§ 3.5.21 - L.R. 3 agosto 1993, n. 45.
Norme di programmazione dell'attività di estetista.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:03/08/1993
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Autorizzazione).
Art. 3.  (Qualificazione professionale).
Art. 4.      La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle categorie a struttura nazionale, predispone, in conformità ai principi previsti [...]
Art. 5.      La Regione organizza l'esame di cui all'art. 3 ed il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina la Commissione esaminatrice, composta da:
Art. 6.  (Regolamenti comunali).
Art. 7.  (Sanzioni amministrative).
Art. 8.  (Pubblicazione).


§ 3.5.21 - L.R. 3 agosto 1993, n. 45.

Norme di programmazione dell'attività di estetista.

 

Art. 1. (Finalità).

     La presente legge disciplina nell'ambito della Regione Basilicata l'attività di estetista femminile e maschile, nel quadro della vigente legislazione statale.

     Tale attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo, esclusivo o prevalente, sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti [1].

     Tale attività consiste in trattamenti a livello cutaneo ed è svolta sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettroniche, indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annessa alla presente legge, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive CEE ed alla legge 11-10-1986, n. 713 e successive modificazioni.

 

     Art. 2. (Autorizzazione).

     L'estetista che intende esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità previste dall'art. 26 della L.R. 1 agosto 1988, n. 27.

     I requisiti di qualificazione professionale devono essere garantiti in tutte le situazioni di prestazione di servizi alla persona di cui all'art. 1 e non solo quando si esercita l'attività in forma di impresa artigiana [2].

 

     Art. 3. (Qualificazione professionale).

     La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

     a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, tale periodo dovrà essere eseguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un impresa di estetista;

     b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

     c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

     La qualificazione di estetista è inoltre conseguita dai soggetti che posseggano i requisiti previsti dall'art. 8 della L. 4-1-1990 n. 1.

 

     Art. 4.

     La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle categorie a struttura nazionale, predispone, in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre '78 n. 845, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico- pratico di cui al precedente art. 3, nonché dei corsi di aggiornamento di riqualificazione professionale.

     I programmi dovranno contenere, gli insegnamenti fondamentali tecnico- pratico, le materie indicate dal 3 comma dell'art. 6 della L. 4 gennaio '90 n. 1.

     La Giunta regionale provvede ad adeguare i programmi dei corsi di formazione professionale per estetisti, aggiornandoli in relazione all'uso delle apparecchiature di cui alla tabella annessa alla presente legge.

 

     Art. 5.

     La Regione organizza l'esame di cui all'art. 3 ed il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina la Commissione esaminatrice, composta da:

     a) un componente designato dalla Giunta Regionale con funzioni di presidente;

     b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;

     c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

     d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;

     e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;

     f) il Presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;

     g) due docenti delle materie fondamentali di insegnamento tecnico- pratico previste dal 3° comma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1990 n. 1.

 

     Art. 6. (Regolamenti comunali).

     I comuni in conformità ai principi della legislazione vigente, disciplinano con apposite norme regolamentari l'attività di estetista, sentita la Commissione comunale di cui all'art. 2/bis della legge 14 febbraio 1963 n. 161, come introdotto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142.

     I regolamenti comunali prevedono:

     a) le disposizioni concernenti la distanza fra esercizi, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli addetti presenti nella azienda;

     b) le modalità del rilascio di apposita autorizzazione comunale da concedersi previa esibizione ed idonea documentazione relativa ai requisiti di qualificazione professionale e a quelli previsti dalla successiva lett. c);

     c) la determinazione dei requisiti di agibilità tecnica, di prevenzione incendi ed idoneità igienico sanitaria dei locali, oltre che dei requisiti previsti dalle norme sanitarie anche per gli addetti;

     d) l'obbligo dell'esposizione delle tariffe.

     Alla disciplina del regolamento comunale sono assoggettate tutte le attività comprendenti le prestazioni ed i trattamenti di cui all'art. 1 ivi comprese quelle svolte, anche se in maniera accessoria, in alberghi, palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie o qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali di prodotti destinati ad uso estetico [3].

 

     Art. 7. (Sanzioni amministrative).

     Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 è inflitta la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 2.000.000.

     In caso di omissione o ritardo nella presentazione delle domande o delle denunce in materia di tenuta dell'albo delle imprese artigiane, in conformità a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443, vengono inflitte dall'autorità regionale competente ai trasgressori le sanzioni amministrative con le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, in rapporto alla natura ed alla gravità della violazione.

     Ai sensi del precedente comma sono comminate le seguenti sanzioni:

     a) da L. 500.000 a L. 5.000.000 per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'albo e risultino dipendenti dello Stato, Enti Locali, di altri Enti pubblici nonché di imprese private industriali, artigianali, commerciali o agricole, anche se assistiti dalla cassa integrazione guadagni;

     b) da L. 400.000 a L. 4.000.000 per coloro che adottano la denominazione comunque riferita all'artigiano senza essere iscritti all'albo;

     c) da L. 300.000 a L. 3.000.000 per coloro che esercitano anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'albo, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);

     d) da L. 200.000 a L. 2.000.000 per le imprese che esercitano un'attività artigiana non essendo iscritte all'albo delle imprese artigiane, pur essendo presenti nel registro ditte della Camera di Commercio;

     e) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per le imprese che non comunicano entro 30 giorni la perdita dei requisiti di qualifica per l'iscrizione all'albo e per la mancata comunicazione entro 30 giorni dalle altre modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'albo.

     Per l'applicazione delle suindicate sanzioni amministrative e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori è competente il Presidente della Giunta Regionale che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981. n. 689 e della L.R. n. 36 del 27-12-1983.

     Alla prima violazione si applica il minimo previsto per ciascuna sanzione, per le violazioni successive si applica il massimo.

 

     Art. 8. (Pubblicazione).

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

ALLEGATO N. 1

 

Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere impiegate

nell'attività di estetica

 

     - Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;

     - Stimolatore blu con scariche inferiore ad un cm. e solo effluvio (alta frequenza);

     - Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 m4;

     - Aspiracomedoni con aspirazione non superiore ad un atmosfera e con cannule aventi diametro di un oltre 1 cm;

     - Doccia filiforme e atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;

     - Massaggiatori meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;

     - Massaggiatori elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, utilizzando unicamente accessori piatti o spazzole;

     - Lampade abbronzanti UVA;

     - Lampade di quarzo con applicazione combinate o indipendenti di ultravioletti (UV) e infrarossi (IR);

     - Massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;

     - Massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;

     - Scaldacera per cerette;

     - Rulli elettrici e manuali;

     - Vibratori elettrici oscillanti;

     - Attrezzi per ginnastica estetica;

     - Attrezzature per manicure e pedicure;

     - Trattamenti di calore individuali e parziali;

     - Massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento, fisso e ritmato e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;

     - Massaggiatori meccanici picchiettanti;

     - Massaggiatori elettrici picchiettanti;

     - Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);

     - Ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 cm.;

     - Apparecchi per presso-massaggio;

     - Depilatori elettrici ed elettronici;

     - Massaggiatori subacquei;

     - Elettrostimolatori ad impulsi;

     - Massaggiatori ad aria con pressione superiore ad 1 mA;

     - Laser estetico;

     - Saune tipo finlandese ed altre similari.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 1997, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 3 gennaio 1997, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 1997, n. 4.