§ 4.4.113 - L.R. 29 gennaio 2010, n. 4.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 28 del 28 giugno 1994 – Individuazione, classificazione, istituzione , tutela e gestione delle aree protette [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:29/01/2010
Numero:4


Sommario
Art. 1. 1. All’art. 19 della L.R. n. 28 del 28 giugno 1994, dopo il comma 8, viene inserito il seguente comma
Art. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata


§ 4.4.113 - L.R. 29 gennaio 2010, n. 4. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 28 del 28 giugno 1994 – Individuazione, classificazione, istituzione , tutela e gestione delle aree protette in Basilicata

(B.U. 1 febbraio 2010, n. 6)

 

Art. 1.

1. All’art. 19 della L.R. n. 28 del 28 giugno 1994, dopo il comma 8, viene inserito il seguente comma:

“9. Gli enti Parco regionali, i cui territori sono ricompresi nei Piani Paesistici di Area Vasta di cui alla L.R. n.3 del 1990, nel rispetto delle finalità istitutive dei parchi, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, possono approvare provvedimenti specifici fino all’approvazione del Piano del Parco per l’esercizio delle attività consentite, anche in deroga al precedente comma 3, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere della Terza Commissione Consiliare Permanente competente in relazione alla congruità delle deroghe previste dal Regolamento Provvisorio rispetto alla legislazione vigente e previo parere del Comitato Scientifico per l’Ambiente di cui all’art. 11 della L.R. n.28 del 1994 per gli aspetti ambientali.”

 

     Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.