per la [...]
Art. 4.      Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio 1997 rimane così stabilito:
Art. 5.      I residui attivi degli esercizi 1996 e retro alla chiusura dell'esercizio 1997 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 2.778.366.500.582 dei quali sono stati riscossi [...]
Art. 6.      I residui passivi degli esercizi 1996 e retro alla chiusura dell'esercizio 1997 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 2.068.254.861.715 dei quali sono stati pagati [...]
Art. 7.      Sono approvate le seguenti variazioni sui residui dell'esercizio 1997 e precedenti lasciati dall'esercizio 1996:
Art. 8.      I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1997 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Art. 9.      I residui passivi della chiusura dell'esercizio 1997 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Art. 10.      Il conto delle riscossioni e dei pagamenti, presentato dal tesoriere della Regione, parificato dall'Ufficio di Ragioneria ed esaminato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1646 del [...]
Art. 11.      E' accertato nella somma di L. 745.038.008.178 l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1997 come risulta dai seguenti dati:
Art. 12.      Le previsioni finali di competenza dei seguenti capitoli di entrate e di spesa delle partite di giro del bilancio 1997 sono approvate negli importi appresso indicati
Art. 13.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.2.76 - L.R. 8 settembre 1998, n. 27.

Approvazione del rendiconto generale della Regione Basilicata per l'Esercizio Finanziario 1997.

(B.U. 10 settembre 1998, n. 49).

 

Art. 1.

     Il consuntivo della Regione, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997, è approvato con le risultanze di cui alla presente legge.

 

     Art. 2.

     Le entrate derivanti dai tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali, le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato o da aziende regionali e da proventi vari, le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale e rimborso di crediti, le entrate derivanti da mutui e per contabilità speciale, accertate per la competenza dell'esercizio 1997, risultano dal conto consuntivo in L. 3.777.255.735.719 delle quali sono state riscosse L. 2.001.385.993.084 e sono rimaste da riscuotere L. 1.775.869.742.635.

 

     Art. 3.

     Le spese per gli organi istituzionali della Regione e oneri generali, le spese per interventi socio-economici, le spese per rimborso di mutui e le spese per contabilità speciali impegnate per la competenza dell'esercizio 1997 risultano stabilite dal conto consuntivo in L. 3.856.467.746.643 delle quali sono state pagate L. 2.208.799.858.420 e sono rimaste da pagare L. 1.647.667.888.223.

 

     Art. 4.

     Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio 1997 rimane così stabilito:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     I residui attivi degli esercizi 1996 e retro alla chiusura dell'esercizio 1997 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 2.778.366.500.582 dei quali sono stati riscossi L. 1.407.553.773.524 e sono rimasti da riscuotere L. 1.370.812.727.058.

 

     Art. 6.

     I residui passivi degli esercizi 1996 e retro alla chiusura dell'esercizio 1997 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 2.068.254.861.715 dei quali sono stati pagati L. 1.199.151.837.677 e sono rimasti da pagare L. 869.103.024.038.

 

     Art. 7.

     Sono approvate le seguenti variazioni sui residui dell'esercizio 1997 e precedenti lasciati dall'esercizio 1996:

     - diminuzione dei residui attivi, L. 13.121.836.342

     - diminuzione dei residui passivi, L. 127.124.494.285

 

     Art. 8.

     I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1997 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

     - somme rimaste da riscuotere per competenza dell'esercizio 1997, L. 1.775.869.742.635

     - somme rimaste da riscuotere sui residui dell'esercizio 1996 e precedenti, L. 1.357.690.890.716

     Residui attivi al 31.12.1997, L. 3.133.560.633.351

 

     Art. 9.

     I residui passivi della chiusura dell'esercizio 1997 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

     - somme rimaste da pagare per competenza dell'esercizio 1997, L. 1.647.667.888.223

     - somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 1996 e precedenti, L. 741.978.529.753

     Residui passivi al 31.12.1997, L. 2.389.646.417.976

 

     Art. 10.

     Il conto delle riscossioni e dei pagamenti, presentato dal tesoriere della Regione, parificato dall'Ufficio di Ragioneria ed esaminato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1646 del 2.6.98, resa esecutiva il 2.6.98 è approvato nelle seguenti risultanze:

     - Fondo di cassa all'1.1.1997, L. 135.722.292

     - Riscossioni del 1997 in conto residui, L. 1.407.553.773.524

     - Riscossioni del 1997 in conto competenza L. 2.001.385.993.084, L. 3.408.939.766.608

     - Pagamenti del 1997 in conto residui, L. 1.199.151.837.677

     - Pagamenti del 1997 in conto competenza L. 2.208.799.858.420, L. 3.407.951.696.097

     Fondo di cassa al 31.12.1997, L. 1.123.792.803

 

     Art. 11.

     E' accertato nella somma di L. 745.038.008.178 l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1997 come risulta dai seguenti dati:

     - Fondo di cassa al 31.12.1997, L. 1.123.792.803

     - Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1997, L. 3.133.560.633.351

     L. 3.134.684.426.154

     - Residui passivi al 31.12.1997, L. 2.389.646.417.976

     Avanzo di amministrazione al 31.12.1997, L. 745.038.008.178

 

     Art. 12.

     Le previsioni finali di competenza dei seguenti capitoli di entrate e di spesa delle partite di giro del bilancio 1997 sono approvate negli importi appresso indicati

     Entrate-Uscite

     Cap. 1350-8000

     Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente, L. 11.100.000.000

     Cap. 1353-8003

     Ritenute su borse di studio, assegni premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, L. 161.000.000

     Cap. 1410-8060

     Ritenute conto di terzi e partite di giro varie, L. 4.222.000.000

 

     Art. 13.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.