§ 4.1.2 - L.R. 10 giugno 1978, n. 23.
Interventi della Regione diretti al risanamento di abitati o di loro patti aventi caratteristiche di fatiscenza ed antigienicità. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:10/06/1978
Numero:23


Sommario
Art. 1.      La Regione Basilicata, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 5 dello Statuto, promuove, a proprie spese, interventi diretti al risanamento di abitati o di loro parti aventi [...]
Art. 2.      Il risanamento si realizza mediante la costruzione di alloggi in sito o su aree di espansione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui agli articoli successivi, destinati a coloro [...]
Art. 3.      La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il piano generale degli interventi.
Art. 4.      Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui al 2° comma dell'articolo precedente il Comune incluso nel programma, avvalendosi ove occorra degli Istituti Autonomi delle [...]
Art. 5.      Gli alloggi da realizzare per il trasferimento degli abitanti devono essere del tipo popolare, conformi ai requisiti richiesti per l'edilizia residenziale pubblica. Possono essere costituiti da [...]
Art. 6.      La progettazione, l'appalto e la esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui alla presente legge sono affidati in concessione agli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
Art. 7.      L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Art. 8.      Per la progettazione, appalto, esecuzione, direzione,
Art. 9.      Il Comune interessato, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della localizzazione del programma costruttivo, procede alla indicazione delle aree da destinare alla realizzazione [...]
Art. 10.      Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli Istituti Autonomi per le Case Popolari competenti per territorio.
Art. 11.      Gli alloggi sono assegnati con patto di futura vendita.
Art. 12.      Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che abitano negli ambienti per i quali sia stata emessa dal Sindaco la dichiarazione di inabitabilità sempre che i componenti risultino in possesso [...]
Art. 13.      L'assegnazione degli alloggi è fatta per ogni Comune da una Commissione composta dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede, da tre rappresentanti del Consiglio comunale di cui uno della [...]
Art. 14.      Gli assegnatari devono effettivamente occupare gli alloggi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della consegna sotto pena di decadenza.
Art. 15.      Le case sgombrate saranno acquisite, previa espropriazione, al patrimonio indisponibile del Comune.
Art. 16.      Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per il periodo 1978-1981, la spesa complessiva di lire 10 miliardi.


§ 4.1.2 - L.R. 10 giugno 1978, n. 23.

Interventi della Regione diretti al risanamento di abitati o di loro patti aventi caratteristiche di fatiscenza ed antigienicità. [*]

 

Art. 1.

     La Regione Basilicata, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 5 dello Statuto, promuove, a proprie spese, interventi diretti al risanamento di abitati o di loro parti aventi caratteristiche di fatiscenza, insalubrità e antigienicità.

 

     Art. 2.

     Il risanamento si realizza mediante la costruzione di alloggi in sito o su aree di espansione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui agli articoli successivi, destinati a coloro che occupano, da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, abitazioni improprie, malsane o fatiscenti.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il piano generale degli interventi.

     Sulla base di tale piano il Consiglio regionale approva il programma da realizzare con lo stanziamento autorizzato dalla presente legge.

 

     Art. 4.

     Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui al 2° comma dell'articolo precedente il Comune incluso nel programma, avvalendosi ove occorra degli Istituti Autonomi delle Case Popolari, procede alla dichiarazione di inagibilità degli ambienti riconosciuti insalubri e il Sindaco ne ordina lo sgombero da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso, dopo che sarà avvenuta l'assegnazione da parte della Commissione di cui al successivo art. 13.

 

     Art. 5.

     Gli alloggi da realizzare per il trasferimento degli abitanti devono essere del tipo popolare, conformi ai requisiti richiesti per l'edilizia residenziale pubblica. Possono essere costituiti da un minimo di quattro vani convenzionali (due vani più accessori) fino a un massimo di sette vani convenzionali (cinque vani più accessori) in dipendenza della composizione dei nuclei familiari da trasferire.

     Per l'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari essenziali dei locali di abitazione si fa riferimento al Decreto del Ministero della Sanità in data 5 luglio 1975.

     La superficie utile netta risultante dall'applicazione delle norme contenute nel citato decreto può essere aumentata, per servizi e accessori non residenziali, entro i limiti appresso indicati:

     a) per cantinole, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche, logge, balconi e altri locali strettamente connessi alla funzionalità delle residenze: 15% (quindici per cento);

     b) per androni di ingresso e porticati liberi: 15% (quindici per cento) sempre che particolari prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti non richiedano superfici maggiori.

 

     Art. 6.

     La progettazione, l'appalto e la esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui alla presente legge sono affidati in concessione agli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

     I progetti delle opere sono approvati dai Consigli di Amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari previo parere della Commissione di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, sulla base della deliberazione di cui al comma precedente, provvede all'affidamento dei lavori all'Ente concessionario, mediante apposita convenzione, e dispone la formale concessione del finanziamento.

     La Giunta regionale provvede alla nomina del collaudatore e alla approvazione degli atti di collaudo.

 

     Art. 7.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Per le espropriazioni e la determinazione delle relative indennità si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 8.

     Per la progettazione, appalto, esecuzione, direzione,

contabilizzazione e collaudazione si applicano le vigenti disposizioni di legge statali o regionali in quanto compatibili.

     Il rimborso delle spese generali è disciplinato dalla legge regionale 26 ottobre 1973, n. 30.

 

     Art. 9.

     Il Comune interessato, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della localizzazione del programma costruttivo, procede alla indicazione delle aree da destinare alla realizzazione delle opere nell'ambito del piano, approvato o adottato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.

     Nei Comuni che non dispongono del piano suindicato i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del Consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     La deliberazione consiliare di cui al comma precedente deve essere adottata nello stesso termine perentorio di cui al 1° comma del presente articolo.

     Decorso infruttuosamente il termine di cui ai precedenti commi il Presidente della Regione adotterà il relativo provvedimento, con gli stessi effetti, entro i successivi 30 giorni.

 

     Art. 10.

     Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli Istituti Autonomi per le Case Popolari competenti per territorio.

     Qualora particolari situazioni ne determinino la necessità, la Regione può disporre il trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.

 

     Art. 11.

     Gli alloggi sono assegnati con patto di futura vendita.

     Il prezzo della cessione viene stabilito in misura pari al 50 per cento del costo complessivo dell'alloggio.

     Nel periodo intercorrente tra l'assegnazione e la stipula del contratto l'assegnatario è tenuto a pagare un canone, valutato in dodicesimi, comprensivo:

     a) di una quota per spese generali e di amministrazione determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore, analogamente a quanto previsto per la gestione dei fabbricati di proprietà del suddetto Ente;

     b) di una quota per la manutenzione e per i servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento e degli altri servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, per contributo fognature e asporto dei rifiuti solidi.

 

     Art. 12.

     Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che abitano negli ambienti per i quali sia stata emessa dal Sindaco la dichiarazione di inabitabilità sempre che i componenti risultino in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e purché il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia contenuto nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

 

     Art. 13.

     L'assegnazione degli alloggi è fatta per ogni Comune da una Commissione composta dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede, da tre rappresentanti del Consiglio comunale di cui uno della minoranza e da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali più rappresentative delle famiglie interessate nominati dal Consiglio comunale.

     Tale Commissione provvede ad assegnare nuovamente quegli alloggi che, già assegnati e occupati, si dovessero rendere successivamente liberi.

 

     Art. 14.

     Gli assegnatari devono effettivamente occupare gli alloggi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della consegna sotto pena di decadenza.

     E' vietato cedere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l'uso degli alloggi.

     La Commissione di cui al precedente articolo prima di pronunciare la revoca dell'assegnazione notifica all'assegnatario l'intimazione di fare sgombrare i locali occupati entro il termine massimo di 15 giorni dalla notifica.

     La revoca dell'assegnazione è pronunciata dalla Commissione con provvedimento motivato.

     All'esecuzione dello sfratto provvede il Comune.

 

     Art. 15.

     Le case sgombrate saranno acquisite, previa espropriazione, al patrimonio indisponibile del Comune.

     Il Comune predisporrà gli interventi per una diversa sistemazione dei manufatti o delle zone abbandonate ovvero provvederà alla demolizione degli alloggi insalubri.

     La spesa occorrente per la esecuzione dei lavori di cui al presente articolo grava sui fondi autorizzati con l'art. 16 della presente legge.

     Nelle more della esecuzione dei lavori di cui al 2° comma del presente articolo il Sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura degli ambienti abbandonati e adotta le prescrizioni per rendere effettiva tale chiusura.

     E' assolutamente vietata le destinazione a uso di alloggio dei locali sgomberati ai sensi della presente legge.

 

     Art. 16.

     Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per il periodo 1978-1981, la spesa complessiva di lire 10 miliardi.

     All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante l'accensione di apposito mutuo da contrarre con la cassa DD.PP. o con uno degli Istituti di credito abilitati ai sensi dell'art. 5 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 e successive modificazioni e integrazioni.

     Con successivo provvedimento legislativo si provvederà all'autorizzazione alla contrazione del mutuo di cui al comma precedente e all'indicazione dell'entità massima del tasso, della durata dell'ammortamento, nonché dell'incidenza dell'operazione sull'esercizio di riferimento e sugli esercizi del bilancio annuale e del bilancio pluriennale, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

     Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 17, 2° comma della legge regionale n. 18 dell'11 aprile 1978.

 

 


[*] Vedi L.R. 8 aprile 1997, n. 19.