§ 4.1.10 - L.R. 29 novembre 1982, n. 40.
Snellimento delle procedure di cui alla legge 2-2-1974, n. 64 in attuazione dell'art. 20 della legge 10-2-1981, n. 741 e dell'art. 11 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:29/11/1982
Numero:40


Sommario
Art. 1.      Gli interventi di costruzione, riparazione, rafforzamento e sopraelevazione, nella zona dichiarata sismica, di cui all'art. 3 o negli abitati da consolidare, di cui all'art. 2 della legge n. [...]
Art. 2.  (Responsabilità).
Art. 3.  (Esecuzione dei controlli).
Art. 4.  (Utilizzazione degli edifici e dei manufatti).
Art. 5.  (Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti).
Art. 6.  (Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti).
Art. 7.  (Criteri e modalità attuative).
Art. 8.  (Norme finali e transitorie).
Art. 9.  (Rinvio).


§ 4.1.10 - L.R. 29 novembre 1982, n. 40.

Snellimento delle procedure di cui alla legge 2-2-1974, n. 64 in attuazione dell'art. 20 della legge 10-2-1981, n. 741 e dell'art. 11 della legge 29-4- 1982, n. 187. [*]

 

Art. 1.

     Gli interventi di costruzione, riparazione, rafforzamento e sopraelevazione, nella zona dichiarata sismica, di cui all'art. 3 o negli abitati da consolidare, di cui all'art. 2 della legge n. 64/74 sono soggetti alla denuncia dei lavori da presentare all'Ufficio, tecnico regionale.

     La denuncia, corredata dal relativo progetto esecutivo, completo in ogni sua parte e dettaglio, deve essere redatta secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge n. 64/74 e presentata dal richiedente con indicazione del proprio domicilio, del nome e della residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

     Il progetto deve essere redatto nel rispetto della legge 64/74 e dei D.M. emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge, applicando i più opportuni criteri di corretta progettazione antisismica.

     Il progetto, completo in ogni sua parte, redatto sulla base di adeguati accertamenti sulla condizione dei luoghi, deve altresì contenere la rappresentazione grafica di tutti i dettagli di esecuzione necessari per la completa definizione dell'opera.

     Al progetto va allegata una dichiarazione del progettista che ne attesti la conformità a quanto indicato nel precedente terzo comma, nonché la corrispondenza a quello presentato ai fini dell'autorizzazione e della concessione edilizia.

     L'Ufficio Tecnico regionale accerta la completezza degli elaborati progettuali presentati e comunica al costruttore ed al Comune l'accettazione del deposito nei tempi e secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui al successivo art. 7. L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'attestazione dell'accettato deposito o comunque alla decorrenza del termine fissato con la deliberazione della Giunta regionale.

     Il deposito del progetto, secondo le modalità dei commi precedenti, esonera l'interessato dalla preventiva autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della legge n. 64/74.

     A richiesta del costruttore, il deposito del progetto costituisce deposito anche ai sensi della legge 5 novembre 1971 n. 1086, purché il progetto allegato alla denuncia contenga quanto richiesto dall'art. 4 della medesima legge.

     Prima dell'inizio effettivo dei lavori, il direttore dei lavori dovrà comunque darne comunicazione all'Ufficio Tecnico regionale.

 

     Art. 2. (Responsabilità).

     Il geologo, il progettista, il direttore dei lavori, il costruttore ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili per l'osservanza delle norme tecniche di cui agli artt. 1 e 3 della citata legge n. 64/74 e devono operare applicando i più corretti criteri per la progettazione e la realizzazione delle costruzioni.

     Il direttore dei lavori e il costruttore, intervenendo ciascuno per le proprie competenze, devono realizzare l'opera in conformità del progetto depositato; ogni eventuale modifica strutturale dell'opera progettata sarà oggetto di variante da depositare preventivamente nel rispetto dell'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 3. (Esecuzione dei controlli).

     L'Ufficio Tecnico regionale esercita il controllo sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione.

     Il controllo è effettuato con metodo a campione estratto casualmente secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al successivo art. 7. Gli esiti dei controlli saranno resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     Tale controllo sostituisce a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29 della legge n. 64/74.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4. (Utilizzazione degli edifici e dei manufatti).

     Il direttore dei lavori, in conformità anche dell'art. 6 della legge n. 1086/71, deve comunicare all'Ufficio regionale l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione e applicando le buone regole dell'arte.

     Il rilascio della licenza di uso e di abitabilità da parte degli organi competenti è subordinato alla dichiarazione del direttore dei lavori di cui al comma precedente ed alla attestazione del progettista di cui all'art. 1 della presente legge, nonché, quando prescritto, alla produzione del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge n. 1086/71.

 

     Art. 5. (Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti).

     Il parere di cui all'art. 13 della legge n. 64/74, relativo alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti, è reso dall'Ufficio Geologico regionale istituito con legge regionale n. 20 del 20-7-1981.

     In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i soggetti proponenti devono predisporre studi geologici dei termini oggetto delle previsioni urbanistiche nel rispetto del D.M. 21-1- 1981.

     In sede di formazione degli strumenti attuativi si deve altresì procedere all'accertamento di fattibilità da attuarsi mediante indagine geologica e geotecnica per valutare la stabilità di insieme della zona, individuando anche i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo.

     Con delibera di cui al successivo art. 7 saranno stabiliti il tipo e la ampiezza degli studi e delle indagini geologiche e geotecniche da effettuare.

 

     Art. 6. (Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti).

     Gli adeguamenti degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, diretti esclusivamente all'osservanza della normativa antisismica di cui ai punti C.2 e C.3 del D.M. 3-3-1975, integrato e modificato dal D.M. 3-6-1981, sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale.

     Per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi previsto dal presente articolo non sono richiesti i pareri del Comitato Tecnico Amministrativo regionale, dell'Ufficio regionale Urbanistica - Beni Ambientali, né il parere di cui al precedente articolo.

     Le procedure di cui ai precedenti commi sono applicabili per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Copia dello strumento urbanistico adeguato e della delibera consiliare di approvazione devono essere trasmesse alla Regione entro sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento è diventato esecutivo. Detta deliberazione dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Comune interessato.

     I Comuni procederanno all'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, tenuto conto dell'adeguamento alla normativa antisismica, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Criteri e modalità attuative).

     Con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, saranno fra l'altro definiti:

     a) i criteri di esame preliminare per l'accertamento della completezza dei progetti depositati e la definizione dei tempi entro i quali dovrà essere comunicata tale accettazione;

     b) le modalità ed i criteri di sorteggio dei campioni per i controlli dei progetti depositati, delle opere in corso di esecuzione e delle opere ultimate;

     c) le modalità di svolgimento dei controlli;

     d) le modalità di pubblicazione dell'esito dei controlli;

     e) i criteri per l'individuazione dei tecnici incaricati dei controlli.

 

     Art. 8. (Norme finali e transitorie).

     Le domande di autorizzazione di cui all'art. 2 della legge n. 64/74, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e sulle quali non sia intervenuto provvedimento, valgono come denunzie ai sensi della presente legge, qualora l'interessato adegui la documentazione in conformità a quanto previsto dallo stesso art. 1.

     L'esecuzione dei controlli sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate di cui all'art. 3 della presente legge, è effettuato dagli Uffici Tecnici regionali che utilizzeranno all'uopo una apposita sezione costituita da personale professionalmente qualificato.

     L'aggiornamento professionale di tale personale avverrà attraverso l'organizzazione di opportuni corsi di perfezionamento per il cui svolgimento la Regione potrà avvalersi delle strutture dell'Università di Basilicata, oppure di altri Istituti di formazione professionale.

     I responsabili delle sezioni di cui al secondo comma del presente articolo si riuniscono almeno due volte all'anno al fine di definire modalità operative uniformi e proporre agli organi regionali competenti l'adozione di iniziative promozionali.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 9. (Rinvio).

     Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alle legge n. 1086/71 e 64/74.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 14 della L.R. 6 agosto 1997, n. 38 nella parti in cui disciplina la sorveglianza ed il controllo del rispetto delle norme tecniche in zona sismica.

[1] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 29 agosto 1983, n. 25.

[1] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 29 agosto 1983, n. 25.