§ 4.1.40 - L.R. 21 gennaio 1997, n. 7.
Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:21/01/1997
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Coordinamento con le norme edilizie).
Art. 4.  (Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti).
Art. 5.  (Interventi finanziari per l'abbattimento delle barriere architettoniche).
Art. 6.  (Modalità di erogazione dei contributi).
Art. 7.  (Procedure per l'accesso al fondo statale).
Art. 8.  (Contributi integrativi regionali).
Art. 9.  (Accesso ai contributi integrativi regionali).
Art. 10.  (Determinazione ed erogazione contributi).
Art. 11.  (Modalità d'accesso).
Art. 12.  (Programmi di intervento comunali).
Art. 13.  (Ulteriori competenze della Giunta regionale).
Art. 14.  (Abrogazione di norme).
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 16.  (Pubblicazione).


§ 4.1.40 - L.R. 21 gennaio 1997, n. 7.

Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

(B.U. 22 gennaio 1997, n. 4)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge contribuisce a realizzare la piena utilizzazione di un ambiente costruito, rispondente alle esigenze di tutti i cittadini indipendentemente dall'età e caratteristiche psico-fisiche al fine di garantire l'esercizio autonomo di ogni attività del vivere.

     2. Per ambiente costruito, ai fini della presente legge, si intende l'insieme degli edifici e degli spazi architettonici ed urbanistici nonché le relative pertinenze ed infrastrutture.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     Le disposizioni della presente legge sono volte all'eliminazione delle barriere architettoniche attraverso:

     a) - la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni, degli spazi aperti al pubblico e di ogni altra attività edilizia;

     b) - gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici ed aperti al pubblico esistenti, di proprietà dell'Amministrazione regionale, degli Enti Locali o delle Aziende Sanitarie Locali;

     c) - gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, di proprietà di privati;

     d) - interventi finanziari per l'acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI EDILIZIE

 

     Art. 3. (Coordinamento con le norme edilizie).

     Le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato vigenti in materia di barriere architettoniche e le norme della presente legge dovranno essere recepite nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 4. (Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti).

     1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione e cambio d'uso di interi edifici esistenti, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384 e dal DPR 24.7.1996 n. 503 per gli edifici pubblici, e delle prescrizioni tecniche emanate con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

     2. Le disposizioni di cui al 1° comma si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici di proprietà dell'Amministrazione Regionale, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali, di edifici di edilizia residenziale pubblica e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

     3. Il superamento delle barriere architettoniche dovrà essere garantito in ogni caso anche negli edifici, nei locali e negli spazi pubblici esistenti o di uso pubblico da individuarsi a cura della Regione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge tra quelli destinati a:

     - esercizi di ospitalità;

     - attività sportive, turistiche, ludiche e di spettacolo;

     - attività di servizi, commerciali e produttive.

     Gli interventi necessari dovranno essere realizzati entro tre anni dalla data del provvedimento regionale di individuazione degli edifici, dei locali e degli spazi esistenti.

     4. Le prescrizioni tecniche di cui al 1° comma non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

     5. Si intende per spazio aperto al pubblico ogni edificio o spazio recintato in cui l'accesso, subordinato o meno a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persona senza bisogno di invito o permesso.

 

CAPO III

INTERVENTI FINANZIARI NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO

 

     Art. 5. (Interventi finanziari per l'abbattimento delle barriere architettoniche).

     1. La Giunta regionale predispone piani di intervento finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici esistenti purché aperti al pubblico, di proprietà della Amministrazione regionale, degli Enti Locali territoriali o delle AA.SS.LL, nonché negli edifici privati esistenti purché di pubblico interesse, di proprietà di enti o associazioni non a scopo di lucro.

     2. I piani di intervento elaborati con criteri di priorità e funzionalità, sulla base delle domande presentate al Dipartimento Assetto del Territorio - Ufficio Lavori Pubblici - entro il 31 marzo di ogni anno, dagli Enti Locali territoriali, dalle AA.SS.LL. e, per i beni di proprietà dell'Amministrazione regionale, dal Dipartimento Programmazione, Bilancio, Finanze e Patrimonio, hanno durata triennale e possono essere aggiornati annualmente.

     3. I piani di intervento sono approvati dal Consiglio Regionale.

     4. La Regione, per gli interventi previsti nei piani di cui al 1° comma del presente articolo da attuarsi sugli edifici di proprietà degli Enti Locali territoriali o delle AA.SS.LL., interviene con contributi in conto capitale, sino alla concorrenza del 50% della spesa comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori.

     5. All'esecuzione degli interventi previsti nei piani di cui al precedente 1° comma da attuarsi sugli edifici di proprietà

dell'Amministrazione regionale, provvede il Dipartimento Assetto del Territorio.

 

     Art. 6. (Modalità di erogazione dei contributi).

     Alla liquidazione del contributo a favore degli Enti Locali territoriali o delle AA.SS.LL. si provvede con le seguenti modalità:

     a) - 50% su presentazione da parte dell'Ente Locale territoriale o delle AA.SS.LL. del contratto di appalto, ovvero, nell'ipotesi di esecuzione di appalto, ovvero nell'ipotesi di esecuzione in economia, di una dichiarazione rilasciata dal Comune attestante l'avvenuto inizio dei lavori;

     b) - 40% su presentazione da parte dell'Ente Locale territoriale o delle AA.SS.LL. di stato di avanzamento dei lavori comprovante che il valore dei lavori già eseguiti è pari almeno al 50% dell'importo del progetto approvato;

     c) - 10% su presentazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

 

CAPO IV

ACCESSO AI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 DELLA LEGGE 13/1989 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1989 N. 62

 

     Art. 7. (Procedure per l'accesso al fondo statale).

     1. Ferme restando le norme di cui alla legge 13/1989, come modificata dalla Legge 62/1989, nonché le prescrizioni tecniche di cui al D.M. Lavori Pubblici 236/1989, le domande per accedere al fondo statale previste al 1° comma dell'art. 10 della Legge 13/1989 debbono essere presentate ai Sindaci dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili sui quali devono essere effettuati gli interventi entro il 1° marzo di ciascun anno. L'Amministrazione Comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori e alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

     2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili stabilisce il fabbisogno del Comune, calcolandolo in relazione all'importo complessivo dei contributi determinati in base ai criteri di cui al 2° comma dell'art. 9 della Legge 13/1989, lo pubblica all'albo pretorio del Comune e lo invia all'Ufficio Lavori Pubblici del Dipartimento Assetto del Territorio con copia delle relative domande.

     3. La Regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero dei Lavori Pubblici, entro i successivi trenta giorni, la richiesta di partecipazione alla ripartizione del fondo di cui al 1° comma dell'art. 10 della legge 13/1989.

     4. Le quote del fondo statale attribuite alla Regione sono ripartite tra i Comuni richiedenti con deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio.

     5. Le domande di cui al 1° comma del presente articolo devono contenere:

     a) - l'indicazione del soggetto avente diritto al contributo;

     b) - la dichiarazione indicante il luogo di residenza del richiedente nonché il titolo di godimento dell'immobile;

     c) la descrizione delle opere da realizzare con il rilievo dell'esistente ed il costo del relativo intervento.

     6. Alle domande di cui al 1° comma del seguente articolo devono essere allegati:

     a) - certificato medico in carta libera attestante la menomazione;

     b) - certificato attestante lo stato di inabilità del richiedente rilasciato da una delle Commissioni costituite presso gli Enti pubblici preposti all'accertamento ai sensi della vigente legislazione;

     c) - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'ubicazione dell'abitazione, l'esistenza delle barriere architettoniche, le difficoltà di accesso e mobilità interna, l'eventuale erogazione di altri contributi concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera.

 

CAPO V

CONTRIBUTI INTEGRATIVI REGIONALI PER I SOGGETTI DI CUI AL TERZO COMMA

DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 13/1989

 

     Art. 8. (Contributi integrativi regionali).

     1. La Giunta regionale concede, ai soggetti che abbiano fatto richiesta di contributo ai sensi del 1° comma dell'art. 7 della presente legge, un contributo integrativo in conto capitale determinato ai sensi del 1° comma dell'art. 10. Non possono beneficiare dei contributi integrativi regionali coloro i quali hanno già ottenuto i contributi statali alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Hanno diritto ai contributi integrativi regionali i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi comprese quelle relative alla deambulazione e alla mobilità e alla cecità, ovvero coloro che li hanno a carico ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

 

     Art. 9. (Accesso ai contributi integrativi regionali).

     1. Le domande presentate ai sensi del 1° comma dell'art. 7 della presente legge sono valide altresì per l'accesso ai contributi integrativi regionali.

     2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al 1° comma dell'art. 7 della presente legge, il Sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del Comune calcolandolo in relazione all'importo complessivo dei contributi in base ai criteri di cui al 1° comma del successivo art. 10, lo pubblica all'Albo pretorio del Comune e lo invia all'Ufficio Lavori Pubblici del Dipartimento Assetto del Territorio con copia delle relative domande.

     3. La Giunta regionale, previo controllo tecnico della documentazione presentata, ripartisce i fondi di cui al precedente articolo 8 tra i Comuni che ne abbiano fatto richiesta entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

     Art. 10. (Determinazione ed erogazione contributi).

     1. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per importi fino a lire cinque milioni. E' aumentato del 50% della spesa effettivamente sostenuta per importi da lire cinque milioni a lire dieci milioni. Per importi complessivamente superiori a lire dieci milioni il contributo è determinato nel 75% della spesa effettivamente sostenuta e, comunque, per un importo non superiore a L. 30 milioni. Per la realizzazione di ascensori nei condomini ove risiedono portatori di handicap possono essere concessi all'intero condominio contributi in misura non superiore al 75% della spesa effettivamente sostenuta e, comunque, per un importo non superiore a L. 40 milioni. In tal caso il contributo a favore del portatore di handicap sarà pari al 75% della spesa a suo carico e comunque, non superiore a L. 30 milioni, e la parte restante di contributo sarà ripartita tra gli altri condomini in proporzione alla spesa gravante su ciascuno di essi ripartita secondo i criteri stabiliti dal codice civile per quote millesimali [1].

     2. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite al Comune, assegna i contributi agli interessati che ne abbiano fatto richiesta.

     3. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al Comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il Sindaco le ripartisce prioritariamente ai soggetti portatori di handicaps riconosciuti invalidi totali con la difficoltà di deambulazione dalle competenti AA.SS.LL. e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno, per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi.

     4. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta eliminazione delle barriere architettoniche esistenti.

 

CAPO VI

CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI E

TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

 

     Art. 11. (Modalità d'accesso).

     1. La Giunta Regionale, al fine di assicurare ai portatori di handicap una migliore integrazione sociale e lavorativa, concede un contributo pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta, fino ad un massimo di euro 600,00, per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati, ai soggetti affetti da menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di natura motoria, visiva, uditiva, del linguaggio o disabilità intellettiva, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% o, per i minori, la impossibilità a svolgere i compiti della propria età. Non è consentito l’accesso ai benefici di legge di cui al presente articolo a coloro che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda [2].

     2. Le domande concernenti la concessione dei contributi di cui al 1° comma devono essere trasmesse all'Ufficio dei Lavori Pubblici del Dipartimento Assetto del Territorio entro il 31 marzo di ciascun anno [3].

     Le domande devono contenere:

     a) - l'indicazione del soggetto avente diritto al contributo;

     b) - la descrizione dello strumento da acquistare ed il preventivo di spesa.

     3. Alla domanda di cui al 2° comma devono essere allegati:

     a) - stato di famiglia;

     b) - copia autentica della dichiarazione dei redditi presentata da tutti i componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia;

     c) - certificato attestante lo stato di inabilità del richiedente rilasciato da una delle commissioni costituite presso gli Enti Pubblici preposti all'accertamento ai sensi della vigente legislazione;

     d) - relazione descrittiva a firma di un professionista abilitato o di un rivenditore autorizzato, riportante le caratteristiche dello strumento richiesto e le sue possibilità tecniche in relazione al possibile vantaggio del portatore di handicap;

     e) - certificato di un medico o di un psicologo ovvero di un assistente sociale, attestante il prevedibile beneficio personale e sociale derivante dall'uso dello strumento da acquistare nonché l'idoneità del soggetto richiedente all'uso dello strumento stesso;

     f) - preventivo di spesa;

     f bis) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente, dalla quale si rilevi che al richiedente non è stato concesso dalla Regione, nei cinque anni precedenti l’anno di riferimento della richiesta, ed ai sensi della stessa L.R. 21.01.1997 n. 7, altro contributo per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati [4].

     4. La relativa graduatoria verrà effettuata sulla base delle condizioni reddittuali dei nuclei familiari dei richiedenti.

     Le domande non soddisfatte sono ritenute prioritarie alle domande pervenute nell'anno seguente.

     La graduatoria è approvata dalla Giunta regionale.

     L'erogazione dei fondi è effettuata su presentazione della fattura o documento equipollente.

     Non sono ammessi ai benefici di cui al presente articolo gli acquisti effettuati in data antecedente alla data di presentazione della domanda.

     Non sono, altresì, ammessi ai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’anno di riferimento della richiesta, abbiano già usufruito di contributi per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati ai sensi della presente legge [5].

 

CAPO VII

NORME PROGRAMMATICHE

 

     Art. 12. (Programmi di intervento comunali).

     1. I Comuni predispongono programmi finalizzati all'adeguamento dell'ambiente costruito ai sensi del precedente art. 1.

     2. I programmi devono contenere:

     a) - il rilievo degli spazi, strutture ed edifici, sia pubblici che privati, aperti al pubblico, relativamente all'accessibilità e sicurezza di detti luoghi;

     b) - una relazione che illustri le azioni da realizzare nei vari settori ed i relativi programmi di intervento;

     c) - le schede relative dei singoli interventi con l'indicazione delle opere e dei relativi costi nonché dei tempi di realizzazione;

     d) - una relazione finanziaria indicante le fonti di reperimento necessarie.

     3. I Comuni destinano una percentuale dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie, di cui alla legge n. 10/77 e delle sanzioni eventualmente applicate in materia urbanistica per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi previsti dal presente articolo.

     4. La concessione di contributi e finanziamenti regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è subordinata all'inclusione nel programma, previsto dal presente articolo, delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 13. (Ulteriori competenze della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio, individua l'eventuale documentazione da presentare in aggiunta a quella prevista dall'art. 7 della presente legge.

 

     Art. 14. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogato il 3° comma dell'art. 16 della legge regionale 30 dicembre 1984 n. 38.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie).

     1. In applicazione della presente legge, per gli interventi previsti ai Capi IV e V e VI si farà fronte con le disponibilità finanziaria esistenti sul cap. 7066 del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e sullo stesso o corrispondente capitolo del bilancio 1997 in corso di approvazione.

     2. Il 10% delle disponibilità finanziarie annualmente previste in bilancio, a decorrere dall’anno 2004, è destinato agli interventi previsti al Capo VI [6].

     3. In caso di mancato utilizzo della somma prevista nell'anno per gli interventi di cui al Capo VI la stessa potrà essere utilizzata per gli interventi di cui ai Capi IV e V della presente legge.

     4. I fondi stanziati a partire dall'anno 2000 saranno utilizzati, in via prioritaria, per realizzare le finalità di cui al Capo VI, nonché per soddisfare il fabbisogno pregresso relativo alle richieste trasmesse entro il 31/3/99 per gli interventi previsti nei Capi IV e V della presente legge.

     Per gli anni successivi la spesa, quantificata con la rispettiva legge di Bilancio, farà carico allo stesso corrispondente capitolo e sarà utilizzata anche per fronteggiare le provvidenze di cui al Capo III [7].

 

     Art. 16. (Pubblicazione).

     La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6.

[2] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 2 marzo 2004, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 35 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 2 marzo 2004, n. 7.

[5] Periodo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 2 marzo 2004, n. 7.

[6] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 2 marzo 2004, n. 7.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6.