§ 98.1.26538 - Legge 27 febbraio 1989, n. 62.
Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/02/1989
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26538 - Legge 27 febbraio 1989, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

(G.U. 27 febbraio 1989, n. 48)

 

     Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

     "1. Le opere di cui all'art. 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati".

 

          Art. 2.

     1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

     "1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap".

 

          Art. 3.

     1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

     "2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio".

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.