§ 3.7.10 - L.R. 2 novembre 1989, n. 27.
Disciplina della professione di guida turistica, guida escursionistica, interprete turistico, accompagnatore e animatore turistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:02/11/1989
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Definizione delle attività).
Art. 3.  (Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale).
Art. 4.  (Esenzione dall'obbligo della licenza).
Art. 5.  (Delega alle Province).
Art. 6.  (Composizione e funzionamento della Commissione giudicatrice d'esame).
Art. 7.  (Requisiti di ammissione all'esame).
Art. 8.  (Prove d'esame).
Art. 9.  (Prove d'esame).
Art. 10.  (Attestato di idoneità).
Art. 11.  (Elenchi regionali e segno distintivo).
Art. 12.  (Ingresso gratuito).
Art. 13.  (Compensi professionali).
Art. 14.  (Divieti).
Art. 15.  (Corsi di formazione professionale).
Art. 16.  (Disposizioni per l'esercizio delle deleghe).
Art. 17.  (Rapporti finanziari per la delega).
Art. 18.  (Sanzioni).
Art. 19.  (Sospensione e revoca della licenza).
Art. 20.  (Iscrizione negli elenchi dei soggetti già in possesso di licenza).
Art. 21.  (Disposizioni transitorie).
Art. 22.  (Abrogazioni).
Art. 23.  (Copertura finanziaria).
Art. 24.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 3.7.10 - L.R. 2 novembre 1989, n. 27.

Disciplina della professione di guida turistica, guida escursionistica, interprete turistico, accompagnatore e animatore turistico. [1]

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     Nella Regione Basilicata l'esercizio delle professioni di guida turistica, guida escursionistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere e animatore turistico è disciplinato, nell'osservanza dei principi fondamentali fissati dalla legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, dalla presente legge regionale.

 

     Art. 2. (Definizione delle attività).

     E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita a opere d'arte, a musei a gallerie, a scavi archeologici e parchi, illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

     E' guida escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in gite ed escursioni, con particolare riferimento a zone di media e alta montagna.

     E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera per la traduzione scritta e orale di lingua estera presso uffici di informazione e in occasione di viaggi turistici, congressi, convegni, riunioni e incontri nonché per l'assistenza a turisti stranieri, al di fuori delle attività riconosciute alle guide e agli accompagnatori turistici.

     E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio, assicurando la necessaria assistenza e fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

     E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti, con attività ricreative, sportive, culturali.

 

     Art. 3. (Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale).

     L'esercizio delle professioni di guida, interprete accompagnatore e animatore turistico è subordinato al possesso della licenza rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19 comma 1° punto 2.

     Sono condizioni indispensabili per il rilascio della licenza di cui al precedente comma l'attestato di abilitazione professionale nonché la residenza anagrafica in uno dei Comuni della regione Basilicata.

     L'attestato di abilitazione professionale si consegue previo accertamento della capacità tecnico-professionale del richiedente da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 6 secondo le norme della presente legge.

     Fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 123 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, la licenza rilasciata dal Comune deve contenere:

     a) cognome, nome, luogo e data di nascita nonché il Comune di residenza dell'interessato;

     b) estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;

     c) gli ambiti territoriali nei quali la professione può essere esercitata, in conformità all'idoneità conseguita;

     d) lingue estere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.

     La licenza è rinnovata annualmente dal Comune competente su domanda dell'interessato da presentare prima della data di scadenza e previo pagamento, nei termini prescritti, della relativa tassa.

     Il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività professionale di guida, interprete, accompagnatore e animatore turistico, nonché le eventuali variazioni, sospensioni e revoche, devono essere tempestivamente comunicate dal Comune all'Ufficio Turismo del Dipartimento Attività Produttive della Regione.

 

     Art. 4. (Esenzione dall'obbligo della licenza).

     Non sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza di cui al precedente art. 3:

     a) chi svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per porti, aeroporti, stazioni di partenza e arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

     b) gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche o di aziende private, con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore dell'Amministrazione o dell'azienda da cui dipendono;

     c) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalità e abitualità, previa comunicazione all'Ufficio Turismo del Dipartimento Attività Produttive della Regione e nell'osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio, le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci e assistiti degli Enti e Organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, a norma dell'art. 10 della legge n. 217/83.

     Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge i cittadini appartenenti ai Paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati, ai cittadini italiani, con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

     Per gli accompagnatori turistici, appartenenti ai Paesi esteri dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, valgono le vigenti disposizioni normative in materia di pubblica sicurezza di cui all'art. 13 del R.D. 18 gennaio 1937, n. 448.

 

     Art. 5. (Delega alle Province).

     Le funzioni amministrative nella materia di cui alla presente legge di competenza della Regione sono delegate alle Province, a esclusione della tenuta degli elenchi regionali, della definizione del distintivo, del rilascio della tessera di riconoscimento di cui all'art. 11 e dell'organizzazione dei corsi di preparazione e di aggiornamento di cui all'art. 15.

     Sono altresì delegate alle Province la vigilanza e il controllo sulla attività delle guide turistiche ed escursionistiche, degli interpreti, degli accompagnatori turistici, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge.

     Spetta alla Regione emanare direttive di carattere generale nell'interesse del turismo regionale, a essa si riserva, altresì, la facoltà di verificare l'osservanza delle norme della presente legge per il tramite dei propri organismi del settore.

 

     Art. 6. (Composizione e funzionamento della Commissione giudicatrice d'esame).

     In ciascuna Provincia è istituita la Commissione giudicatrice d'esame per l'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, guida escursionistica, interprete turistico, accompagnatore turistico e animatore turistico composta da:

     1. il Presidente dell'Amministrazione provinciale o un Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;

     2. un dirigente dell'Ufficio regionale al Turismo del Dipartimento alle Attività Produttive;

     3. un rappresentante della Soprintendenza archeologica o della Soprintendenza per i beni artistici e storici o della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata;

     4. un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categorie scelto fra i nominativi segnalati singolarmente da ciascuna delle stesse Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

     5. un rappresentante degli Enti turistici sub-regionali;

     6. tre esperti in funzione delle materie di esame, scelti tra docenti universitari o docenti di istituti tecnici superiori del settore.

     La Commissione è integrata da un esperto in ciascuna delle lingue estere oggetto d'esame.

     Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Provincia.

     La Commissione è nominata con delibera della Giunta regionale.

     Ai componenti la Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 29 agosto 1983, n. 27.

 

     Art. 7. (Requisiti di ammissione all'esame).

     Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti alla professione di guida turistica, guida escursionistica, interprete turistico, accompagnatore e animatore turistico, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Economica Europea;

     b) maggiore età;

     c) godimento dei diritti civili e politici;

     d) diploma di istituto di istruzione di secondo grado o titolo di studio equipollente e, per quanto attiene alle guide escursionistiche, il diploma di istruzione di istituto di primo grado;

     e) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame.

 

     Art. 8. (Prove d'esame).

     Le prove d'esame vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

a) Guida turistica

     Prova scritta:

     1) in lingua italiana atta a dimostrare la conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali o comunque delle risorse ambientali della provincia nella quale si chiede di esercitare la professione e nozioni generali sul patrimonio culturale storico, scientifico ed economico della Basilicata;

     2) componimento o versione e traduzione atti a dimostrare l'esatta conoscenza di una delle lingue estere maggiormente diffuse ed eventualmente di una a scelta del candidato.

     Prova orale:

     1) su argomenti attinenti alla professione di guida turistica, con riferimento anche ai compiti dell'accompagnatore turistico e dell'interprete turistico e su nozioni di legislazione e organizzazione turistica regionale, nonché sulle materie oggetto delle prove scritte;

     2) di conoscenza di almeno una lingua estera e, inoltre, l'esame dovrà vertere su nozioni generali di geologia con riferimento ai fenomeni di orogenesi; flora e fauna maggiormente presenti nella regione; pronto soccorso; tecnica professionale, compiti e metodologia.

b) Guida escursionistica

     Prova scritta:

     1) in lingua italiana atta a dimostrare la conoscenza della geografia turistica, delle bellezze naturali o comunque delle risorse ambientali della provincia nella quale si chiede di esercitare la professione e nozioni generali sul patrimonio storico, scientifico ed economico della Basilicata;

     Prova orale:

     1) su argomenti attinenti alla professione di guida, con riferimento anche ai compiti dell'accompagnatore turistico e dell'interprete turistico e su nozioni di legislazione e organizzazione turistica regionale, nonché sulla materia oggetto della prova scritta;

     2) di conoscenza di almeno una lingua estera e, inoltre, l'esame dovrà vertere su nozioni generali di geologia con riferimento ai fenomeni di orogenesi; flora e fauna maggiormente presenti nella regione; pronto soccorso; tecnica professionale, compiti e metodologie.

c) Interprete turistico

     Prova scritta:

     1) componimento o una versione e traduzione atti a dimostrare l'esatta conoscenza di una o più lingue estere, a scelta del candidato;

     Prova orale:

     1) colloquio con esercizio di traduzione simultanea nelle lingue estere oggetto della prova scritta nonché su argomenti di legislazione, tecnica e organizzazione turistica e su argomenti attinenti all'attività professionale dell'interprete, con riferimento anche ai compiti della guida e dell'accompagnatore turistico.

d) Accompagnatore turistico o corriere

     Prova scritta:

     1) in lingua italiana atta a dimostrare adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, politica ed economica italiana, europea ed extra europea, delle norme per le comunicazioni e per i trasporti italiani e dei principali Paesi europei ed extra europei, nonché di tecnica e organizzazione turistica, legislazione turistica e doganale italiana;

     2) componimento o versione e traduzione atti a dimostrare l'esatta conoscenza di una delle lingue estere maggiormente diffuse ed eventualmente di una a scelta del candidato.

     Prova orale:

     1) sulla disciplina delle comunicazioni e dei trasporti italiani e dei principali Paesi europei ed extra europei;

     2) su argomenti attinenti alla professione di accompagnatore turistico, con riferimento anche ai compiti della Guida turistica e dell'interprete turistico, nonché su nozioni elementari di medicina preventiva ed educazione sanitaria con particolare riguardo alle malattie infettive ed epidemiche riferite ai Paesi ove possono essere contratte con maggiore facilità;

     3) sulle materie oggetto delle prove scritte.

e) Animatore turistico

     Prova scritta:

     1) composizione di un tema relativo alle tecniche di socializzazione e/o ai principi informatori del tempo libero.

     Prova orale:

     1) nozioni di legislazione, tecnica e organizzazione turistica;

     2) materie delle prove scritte;

     3) conversazione in lingua estera, nonché lettura e traduzione orale di brani scritti nella lingua estera prescelta.

     La valutazione di ciascuna prova è espressa con la manifestazione di giudizio di «idoneità».

     I candidati che non abbiano conseguito il giudizio di «idoneità» nella prova scritta, non sono ammessi a sostenere la prova orale.

     L'idoneità finale deve essere il risultato di due prove scritte e orali.

     La guida turistica, l'interprete turistico e l'accompagnatore turistico che intende esercitare la professione per ulteriori lingue estere è tenuto a sostenere soltanto la prova scritta e orale relativa alle lingue per le quali richiede l'estensione dell'idoneità.

 

     Art. 9. (Prove d'esame).

     Le prove d'esame di cui al 2° comma del precedente art. 3 sono espletate, di norma, in un'unica sessione annuale indetta con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     Il decreto di cui al precedente comma fissa i termini e le modalità di effettuazione delle prove di esame.

     La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni oggetto della presente legge deve essere presentata alla Giunta regionale, Dipartimento alle Attività Produttive - Ufficio Turismo - nei tempi e nei modi previsti dal decreto di cui al 2° comma del presente articolo e deve contenere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e, nel caso delle guide turistiche ed escursionistiche l'indicazione della Provincia nella quale si richiede di esercitare la professione.

     Nella domanda gli aspiranti devono indicare l'attività professionale per la quale si richiede l'abilitazione, una o più lingue estere tra quelle incluse nel bando e, per le professioni di accompagnatore e interprete turistico, le eventuali lingue estere facoltative per le quali si intende sostenere l'esame.

     Le prove di esame, valutate le esigenze turistiche, sono indette anche sulla base delle necessità rappresentate dagli Enti turistici sub-regionali e dalle Associazioni di categorie interessate.

 

     Art. 10. (Attestato di idoneità).

     Sono abilitati all'esercizio delle rispettive professioni i candidati che abbiano conseguito l'idoneità a norma del precedente art. 8.

     La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento e accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, approva con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli elenchi degli abilitati all'esercizio della professione rispettivamente di guida, interprete, accompagnatore e animatore turistico.

     Dopo il superamento della prova di esame da parte del candidato il Presidente della Giunta regionale rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione della licenza di esercizio della professione da parte del Comune, con l'indicazione del tipo specifico di professione, delle lingue estere per cui è stato effettuato l'accertamento di idoneità.

 

     Art. 11. (Elenchi regionali e segno distintivo).

     Presso la Regione Basilicata - Ufficio Turismo - sono istituiti gli elenchi regionali delle guide turistiche, delle guide escursionistiche, degli interpreti, degli accompagnatori e animatori turistici, ai quali sono iscritti, altresì, tutti coloro che sono in possesso della licenza di cui al punto 2 comma 1° dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Ai fini dell'iscrizione negli elenchi regionali i Comuni sono tenuti a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, al Dipartimento alle Attività Produttive Ufficio Turismo l'elenco nominativo delle licenze rilasciate o rinnovate. Analoga comunicazione deve essere effettuata in occasione di revoca, decadenza o rinuncia della licenza o di mutamento della licenza stessa ai fini dell'aggiornamento degli elenchi.

     All'atto di iscrizione prevista dal comma precedente, all'interessato viene rilasciata, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al ramo, se delegato, apposita tessera personale di riconoscimento per l'esercizio della professione. Gli interessati nell'esercizio della loro attività sono obbligati a portare la tessera personale in modo visibile.

     Gli interpreti, gli accompagnatori e gli animatori turistici, già abilitati all'esercizio della professione in altre regioni, i quali intendano essere iscritti negli elenchi regionali, devono produrre domanda alla Giunta Regionale - Ufficio Turismo - per la ricognizione della loro qualità. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso della necessaria licenza per l'esercizio della professione e dell'attestato concernente la non iscrizione e/o la cancellazione da altro elenco regionale.

     Gli elenchi delle guide, interpreti accompagnatori e animatori turistici sono pubblicati annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 12. (Ingresso gratuito).

     Le guide turistiche munite di licenza, nell'esercizio della propria attività professionale hanno diritto, a norma dell'art. 12 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448, all'ingresso gratuito, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, gallerie e monumenti, i parchi e simili di proprietà dello Stato, della Regione, di Enti locali e di privati.

 

     Art. 13. (Compensi professionali).

     I compensi professionali da applicare per le prestazioni delle guide, interpreti, accompagnatori e animatori turistici sono fissati annualmente dalla Provincia, sentite le Associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

     Per le iniziative turistiche a carattere sociale, e in particolare per quelle a favore del turismo giovanile e studentesco, devono essere fissate tariffe preferenziali.

 

     Art. 14. (Divieti).

     E' fatto divieto alle guide, interpreti, accompagnatori e animatori turistici di esercitare, dietro compenso, attività estranee alla loro professione nei confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle Agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto, singole imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

     E' fatto, inoltre, divieto ai soggetti di cui al comma precedente e agli operatori, imprese o Enti, che si avvalgono delle prestazioni professionali degli stessi, di applicare compensi difformi da quelli fissati a norma dell'art. 13 della presente legge.

     E' fatto divieto, altresì, a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali guide, interpreti, accompagnatori e animatori turistici non in possesso della prevista licenza, salvo le eccezioni indicate al precedente art. 4.

 

     Art. 15. (Corsi di formazione professionale).

     La Giunta regionale può promuovere e organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale per guide, interpreti, accompagnatori e animatori turistici.

     I corsi di formazione sono tenuti di norma nel semestre precedente alla data stabilita per le prove d'esame di cui al precedente art. 9 e sono svolti sulle materie oggetto delle prove di esame.

     Sono ammessi a frequentare i corsi coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità per guide turistiche, guide escursionistiche, interpreti turistici, accompagnatori e animatori turistici.

     La Giunta regionale ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento, di riqualificazione autonomamente, o su segnalazione delle Province o degli Enti turistici subregionali o delle Organizzazioni sindacali di categoria.

 

     Art. 16. (Disposizioni per l'esercizio delle deleghe).

     Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli Enti e hanno carattere definitivo.

     La Regione e gli Enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati e ogni altro elemento utile per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

     In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, si sostituisce all'Ente delegato nell'emanazione degli atti stessi.

     La Giunta regionale, qualora ne ravvisi l'urgenza e l'opportunità, può demandare al suo componente incaricato della materia o ad un dirigente regionale l'emanazione di tali provvedimenti.

     In caso di persistente inattività dell'Ente delegato o di ripetuto esercizio del potere sostitutivo di cui al comma precedente, la Giunta regionale promuove la revoca della delega.

 

     Art. 17. (Rapporti finanziari per la delega).

     Per l'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge sono attribuiti a ciascuna Provincia i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 18.

 

     Art. 18. (Sanzioni).

     Le persone che svolgono attività di guida turistica, guida escursionistica, interprete, accompagnatore turistico e animatore turistico, sprovviste della licenza di cui all'art. 3, comma 1° della presente legge, sono soggette alle sanzioni amministrative da lire 100 mila a lire 500 mila, raddoppiabile in caso di recidiva.

     La guida, l'interprete e l'accompagnatore turistico che contravvenga ai divieti di cui al precedente art. 14 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

     Ogni altra violazione alle norme della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 100 mila.

 

     Art. 19. (Sospensione e revoca della licenza).

     Il mancato rinnovo della licenza di cui all'art. 3, comma 4° della presente legge, comporta la sospensione della stessa fino a presentazione della domanda prescritta.

     La licenza di cui al precedente art. 3, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere sospesa, dal Comune che l'ha rilasciata, per un periodo da 6 a 12 mesi, e nei casi di particolare gravità revocata, anche su proposta degli Enti cui spetta la vigilanza:

     a) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;

     b) comportamento particolarmente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale e comunque contrario agli scopi del turismo, riscontrato nell'esercizio della vigilanza o desumibile da reiterati reclami presentati dai clienti;

     c) reiterate violazioni ai divieti previsti dall'art. 14 della presente legge.

     La licenza è, altresì, revocata qualora il titolare perda taluno dei requisiti per cui la licenza stessa venne rilasciata.

 

     Art. 20. (Iscrizione negli elenchi dei soggetti già in possesso di licenza).

     Le guide turistiche, le guide escursionistiche, gli interpreti turistici, gli accompagnatori turistici e gli animatori turistici in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della licenza di cui al punto 2 comma 1° dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono iscritti negli elenchi regionali previsti dall'art. 11 previa domanda da presentare alla Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La domanda deve contenere l'indicazione della professione specifica per la quale è stata rilasciata la licenza, gli estremi della stessa e, per le guide turistiche, i relativi ambiti territoriali.

 

     Art. 21. (Disposizioni transitorie).

     Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale indice una sessione straordinaria per esami di guida turistica, guida escursionistica, interprete turistico, accompagnatore e animatore turistico. A tale sessione saranno ammessi i candidati che dimostrino con idonea documentazione di aver prestato, negli ultimi due anni, almeno 100 giorni di accompagnamento a favore di Enti operanti nel settore turistico o di Agenzie di viaggio e di essere in possesso della relativa licenza rilasciata ai sensi dell'art. 19 - comma 1, punto 2 - del D.P.R. n. 616/1977.

     Gli interessati, ai fini dell'ammissione alla sessione straordinaria di esame, dovranno presentare apposita domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per la partecipazione alla sessione straordinaria è richiesto il titolo di studio di cui alla lett. d) del precedente art. 7. Le relative prove di esame si svolgeranno con le modalità di cui all'art. 9 della presente legge.

 

     Art. 22. (Abrogazioni).

     Le norme regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.

     In particolare la presente legge sostituisce la disciplina prevista dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 1249 e dagli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

 

     Art. 23. (Copertura finanziaria).

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativi al trattamento economico dei componenti della Commissione giudicatrice d'esame di cui all'art. 6 della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati al cap. 550 «spese per il funzionamento di Comitati, Commissioni e Consigli, compresi i gettoni di presenza ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese di trasporto (L.R. 29/1973 e successive modificazioni)» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

     Per gli esercizi successivi al 1989, gli oneri graveranno sul corrispondente capitolo di bilancio.

 

     Art. 24.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 8 settembre 1998, n. 35, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 11 e 18 della stessa L.R. n. 35/1998.