§ 4.1.41 - L.R. 8 aprile 1997, n. 19.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 giugno 1978 n. 23.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:08/04/1997
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Bando di Concorso - Assegnazione.
Art. 3.  Requisiti per l'assegnazione degli alloggi in proprietà o in locazione.
Art. 4.  Prezzo di cessione.
Art. 5.  Indennità di esproprio.
Art. 6.  Destinazione d'uso.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 4.1.41 - L.R. 8 aprile 1997, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 giugno 1978 n. 23.

 

Art. 1. Finalità.

     Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla definizione dei procedimenti aventi ad oggetto l'assegnazione e la cessione degli alloggi realizzati ai sensi della L.R. 10.6.1978 n. 23.

 

     Art. 2. Bando di Concorso - Assegnazione.

     Per gli alloggi non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge il Comune pubblica un apposito Bando di Concorso che preveda la partecipazione dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 16.2.1987 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni con priorità per coloro i quali siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla L.R. 10.6.1978 n. 23.

     Il Bando di Concorso dovrà essere pubblicato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'assegnazione degli alloggi sarà effettuata secondo le procedure previste dalla L.R. 16.2.1987 n. 2 - come modificata dalla L.R. 23.01.1995 n. 11.

 

     Art. 3. Requisiti per l'assegnazione degli alloggi in proprietà o in locazione.

     Gli alloggi di cui all'art. 2 sono assegnati in regime di proprietà, con patto di futura vendita, ai soggetti aventi i requisiti richiesti dalla stessa L.R. 10.6.1978 n. 23, ed in regime di locazione semplice ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 16.2.87 n. 2 e successive modificazioni.

     Per gli alloggi in regime di locazione il canone è determinato secondo i criteri di cui alla stessa L.R. 16.2.1987 n. 2 e successive modificazioni.

     Le procedure relative all'assegnazione e alla consegna degli alloggi deve essere espletata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Prezzo di cessione.

     Il prezzo di cessione stabilito dall'art. 11 della L.R. 10.6.78 n. 23 può essere corrisposto in rate anticipate semestrali con la maggiorazione degli interessi, al tasso legale per un periodo massimo di 5 (cinque) anni.

     Il contratto per la cessione degli alloggi deve essere stipulato entro sei mesi dalla data di consegna dell'alloggio ai legittimi assegnatari.

     Per gli alloggi già consegnati il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Indennità di esproprio.

     L'indennità di espropriazione relativa all'immobile sgomberato di proprietà dell'assegnatario dell'alloggio, in regime di proprietà, può essere scomputata dal prezzo di cessione di cui all'art. 11 della L.R. 10.6.78 n. 23.

 

     Art. 6. Destinazione d'uso.

     In deroga all'ultimo comma dell'art. 15 della L.R. 10 giugno 1978 n. 23, qualora particolari e documentate situazioni ne determinino la necessità, il Sindaco, su conforme delibera del Consiglio comunale, può autorizzare la destinazione ad uso di alloggio dei locali sgomberati, nonchè di quelli lasciati liberi dagli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione della predetta legge regionale 10.6.1978 n. 23.

     La delibera di Consiglio comunale costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico generale vigente.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.