§ 5.1.163 – L.R. 24 dicembre 1996, n. 146.
Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del Decreto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:24/12/1996
Numero:146


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Funzioni di governo della Regione.
Art. 3.  Il controllo regionale.
Art. 4.  Criteri di gestione delle aziende.
Art. 5.  Trasmissione di informazioni e rapporti di collaborazione.
Art. 6.  Strumenti di programmazione delle aziende.
Art. 7.  Piano strategico.
Art. 8.  Piano annuale di organizzazione.
Art. 9.  Il piano annuale delle dinamiche complessive del personale.
Art. 10.  Risorse a disposizione per il finanziamento del servizio sanitario regionale.
Art. 11.  Iscrizione del fondo sanitario regionale nello stato di previsione della spesa.
Art. 12.  Conferimenti di patrimonio netto alle aziende.
Art. 13.  Spese per il raggiungimento di particolari obiettivi.
Art. 14.  Fondo di riserva per interventi imprevisti e straordinari.
Art. 15.  Spese d'esercizio.
Art. 16.  Fonti di finanziamento delle aziende.
Art. 17.  Finalità delle rilevazioni.
Art. 18.  Il sistema dei bilanci delle aziende.
Art. 19.  Bilancio pluriennale di previsione.
Art. 20.  Bilancio economico preventivo annuale.
Art. 20 bis.  Approvazione degli strumenti di programmazione
Art. 21.  Bilancio d'esercizio.
Art. 22.  Pubblicità ed approvazione del bilancio di esercizio
Art. 23.  Risultato d'esercizio.
Art. 24.  Scritture obbligatorie.
Art. 25.  Contabilità analitiche.
Art. 26.  Regolamento di contabilità.
Art. 27.  Il Collegio sindacale
Art. 28.  Il sistema di budget.
Art. 29.  Monitoraggio del sistema degli obiettivi sanitari regionali.
Art. 30.  Principi generali dei controlli interni
Art. 31.  Norme generali.
Art. 32.  Forniture.
Art. 33.  Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie.
Art. 34.  Esame di congruità.
Art. 35.  Acquisto di beni e servizi in economia
Art. 36.  Regolamento per gli acquisti in economia e casse economali
Art. 37.  Unioni di acquisto ed altre forme di collaborazione.
Art. 38.  Affidamento del Servizio di tesoreria
Art. 39.  Capitolato del servizio di tesoreria e regolamento per l’Organismo di gestione e monitoraggio finanziario
Art. 40.  Responsabilità del tesoriere.
Art. 41.  Rapporti di debito e credito per l'esercizio finanziario 1994.
Art. 42.  Il sistema di contabilità finanziaria.
Art. 43.  Introduzione nelle aziende del nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo.
Art. 44.  Riorganizzazione dell'assessorato.
Art. 45.  Rilevazione e valutazione del patrimonio netto iniziale.
Art. 46.  Spese d'esercizio.
Art. 47.  Abrogazione di norme.
Art. 48.  Responsabilità.
Art. 49.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.1.163 – L.R. 24 dicembre 1996, n. 146.

Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria», così come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

(B.U. 27 dicembre 1996, n. 25).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge in applicazione del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, detta norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere, ove costituite, di seguito denominate Aziende.

 

     Art. 2. Funzioni di governo della Regione.

     1. Gli obiettivi del Servizio Sanitario Regionale sono perseguiti, coerentemente con gli indirizzi della programmazione nazionale, tramite:

     a) la definizione dei livelli di assistenza uniformi garantiti ai cittadini della Regione Abruzzo, indipendentemente dalla loro condizione economica e sociale;

     b) lo studio e l'elaborazione di indirizzi di politica sanitaria coerenti con il livello di sviluppo socio-economico della Regione, anche mediante analisi comparative con altri sistemi sanitari;

     c) la specificazione dei criteri per una presenza coordinata di strutture pubbliche e private, nel rispetto del principio generale della piena valorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche;

     d) la definizione del fabbisogno complessivo di risorse finanziarie coerenti con i livelli assistenziali di cui alla lettera a) e con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione socio-economica della Regione anche al fine dell'individuazione delle modalità di reperimento delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive;

     e) l'informazione e la consultazione dei soggetti istituzionali e sociali che concorrono alla programmazione sanitaria, anche al fine di favorirne la partecipazione alle scelte di politica sanitaria;

     f) la definizione dei principi e dei criteri che devono ispirare l'azione delle Aziende, di cui alla presente legge, per la realizzazione di un equilibrato sviluppo del sistema sanitario di tutela della salute su tutte le aree del territorio regionale;

     g) la definizione di criteri generali atti a realizzare la responsabilizzazione delle singole Aziende sui risultati complessivi della gestione, sulla qualità delle prestazioni e sul proprio equilibrio economico e finanziario;

     h) la traduzione dei principi e dei criteri di cui ai punti precedenti in metodi e strumenti idonei a regolare i rapporti operativi e finanziari nel sistema delle aziende, pubbliche e private, che producono ed erogano servizi sanitari sul territorio regionale;

     i) la verifica e il controllo finalizzati a garantire che i comportamenti effettivi delle aziende, pubbliche e private, siano conformi all'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio generale del sistema sanitario regionale;

     l) la realizzazione di un sistema informativo che fornisca un quadro consolidato delle attività svolte, delle prestazioni erogate e delle risorse impiegate, anche per le verifiche e i controlli di cui alla lettera precedente.

     2. Sono attribuite al Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale, in base alle rispettive competenze stabilite dalla presente legge e dallo Statuto regionale, le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del precedente comma 1.

     3. Sono attribuite alla piena responsabilità ed autonomia della struttura tecnico-funzionale dell'Assessorato competente per materia le attività di cui alle lettere h), i), l) del precedente comma 1.

     4. La struttura tecnico-funzionale dell'Assessorato competente per materia svolge le attività di cui al comma precedente e le attività finalizzate a supportare l'esercizio delle competenze della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale con le modalità specificate al successivo comma 2 dell'articolo 3. Per garantire l'efficace ed efficiente esercizio di tali attività, deve essere dotata di un adeguato assetto organizzativo.

 

     Art. 3. Il controllo regionale.

     1. Ai sensi delle norme vigenti, la Giunta Regionale verifica l'applicazione degli indirizzi di politica sanitaria regionale, verifica il raggiungimento dei livelli uniformi di assistenza fissati dalle leggi nazionali e regionali, approva altresì gli atti fondamentali delle Aziende e provvede alla nomina ed alla eventuale revoca del Direttore Generale delle stesse.

     2. La struttura tecnica dell'Assessorato competente per materia svolge le attività previste dal comma 3 dell'art. 2 della presente legge tramite:

     a) l'analisi dei bisogni sanitari della popolazione, della domanda e del grado di utilizzazione dei servizi, anche ai fini di effettuare proiezioni e previsioni sulle future esigenze del sistema sanitario regionale;

     b) l'attivazione di un sistema di monitoraggio sulle caratteristiche strutturali e funzionali delle Aziende anche attraverso la definizione delle informazioni idonee ad attuare confronti e valutazioni sui livelli di efficienza ed in generale sulla qualità della gestione;

     c) la pianificazione dei flussi finanziari dalla Regione alle Aziende e tra le Aziende a fini di regolazione dei rapporti di acquisto e cessione di prestazioni sanitarie. Nell'ambito delle assegnazioni stabilite con provvedimento Regionale, nel rispetto delle norme sulla gestione della tesoreria del settore pubblico e nel rispetto dell'autonomia delle Aziende, la pianificazione dei flussi finanziari deve rispondere al principio generale di determinare la minimizzazione degli oneri finanziari per il sistema regionale, di consentire il rispetto dei tempi di pagamento dei creditori da parte delle Aziende nei termini stabiliti dalle leggi e dai contratti stipulati, di favorire l'eliminazione dei costi indotti dai ritardi di pagamento;

     d) la produzione di rapporti conoscitivi sui sistemi di gestione adottati dalle Aziende anche al fine di proporre interventi sui sistemi gestionali stessi, tesi al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;

     e) l'analisi e la valutazione dei risultati gestionali raggiunti dalle Aziende, rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al precedente punto b) e tramite gli strumenti gestionali adottati dalle Aziende stesse;

     f) la promozione di tutte le iniziative finalizzate a trovare efficaci soluzioni a fronte della individuazione di tutte quelle situazioni che, presentando anomalie o eccezionalità sotto l'aspetto amministrativo, contabile, economico e dei livelli assistenziali, siano giudicate meritevoli di specifiche azioni correttive;

     g) la promozione e il supporto ad interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali ai vari livelli del sistema regionale ed in generale al miglioramento della funzionalità del Servizio Sanitario Regionale e della soddisfazione del cittadino;

     h) la promozione dell'applicazione dei risultati di appropriati studi sulla valutazione delle tecnologie sanitarie;

     i) ogni altra modalità finalizzata a garantire la capacità di indirizzo, guida e verifica dei servizi sanitari sul territorio regionale e coerente con gli ambiti di autonomia attribuiti alle Aziende.

 

     Art. 4. Criteri di gestione delle aziende.

     1. Le Aziende ispirano il loro funzionamento ai principi generali della programmazione sanitaria dettati dalla Regione.

     2. Le Aziende sono dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e di un proprio Statuto approvato dalla Giunta Regionale.

     3. Le Aziende sono responsabili dello svolgimento di tutte le attività tecnico-operative, decisionali, di raccolta ed elaborazioni delle informazioni necessarie per realizzare la produzione e l'erogazione di prestazioni e di servizi, coerenti in quantità e qualità con la domanda e i bisogni di salute presenti in ogni area territoriale della Regione, secondo modalità finalizzate a realizzare l'efficacia della tutela della salute, l'efficiente impiego delle risorse, l'equilibrio economico di lungo periodo.

     4. Le Aziende sanitarie informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, sono tenute a perseguire il pareggio di Bilancio nel rispetto degli indirizzi regionali, salvaguardando il patrimonio aziendale nel lungo periodo attraverso l'equilibrio tra i costi, i ricavi e i proventi della gestione, ivi compresi i trasferimenti.

     5. La Giunta Regionale provvede ad effettuare i conferimenti al Fondo di dotazione di ciascuna Azienda.

     6. Il direttore generale di ciascuna azienda fornisce adeguata rappresentazione delle politiche di gestione adottate attraverso la predisposizione degli atti fondamentali dell’azienda. Sono atti fondamentali dell’azienda:

     a) gli strumenti della programmazione;

     b) il bilancio di esercizio [1].

 

     Art. 5. Trasmissione di informazioni e rapporti di collaborazione.

     1. Le Aziende sono tenute a fornire alla regione tutte le informazioni occorrenti alla programmazione sanitaria nazionale e regionale e al coordinamento dei servizi sanitari sul territorio. A questo proposito la Giunta Regionale può emanare linee guida, al fine di garantire l'omogeneizzazione dei flussi informativi e la comparazione dei dati su base regionale e nazionale.

 

     Art. 6. Strumenti di programmazione delle aziende. [2]

     1. Sono strumenti della programmazione:

a) il piano strategico;

b) il bilancio pluriennale di previsione;

c) il piano programmatico di esercizio, costituito da:

1) il bilancio economico preventivo annuale;

2) il piano annuale di organizzazione;

3) il piano annuale delle dinamiche complessive del personale.

 

     Art. 7. Piano strategico.

     1. Il Piano strategico è adottato dal Direttore Generale in conformità agli indirizzi programmatici emanati dalla Regione e costituisce punto di riferimento per l'elaborazione del Bilancio pluriennale di previsione e del bilancio economico preventivo annuale [3].

     2. Esso definisce le linee strategiche di sviluppo, gli obiettivi e gli indirizzi generali per la gestione delle Aziende ed è articolato in programmi e in progetti.

     3. Il Piano strategico deve evidenziare in particolare:

     a) i programmi di attività con specifico riferimento a quelle aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare;

     b) eventuali programmi di ridimensionamento e ristrutturazione dei servizi;

     c) il programma pluriennale degli investimenti finalizzati ai nuovi servizi da attivare e al potenziamento dei servizi già operanti;

     d) le politiche di sviluppo delle risorse umane e delle correlate professionalità;

     e) le fonti finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano.

     4. Il Piano strategico ha, di norma, durata triennale ed è aggiornato annualmente entro il 30 novembre, in relazione anche alla verifica dello stato di attuazione dei programmi.

     5. [Entro il 30 novembre il Direttore generale trasmette il Piano strategico triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale, alla Giunta regionale per l’approvazione] [4].

     6. [La Giunta verifica la coerenza del Piano strategico con gli indirizzi programmatici regionali, nonché la sua congruità:

     a) nel caso in cui la Giunta dovesse approvare il Piano strategico, la stessa trasmette al Direttore generale le direttive di budget elaborate ai sensi dell’art. 28 della presente legge, entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del Piano di cui al precedente comma;

     b) nel caso in cui la Giunta non dovesse ritenere congruo e coerente il Piano strategico, la stessa rinvia il Piano, unitamente alle proprie motivate osservazioni, al Direttore generale per una nuova stesura in linea con gli indirizzi programmatici regionali. Il nuovo Piano strategico, redatto alla luce delle osservazioni della Giunta, deve essere trasmesso, entro e non oltre 20 giorni dal rinvio di cui al periodo precedente, alla Giunta per nuovo procedimento di approvazione] [5].

 

     Art. 8. Piano annuale di organizzazione.

     1. Il Direttore Generale predispone il Piano annuale di Organizzazione che:

     a) specifica i criteri che guidano la progettazione organizzativa;

     b) individua le articolazioni organizzative a cui corrispondono specifiche responsabilità e correlate autonomie, anche attraverso la loro rappresentazione nell'organigramma aziendale.

     2. Il Piano annuale di organizzazione e le sue modifiche costituiscono parte integrante del Piano Programmatico di Esercizio.

 

     Art. 9. Il piano annuale delle dinamiche complessive del personale.

     1. Il Direttore Generale predispone il Piano annuale delle dinamiche complessive del personale nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) coerenza tra scelte di dimensionamento dell'organico e quantità e qualità dei servizi che l'Azienda intende erogare direttamente tramite proprie strutture;

     b) compatibilità delle scelte di dimensionamento dell'organico con l'equilibrio economico e finanziario dell'azienda nel breve e nel lungo periodo.

     2. Tale piano, che costituisce parte integrante del Piano programmatico di Esercizio, contiene:

     a) l'analisi della situazione esistente;

     b) la dimensione quantitativa e qualitativa che si intende raggiungere nel personale, in relazione ai criteri di cui al comma precedente;

     c) la previsione delle variazioni in aumento e diminuzione nell'entità complessiva del personale;

     d) la previsione delle conseguenze economiche e finanziarie delle dinamiche programmate;

     e) le politiche generali del personale, ivi compresi i criteri generali per la mobilità intra-aziendale, di cui al comma successivo.

     3. Al fine di garantire una piena valorizzazione delle risorse umane e professionali e il più razionale utilizzo delle stesse, la mobilità intra- aziendale del personale è vincolata esclusivamente al rispetto del profilo professionale.

 

TITOLO II

FINANZIAMENTO

 

     Art. 10. Risorse a disposizione per il finanziamento del servizio sanitario regionale.

     1. Costituiscono fonti per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale:

     a) l'importo dei contributi di malattia attribuiti direttamente alla Regione ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) la quota del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione del saldo netto derivante dalla mobilità sanitaria calcolata per tipologia di prestazioni secondo le risultanze di contabilità analitiche fornite dalle Aziende;

     c) i trasferimenti alla Regione per il finanziamento di spese in conto capitale;

     d) gli eventuali apporti aggiuntivi a carico del Bilancio regionale stabiliti per legge in base al programma regionale di sviluppo e ai piani sanitari regionali;

     e) le somme derivanti da forme di partecipazione diretta alla spesa da parte dei cittadini e non ricomprese nelle precedenti fattispecie, nonché le somme introitate dalla Regione Abruzzo per il trasporto di pazienti appartenenti ad altre Regioni - effettuato a mezzo di eliambulanza delle basi operative del Servizio 118 della Regione Abruzzo - ad incremento del finanziamento del Servizio di Elisoccorso 118 regionale e le somme introitate dalla Regione Abruzzo derivanti dalla partecipazione ad eventuali accordi interregionali per la lavorazione del plasma - ad incremento del finanziamento delle attività trasfusionali regionali nonché le somme introitate dalla Regione, derivanti dai diritti di cui ai decreti legislativi 112/1998 e 432/1998 e dai Regolamenti CE 583/04, 882/04 e 183/05, ad incremento del finanziamento destinato al Servizio Veterinario Regionale [6];

     f) il totale delle entrate derivanti dalla mobilità sanitaria interregionale;

     g) le entrate proprie delle Aziende di cui alle lettere da e) ad i) dell'art. 16 della presente legge.

     2. Le somme di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma costituiscono il Fondo Sanitario Regionale e, unitamente alle somme di cui alla lettera f), a decorrere dal 1 gennaio 1997 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio pluriennale nonché, in appositi capitoli, nel Bilancio annuale della Regione.

     2 bis. Per le delegazioni di pagamento stipulate dalle ASL, approvate dalla Giunta regionale, è istituito, nel bilancio di previsione annuale della Regione, nell’ambito del titolo delle spese correnti, specifico capitolo di spesa con relativo codice gestionale Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), nel quale annualmente è previsto lo stanziamento di competenza e di cassa a copertura delle relative rate delle approvate delegazioni [7].

 

     Art. 11. Iscrizione del fondo sanitario regionale nello stato di previsione della spesa.

     1. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio pluriennale nonché, in appositi capitoli ed articoli, del Bilancio annuale della Regione è iscritta una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui al comma 2 del precedente art. 10; tali capitoli e articoli concernono rispettivamente:

     a) le somme destinate ad ogni Azienda a titolo di conferimento con vincolo di incremento del Patrimonio netto della stessa;

     b) la somma complessivamente destinata alle Aziende in conto esercizio per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione;

     c) il fondo di riserva per interventi imprevisti e straordinari;

     d) la somma complessivamente destinata alle Aziende in conto esercizio per lo svolgimento della generalità delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale loro attribuite, inclusiva dei costi connessi alla mobilità sanitaria interregionale.

 

     Art. 12. Conferimenti di patrimonio netto alle aziende.

     1. Nell'ambito dei criteri stabiliti dalla programmazione regionale, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, provvede all'eventuale destinazione di una quota del Fondo Sanitario Regionale al finanziamento degli investimenti delle Aziende con vincolo di incremento del patrimonio netto delle stesse.

     2. La Giunta Regionale provvede con le stesse modalità ad ogni altra destinazione di somme all'incremento del Patrimonio netto delle Aziende.

 

     Art. 13. Spese per il raggiungimento di particolari obiettivi.

     1. Nell'ambito dei principi generali stabiliti dagli atti di programmazione regionale, la Giunta provvede a destinare una quota del Fondo Sanitario Regionale per finanziare:

     a) le eventuali Aziende Ospedaliere per una quota da definirsi nei limiti di cui all'art. 4, comma 7 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) i progetti obiettivo e le azioni programmate;

     c) eventuali altri interventi per il raggiungimento di specifici obiettivi, tra cui:

     I) l'attività di ricerca finalizzata nell'ambito dei presidi;

     II) le azioni volte alla correzione di eventuali squilibri territoriali.

     2. La Regione provvede inoltre ad assegnare alle Aziende le somme ricevute con vincolo di destinazione e non ricomprese nei conferimenti di cui al precedente art. 12.

 

     Art. 14. Fondo di riserva per interventi imprevisti e straordinari.

     1. Il Fondo di riserva per interventi imprevisti e straordinari di cui al precedente art. 11, comma 1, lettera c) è determinato nella misura massima del 4% del Fondo Sanitario Regionale di cui al precedente art. 10, comma 2.

     2. Il Fondo di riserva di cui al presente articolo può essere utilizzato:

     a) per interventi resi necessari a seguito di eventi di particolare rilevanza e gravità sopravvenuti dopo l'approvazione del Bilancio preventivo economico annuale delle Aziende e non prevedibili al momento dell'approvazione medesima;

     b) per contributi straordinari in conto esercizio ai programmi di mantenimento della funzionalità delle strutture e di mantenimento della dotazione tecnologica e strumentale delle Aziende stesse.

     3. La quota del Fondo di riserva non utilizzata alla fine dell'esercizio, confluisce nelle somme di cui alla lettera a) dell'art. 11.

 

     Art. 15. Spese d'esercizio.

     1. L'ammontare dello stanziamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) è determinato in misura non inferiore all'80% del Fondo Sanitario Regionale.

     2. Fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del precedente art. 13 per il finanziamento delle Aziende Ospedaliere, qualora costituite, la Giunta Regionale stabilisce i criteri per il riparto dello stanziamento di cui al presente articolo tra le Aziende USL nel rispetto del principio generale dell'assegnazione su base capitaria.

 

     Art. 16. Fonti di finanziamento delle aziende.

     1. Le Aziende finanziano la gestione corrente e gli investimenti attraverso l'acquisizione di quote capitarie ed altri finanziamenti e conferimenti della Regione e da altri Enti, nonché attraverso la cessione di prestazioni e servizi tariffabili o a pagamento.

     2. In particolare, costituiscono fonti finanziarie per le Aziende USL:

     a) proventi derivanti da trasferimenti, determinati su base capitaria o a qualsiasi altro titolo, dalla Regione e da altri Enti, destinati alla copertura della gestione corrente. Tali proventi sono da considerarsi inclusivi delle quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini;

     b) ricavi derivanti dalla cessione di prestazioni sanitarie ad altre Aziende della Regione, valorizzate sulla base di tariffari regionali secondo le disposizioni vigenti;

     c) proventi derivanti dai contributi straordinari, della Regione e di altri Enti, per la copertura dei costi connessi ai programmi di mantenimento della funzionalità delle strutture e di mantenimento della dotazione tecnologica e strumentale;

     d) somme conferite dalla Regione per l'incremento del Patrimonio netto;

     e) ricavi per la cessione di prestazioni sanitarie ad altre Aziende non appartenenti al territorio regionale, valorizzate sulla base di tariffari nazionali e regionali secondo le disposizioni vigenti;

     f) ricavi derivanti dalla cessione di prestazioni e servizi integrativi a privati paganti, valorizzati sulla base di tariffari nazionali, regionali o valorizzati in sede locale, secondo le disposizioni vigenti;

     g) rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'Azienda;

     h) sopravvenienze connesse a lasciti, donazioni e a operazioni di alienazione del patrimonio;

     i) altri proventi anche derivanti da contratti e convenzioni.

     3. In particolare costituiscono fonti finanziarie per le eventuali Aziende Ospedaliere:

     a) proventi derivanti da trasferimenti dalla Regione e da altri Enti, determinati in una quota percentuale dei costi delle prestazioni che l'Azienda è nelle condizioni di erogare, come stabilita dal precedente art. 13 comma 1 lettera a), destinati alla copertura della gestione corrente per il raggiungimento di particolari obiettivi. Tali proventi sono da considerarsi inclusivi delle quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini;

     b) ricavi derivanti dalla cessione di prestazioni sanitarie ad altre Aziende della Regione, valorizzate sulla base di tariffari regionali secondo le disposizioni vigenti;

     c) proventi derivanti dai contributi straordinari, della Regione e di altri Enti, per la copertura dei costi connessi ai programmi di mantenimento della funzionalità delle strutture e di mantenimento della dotazione tecnologica e strumentale;

     d) le somme conferite dalla Regione per l'incremento del Patrimonio netto;

     e) ricavi per la cessione di prestazioni sanitarie ad altre Aziende non appartenenti al territorio regionale, valorizzate sulla base di tariffari nazionali e regionali secondo le disposizioni vigenti;

     f) ricavi derivanti dalla cessione di prestazioni e servizi integrativi a privati paganti, valorizzati sulla base di tariffari nazionali, regionali o valorizzati in sede locale, secondo le disposizioni vigenti;

     g) rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'Azienda;

     h) sopravvenienze connesse a lasciti, donazioni e a operazioni di alienazione del patrimonio;

     i) altri proventi anche derivanti da contratti e convenzioni.

     4. Le Aziende possono ricorrere a forme di indebitamento secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 3 comma 5 lettera f) del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Le Aziende possono altresì assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli Enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale e con specifica contabilizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72.

 

TITOLO III

RILEVAZIONI CONTABILI ED EXTRACONTABILI E BILANCI

 

     Art. 17. Finalità delle rilevazioni.

     1. Le Aziende si dotano di sistemi di rilevazioni contabili ed extracontabili al fine di:

     a) fornire adeguati flussi informativi che favoriscano la formulazione di giudizi da parte di tutti i soggetti interessati a valutare il grado di raggiungimento delle finalità istituzionali, l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'efficacia dei servizi erogati, ovvero a valutare l'economicità complessiva della gestione;

     b) rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'Azienda attraverso l'elaborazione di opportune sintesi di Bilancio;

     c) consentire la predisposizione di bilanci consolidati del Servizio Sanitario Regionale;

     d) soddisfare le esigenze conoscitive interne all'Azienda per supportare l'esercizio delle funzioni di pianificazione, programmazione, decisione e controllo della gestione;

     e) consentire la determinazione, l'analisi e la valutazione, a preventivo e a consuntivo, dei costi e, ove possibile dei ricavi e dei proventi, per centri di responsabilità o con riferimento ad altri opportuni oggetti di calcolo secondo le più aggiornate tecniche di contabilità direzionale, anche in conformità agli eventuali indirizzi in proposito emanati dalla Giunta Regionale;

     f) soddisfare le esigenze informative di cui all'art. 5, commi 5 e 6, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le scritture contabili, in particolare, devono consentire:

     a) la rilevazione dei ricavi, dei proventi, ivi compresi i trasferimenti, e dei costi d'esercizio nonché delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio in un Piano dei Conti approvato dal Direttore Generale e conforme allo schema tipo di Piano dei Conti emanato dalla Giunta Regionale e che consenta l'evidenziazione dei valori economici e finanziari connessi agli eventuali servizi socio-assistenziali;

     b) [il raggruppamento dei valori di cui alla lettera a) del presente comma ai fini della redazione dei bilanci di cui al successivo articolo] [8];

     c) la redazione di periodici prospetti emanati dalla Giunta Regionale per gli adempimenti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni [9];

     d) la formazione di sintesi periodiche infraesercizio a fini di utile rappresentazione dell'andamento economico della gestione per l'esercizio delle funzioni di direzione.

     3. Un insieme coordinato di scritture contabili ed extracontabili deve altresì consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 9 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 18. Il sistema dei bilanci delle aziende.

     1. L'esercizio delle Aziende coincide con l'anno solare [10].

     2. Oltre al bilancio pluriennale di previsione e al bilancio preventivo economico annuale, disciplinati come strumenti della programmazione della presente legge, ciascuna azienda deve obbligatoriamente adottare il bilancio di esercizio [11].

 

     Art. 19. Bilancio pluriennale di previsione.

     1. Il Bilancio pluriennale di previsione è redatto in conformità al Piano strategico dell'Azienda e rappresenta la traduzione delle scelte in esso operate nei conseguenti valori economici e finanziari. In particolare fornisce rappresentazione organica delle fonti e degli impieghi finanziari distintamente per ciascuno degli anni presi a riferimento.

     2. Il Bilancio pluriennale di previsione si riferisce allo stesso periodo preso a riferimento dal Piano strategico e deve essere aggiornato annualmente.

     3. [Entro 30 giorni dalla trasmissione di cui al punto a) del comma 6, art. 7, il Direttore generale trasmette alla Giunta, per l’approvazione, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo annuale con allegati il budget e la relazione di accompagnamento, il Piano generale di organizzazione e il Piano annuale delle dinamiche complessive del personale. Entro lo stesso termine, il Direttore generale trasmette i documenti di cui al comma precedente al Comitato ristretto dei sindaci i quali, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di trasmissione, può rimettere le proprie osservazioni alla Giunta regionale] [12].

     3 bis. [La Giunta regionale, tramite l’Assessorato competente per materia, adotta tutte le iniziative volte ad adeguare, sentito il Direttore generale, i documenti programmatici di cui al comma 3 al fine di consentirne l’approvazione] [13].

     4. [Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la mancata o incompleta trasmissione dei documenti di cui al precedente comma 3 costituisce violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del Direttore generale, ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni] [14].

     4 bis. [Entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione dei documenti di cui al comma 3, la Giunta regionale può emettere formale provvedimento di approvazione degli strumenti della programmazione dell’Azienda per l’esercizio di riferimento; la mancata manifestazione di volontà da parte della Giunta regionale entro lo stesso termine comporta l’automatica approvazione dei citati strumenti] [15].

     4 ter. [Il termine suindicato è interrotto se prima della scadenza la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’Azienda. L’Azienda invia i chiarimenti o gli elementi integrativi entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi] [16].

     5. [Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale può, nel rispetto del principio di autonomia delle Aziende sancito dalla presente legge e dalla normativa nazionale e fermo restando l’adozione delle iniziative di cui al comma 5 del presente articolo, emanare un atto di rigetto motivato degli strumenti della programmazione qualora ravvisi che gli stessi, tutti o anche un solo documento, non siano coerenti con:

     a) gli indirizzi programmatici regionali ed il Piano strategico aziendale;

     b) il quadro delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del sistema sanitario regionale;

     c) le direttive di budget elaborate ai sensi dell’art. 28 della presente legge;

     d) i criteri di gestione di cui all’art. 2 della presente legge.

Tale atto di rigetto costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del Direttore generale ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni] [17].

     6. [Nell’ipotesi di adozione del provvedimento di rigetto di cui al comma precedente, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per l’elaborazione di strumenti della programmazione dell’Azienda che risultino coerenti con:

     a) gli indirizzi programmatici regionali ed il Piano strategico aziendale;

     b) il quadro delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del sistema sanitario regionale;

     c) le direttive di budget elaborate ai sensi dell’art. 9 della presente legge;

     d) i criteri di gestione di cui all’art. 2 della presente legge] [18].

     7. [Nelle more dell’approvazione degli strumenti di programmazione per l’esercizio di riferimento, l’Azienda è gestita in tale esercizio nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti programmatici approvati per l’esercizio precedente] [19].

 

     Art. 20. Bilancio economico preventivo annuale.

     1. Il Bilancio economico preventivo annuale è costituito da:

     a) il Conto economico preventivo;

     b) la Tavola dei flussi di cassa preventivi;

     c) [la Relazione programmatica di esercizio] [20].

     2. Il Conto economico preventivo fornisce la dimostrazione del risultato economico complessivo atteso, attraverso l'evidenziazione dei costi, dei ricavi e dei proventi, ivi inclusi i trasferimenti, connessi ai programmi di attività per l'esercizio di riferimento. Anche al fine di consentire il confronto con i valori consuntivi, il Bilancio economico preventivo annuale è redatto in conformità alla struttura del Bilancio di esercizio di cui al successivo art. 21 ed è redatto applicando i criteri di valutazione in esso contenuti. Inoltre, al bilancio economico preventivo annuale è allegata una relazione a mezzo della quale il Direttore generale esplica i criteri di valutazione adottati nella elaborazione dei documenti di cui al primo comma del presente articolo [21].

     3. La Tavola dei flussi di cassa preventivi fornisce la rappresentazione del saldo netto di cassa previsto attraverso l'indicazione delle fonti e degli impieghi di risorse finanziarie con specifica evidenziazione delle variazioni attese nel Capitale circolante netto e nelle sue componenti. La tavola dei flussi di cassa preventivi è redatta in conformità agli schemi emanati dalla Giunta Regionale.

     4. [La Relazione programmatica di esercizio fornisce l'indicazione sugli obiettivi di gestione che l'Azienda intende perseguire nell'esercizio di riferimento. Tali obiettivi devono essere espressi in termini di:

     a) livelli quantitativi e qualitativi effettivi di assistenza che si programma di erogare;

     b) livelli di efficienza da conseguire;

     c) politiche di sviluppo e potenziamento dei servizi e in termini di azioni volte a garantire l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie, anche attraverso la ristrutturazione e la riconversione di servizi esistenti e la razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse] [22].

     5. [La Relazione programmatica di esercizio fornisce inoltre l'esplicazione dei criteri di valutazione adottati nella costruzione dei documenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo] [23].

     6. [Il Bilancio economico preventivo annuale è adottato dal Direttore generale e trasmesso, per l'approvazione, alla Giunta Regionale entro il 30 novembre dell'anno solare precedente a quello cui il documento si riferisce, unitamente agli altri documenti che costituiscono il Piano Programmatico di Esercizio di cui alla lettera b) dell'art. 6 della presente legge. La Giunta Regionale, tramite l'Assessorato competente per materia, adotta tutte le iniziative volte ad adeguare, di concerto con la Direzione Generale dell'Azienda, i valori del Bilancio economico preventivo annuale al fine di consentirne l'approvazione.

     Entro lo stesso termine il Direttore Generale trasmette il Bilancio economico preventivo annuale al Comitato ristretto dei Sindaci il quale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di trasmissione, può rimettere le proprie osservazioni alla Giunta Regionale] [24].

     7. [Decorsi 90 giorni dal termine previsto al precedente comma per l'adozione e la trasmissione del Bilancio economico preventivo annuale:

     a) la non trasmissione del Bilancio preventivo economico annuale alla Regione costituisce violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e può essere addotto quale grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del Direttore Generale ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) la mancata manifestazione di volontà da parte della Giunta Regionale comporta l'automatica approvazione del Bilancio economico preventivo annuale.

     Tutte le azioni volte ad istruire il provvedimento di approvazione del Bilancio economico preventivo annuale non comportano la sospensione nella decorrenza del termine di cui al presente comma] [25].

     8. [Entro i 90 giorni dal termine di cui al comma 6 del presente articolo la Giunta Regionale può, nel rispetto del principio di autonomia delle Aziende sancito dalla presente legge e dalla normativa nazionale, altresì emanare un atto di rigetto motivato del Bilancio economico preventivo annuale, qualora ravvisi che lo stesso non sia coerente con il quadro delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del sistema sanitario regionale o non risulti coerente con i criteri di gestione di cui all'art. 2 della presente legge. Tale atto di rigetto costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del Direttore Generale ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni] [26].

     9. [Qualora entro il 31 dicembre non risulti ancora approvato il Bilancio preventivo economico annuale, il Direttore Generale può gestire nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti nel Bilancio preventivo economico annuale approvato per l'esercizio precedente] [27].

 

     Art. 20 bis. Approvazione degli strumenti di programmazione [28]

     1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento il Direttore Generale trasmette il Piano strategico triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale, il bilancio pluriennale di previsione e il piano programmatico di esercizio alla Direzione competente della Giunta Regionale per l’approvazione ed al Comitato Ristretto dei Sindaci il quale, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data di trasmissione, può rimettere le proprie osservazioni alla Direzione competente della Giunta Regionale.

     2. Entro 60 giorni dalla data di ricezione dei documenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente:

a) verifica la coerenza e congruità degli strumenti di programmazione con:

1) gli indirizzi programmatici regionali;

2) il quadro delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del sistema sanitario regionale;

3) i criteri di gestione di cui all’art. 4 della presente legge;

b) emette formale provvedimento di approvazione o non approvazione;

c) il provvedimento di non approvazione deve essere motivato con specifico riferimento ai requisiti di coerenza e di congruità stabiliti nella lett. a).

     3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto nel caso in cui la Direzione delle Politiche della Salute, tramite determinazione del Dirigente del Servizio competente, richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’Azienda interessata. I chiarimenti o gli elementi integrativi devono essere forniti dall’Azienda USL entro 40 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

     4. La Giunta regionale, entro 70 giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti richiesti, provvede ad adottare il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2. Il termine di cui al comma 2 decorre nuovamente dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi.

     5. Nelle more dell’approvazione degli strumenti di programmazione per l’esercizio finanziario di riferimento, l’Azienda è gestita nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti programmatici approvati per l’esercizio precedente, fatte salve eventuali prescrizioni impartite dalla competente Direzione.

     6. La mancata approvazione degli strumenti di programmazione, la mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro il termine indicato al comma 1, il mancato invio dei chiarimenti o elementi integrativi di cui al comma 3, costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore generale, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e smi.

 

     Art. 21. Bilancio d'esercizio.

     1. Il Direttore Generale redige il Bilancio d'esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione, in conformità agli schemi adottati dalla Giunta Regionale, secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

     2. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda nonché il risultato economico dell'esercizio. A tal fine si applicano i principi stabiliti dal terzo e dal quarto comma dell'art. 2423 del c.c.

     3. Nella redazione del Bilancio d'esercizio devono essere osservati i principi stabiliti dall'art. 2423-bis del c.c. per quanto compatibili e coerenti con le disposizioni della presente legge. In particolare, ai fini del punto 2) del richiamato art 2423-bis del c.c., gli utili devono intendersi quali Risparmi prodotti dalla gestione dell'Azienda.

     4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale emana norme per l'armonizzazione degli schemi e dei criteri di valutazione da adottare ai fini della stesura dello Stato patrimoniale e del Conto economico, in conformità ai principi in proposito stabiliti dal codice civile e dalla normativa nazionale e regionale di settore. Più specificamente tali norme fanno riferimento alle indicazioni in proposito contenute nell'art. 2426 del c.c. per quanto compatibili con le specificità del settore sanitario e devono altresì prevedere la regolamentazione delle modalità di utilizzo delle poste contabili espressamente previsti dalla presente Legge.

     5. La Nota integrativa e la Relazione sulla gestione di cui al precedente comma 1 devono essere predisposte in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 2427 e 2428 del c.c., per quanto compatibili e coerenti con le disposizioni della presente legge.

     In particolare, in conformità a quanto previsto dal punto 10 del comma 1 dell'art. 2427 del codice civile e con riferimento alle modalità previste al comma 3 del precedente art. 17, la Nota integrativa deve recare separata indicazione dei costi, dei proventi e dei ricavi riferibili ai presidi ospedalieri delle Aziende USL.

     La relazione sulla gestione deve riportare in particolare:

     a) lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio preventivo economico annuale;

     b) il grado di attuazione degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni;

     c) la valutazione analitica dei costi, dei rendimenti e dei risultati per aree e centri di responsabilità;

     d) i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizi affidati all’esterno dell’Azienda;

     e) le risultanze finali e la valutazione sulla gestione budgetaria per l’esercizio di riferimento [29].

 

     Art. 22. Pubblicità ed approvazione del bilancio di esercizio [30].

     1. Il Bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio sindacale, è adottato e trasmesso alla Giunta Regionale e al Comitato ristretto dei Sindaci dal Direttore generale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce [31].

     2. Il non rispetto del termine di cui al precedente comma costituisce violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e può essere addotto quale grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del Direttore Generale ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Il Comitato ristretto dei sindaci entro quindici giorni dalla data di trasmissione, può rimettere le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.

     4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 1, approva il Bilancio di esercizio ovvero, anche sulla base della relazione del Collegio dei revisori, può adottare provvedimento motivato di rigetto dell’approvazione del Bilancio qualora lo stesso risulti non rispondente alle risultanze delle scritture contabili o redatto in violazione della legge nazionale e regionale; ove possibile, la Giunta, per il tramite dell’Assessorato competente per materia, sentito il Direttore generale, o eventualmente a mezzo di un Commissario ad acta appositamente nominato, modifica ai fini di cui sopra il Bilancio di esercizio, anche alla luce delle osservazioni del Collegio dei revisori [32].

     4 bis. Il termine suindicato è interrotto se prima della scadenza la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’Azienda. L’Azienda invia i chiarimenti o gli elementi integrativi entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi [33].

     5. Entro 30 giorni dalla approvazione da parte della Giunta Regionale, il Bilancio di esercizio è reso pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e nelle altre forme previste dalla legge.

 

     Art. 23. Risultato d'esercizio.

     1. Il Risultato d'esercizio costituisce il risultato di sintesi della gestione ed è finalizzato a mantenere un livello di Patrimonio congruente con le esigenze di vita duratura e di sviluppo dell'Azienda.

     2. Il raggiungimento di un equilibrio di bilancio nel lungo periodo costituisce obiettivo essenziale per il buon andamento

dell'amministrazione.

     3. Nei casi in cui nel bilancio di esercizio si evidenzi una perdita di esercizio, il Direttore generale fornisce adeguata rappresentazione delle cause che l’hanno determinata nella relazione sulla gestione di cui al comma 1 dell’art. 21 della presente legge. La perdita va iscritta in apposita voce del Patrimonio netto con specifica indicazione dell’anno in cui si è prodotta. Il Direttore generale, in sede di adozione del bilancio preventivo economico annuale e del budget dell’esercizio successivo, predispone un piano dettagliato per il recupero delle perdite accumulate su un orizzonte temporale pari a quello previsto per il Piano strategico. In ogni caso gli eventuali risparmi prodotti e iscritti in bilancio sono destinati integralmente a copertura delle perdite di esercizio. Qualora la perdita di esercizio risulti rilevante, e la stessa rappresenti un grave scostamento rispetto ai risultati preventivati nell’ambito degli strumenti della programmazione, ovvero qualora della perdita stessa venga data un’inadeguata giustificazione nella relazione sulla gestione, la Giunta regionale può ritenere sussistente un grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del Direttore generale ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni [34].

     4. Nel caso in cui nel Bilancio di esercizio si evidenzi un risultato economico positivo, ossia si evidenzi un Risparmio di esercizio, tale valore è iscritto in apposita voce del Patrimonio netto con specifica indicazione dell'anno in cui si è prodotto.

     Qualora non sia utilizzato per la copertura di perdite di esercizio ai sensi del comma precedente, nel secondo esercizio successivo a quello in cui si è prodotto, deve essere destinato a:

     a) costituzione della Riserva Statutaria, nella misura specificata dallo Statuto dell'Azienda e comunque non superiore al 20% del Risparmio da destinare;

     b) alla eventuale costituzione e reintegro di un fondo speciale per l'incentivazione del personale, fino a che questo non abbia raggiunto un valore massimo pari all'1% del Valore della produzione iscritto nell'ultimo Bilancio di esercizio approvato;

     c) alla eventuale integrazione del Fondo straordinario per il mantenimento della funzionalità delle strutture e della dotazione tecnologica e strumentale;

     d) per la restante parte e comunque per una quota non inferiore al 50% del Risparmio da destinare, ad incremento del Fondo di dotazione iniziale per il finanziamento dello sviluppo dell'Azienda, ossia per finanziare l'incremento delle Immobilizzazioni e dell'Attivo circolante dello Stato patrimoniale di cui all'art. 21 della presente legge.

     5. Il Direttore Generale formula la proposta di destinazione dell'eventuale Risparmio di esercizio in sede di adozione e trasmissione del Bilancio di chiusura relativo all'esercizio successivo a quello in cui il Risparmio si è prodotto.

     6. La Giunta Regionale, valutata la proposta di cui al precedente comma, delibera la destinazione del Risparmio di esercizio entro gli stessi termini previsti per l'approvazione del bilancio di chiusura di cui al comma precedente.

 

     Art. 24. Scritture obbligatorie.

     1. L'Azienda deve obbligatoriamente tenere:

     a) il libro delle Deliberazioni del Direttore Generale;

     b) il libro delle adunanze del Collegio sindacale [35];

     c) il libro giornale.

     2. Relativamente ai criteri ed alle modalità di tenuta e conservazione delle scritture contabili si applicano le norme previste agli articoli 2216, 2219 e 2220 del Codice civile per quanto compatibili e coerenti con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 25. Contabilità analitiche.

     1. Le Aziende adottano opportuni sistemi di rilevazione per la determinazione analitica dei dati di costo, e ove possibile, di ricavo.

     2. Le Aziende adottano obbligatoriamente la contabilità di magazzino in forme tali da garantire una rappresentazione unitaria e tempestiva dei flussi in entrata e in uscita dei beni, anche ai fini:

     a) della rilevazione delle rimanenze finali di esercizio;

     b) della rilevazione dei consumi riferiti ad opportuni oggetti di calcolo;

     c) della gestione economicamente conveniente delle giacenze di magazzino e degli acquisti.

     3. Le Aziende adottano inoltre obbligatoriamente sistemi di rilevazione per la regolare tenuta dell'inventario dei beni immobili, dei beni mobili registrati e delle attrezzature tecnico-sanitarie ed economali anche al fine della determinazione delle quote di ammortamento al fine della loro iscrizione nel Bilancio di esercizio e per la determinazione e l'analisi dei costi.

     4. La Giunta Regionale può emanare norme di indirizzo per l'armonizzazione nelle modalità di tenuta dei sistemi di rilevazione di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 26. Regolamento di contabilità.

     1. Nell'ambito delle norme statutarie dell'azienda, il Direttore Generale emana il Regolamento di contabilità. Con tale regolamento ciascuna Azienda applica i principi contabili stabiliti dalla presente legge e, per quanto compatibili e coerenti, i principi contabili di generale accettazione; individua altresì le modalità organizzative maggiormente rispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità delle soluzioni.

     2. Il Regolamento di contabilità stabilisce inoltre le norme relative alle competenze specifiche degli organi e degli altri soggetti preposti alla programmazione, adozione e attuazione delle operazioni di gestione che implicano conseguenze economiche, finanziarie e contabili. In particolare il Regolamento deve prevedere che alla liquidazione e al pagamento delle spese possa provvedere un Dirigente amministrativo all'uopo delegato dal Direttore generale.

     3. Il Regolamento di contabilità, unitamente agli altri Regolamenti previsti alla presente legge, costituisce il Regolamento d'Azienda.

 

     Art. 27. Il Collegio sindacale [36]

     1. Il Collegio sindacale di ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Regione e gli altri due, rispettivamente, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all’area di riferimento territoriale dell’Azienda Sanitaria. Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte da uno dei suoi componenti, eletto nel corso della prima seduta del Collegio medesimo. Tutti i componenti sono scelti tra i soggetti di cui al comma 3, dell’art. 3 ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

     2. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni e ha le competenze di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 502/1992 e quelle previste dalla presente legge. In particolare, il Collegio:

a) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili;

b) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna;

c) attesta la rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;

d) attesta la corretta applicazione dei principi contabili stabiliti dalla presente legge e dei principi contabili di generale accettazione;

e) svolge le attività connesse al controllo periodico e alla revisione del budget di cui all'art. 15.

     3. Per le specifiche esigenze connesse con l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i revisori componenti il Collegio, anche individualmente, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda.

     4. Il Collegio sindacale, qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale e al Direttore generale, nella quale evidenzia possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

     5. Nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il Collegio sindacale utilizza i metodi e gli strumenti comunemente accettati dalla prassi professionale; in tema di responsabilità, si applicano le disposizioni previste per gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Qualora per l'attività di verifica il Collegio sindacale utilizzi indagini campionarie, adotta idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate.

 

Art. 27. Il collegio dei revisori. [37]

     1. Il Collegio dei revisori ha la composizione e le competenze di cui all’art. 3ter del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e quelle previste dalla presente legge [38].

     2. In particolare il Collegio dei Revisori:

     a) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili;

     b) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna;

     c) attesta la rispondenza del Bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;

     d) attesta la corretta applicazione dei principi contabili stabiliti dalla presente legge e dei principi contabili di generale accettazione;

     e) svolge le attività connesse al controllo periodico e alla revisione del budget di cui all’art. 15 della presente legge [39].

     3. Per le specifiche esigenze connesse con l'espletamento delle funzioni di cui ai precedenti commi, i Revisori, anche individualmente, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda.

     4. Il Collegio dei Revisori, qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta Regionale e al Direttore generale, nella quale siano inoltre evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

     5. Nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite il collegio dei Revisori utilizza i metodi e gli strumenti comunemente accettati dalla prassi professionale; in tema di responsabilità, si applicano le disposizioni previste per gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Qualora per l'attività di verifica il Collegio dei revisori utilizzi indagini campionarie, deve adottare idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate [40].

 

TITOLO IV

SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE

 

     Art. 28. Il sistema di budget. [41]

     1. Per favorire la definizione di un quadro unitario, integrato e coordinato di piani e programmi e la formalizzazione dei correlati obiettivi di gestione, le Aziende si dotano di opportuni sistemi di programmazione budgetaria. Nella definizione del budget le Aziende si ispirano al principio del decentramento delle responsabilità al fine di valorizzare l’autonomia organizzativa, anche di tipo territoriale, quali i distretti sanitari di base, così come previsto dagli strumenti della programmazione regionale.

     2. Il budget è articolato per centri di responsabilità secondo modalità corrispondenti alle caratteristiche organizzative e funzionali di ciascuna Azienda. Per ogni centro di responsabilità sono esplicitati i programmi di attività e il fabbisogno di risorse concordati per l’esercizio di riferimento.

     3. La Giunta regionale con il supporto dell’Agenzia Sanitaria Regionale definisce le specifiche di base sui contenuti minimi e sull’articolazione del budget delle Aziende.

 

     Art. 29. Monitoraggio del sistema degli obiettivi sanitari regionali. [42]

     1. La Regione, per il tramite della Direzione competente, attraverso il sistema di flussi informativi di cui al D.M. del 16 febbraio 2001 e s.m.i. (Nuovi modelli di rilevazione economici del Sistema informativo sanitario) e, con il supporto dell’Agenzia Sanitaria regionale, attua il monitoraggio degli obiettivi contenuti negli strumenti regionali di programmazione in materia sanitaria.

 

     Art. 30. Principi generali dei controlli interni [43]

     1. Per favorire la definizione di un quadro unitario, integrato e coordinato dei controlli interni, coerente con quello attivato presso la Giunta regionale, le Aziende si dotano di strumenti idonei a:

a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di utilizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

     2. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa ciascuna Azienda individua le strutture competenti allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, lett. a), b), c) e d), prevedendo che le stesse forniscano le necessarie informazioni agli omologhi sistemi di controllo interno, attivi presso la Giunta regionale.

 

TITOLO V

CONTRATTI

 

     Art. 31. Norme generali.

     1. Alla fornitura di beni, compresi i necessari lavori di installazione, alla fornitura di servizi e ai concorsi di progettazione, si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

     2. Alla esecuzione di lavori pubblici, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si applicano le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

     3. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare, non possono contenere clausole di tacita proroga o tacita rinnovazione. I contratti hanno durata diversa in relazione all'oggetto ed alle condizioni di mercato.

     4. I contratti per le forniture di carattere ricorrente hanno, di regola, durata annuale, salva l'opportunità di una maggiore durata che, comunque, non potrà superare i 5 anni.

 

     Art. 32. Forniture. [44]

1. Le forniture devono di norma essere configurate per fabbisogni complessivi di Azienda.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione Politiche della Salute i seguenti gruppi tecnici di lavoro: il Comitato Direttivo per la Centralizzazione degli Acquisti e il Comitato Esecutivo per la Centralizzazione degli Acquisti. Il Comitato Direttivo è composto dal Dirigente del Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute, anche con funzioni di coordinamento, dai Direttori Generali delle Aziende USL. Il Comitato Esecutivo è composto dai Responsabili degli Acquisti designati dai Direttori Generali delle Aziende USL. I suddetti gruppi di lavoro si avvalgono del supporto tecnico della CONSIP S.pA., nel contesto del Sistema a rete di cui all’art. 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2007).

3. Il Comitato Direttivo è investito delle seguenti competenze:

a) definire le linee di indirizzo per la programmazione annuale degli acquisti;

b) approvare il Piano Operativo predisposto dal Comitato Esecutivo;

c) designare le Aziende capofila per le unioni di acquisto;

d) delegare alla CONSIP le eventuali specifiche gare aggregate.

4. Il Comitato Esecutivo è investito della redazione e proposizione al Comitato Direttivo del Piano Operativo Annuale degli Acquisti, con cui vengono individuate le merceologie da approvvigionare e le modalità di svolgimento delle gare di acquisto;

5. Per gli acquisti di beni e servizi sopra la soglia comunitaria, individuata dai regolamenti CE e dall’art. 28 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si individuano le seguenti modalità per lo svolgimento delle gare di acquisto:

a) Procedura in Unione di Acquisto “tradizionale”: l’Azienda Sanitaria che esercita il ruolo di “capofila”, individuata con decisione del Comitato Direttivo, procede all’espletamento della procedura di gara fino all’aggiudicazione definitiva, nonché alla gestione di eventuali contestazioni relativamente alla procedura di gara. La stipula dei contratti è a carico delle singole Aziende Sanitarie;

b) Procedura in Unione di Acquisto con gara telematica: l’Azienda Sanitaria “capofila”, individuata con decisione del Comitato Direttivo, procede all’espletamento della procedura di gara telematica con l’eventuale supporto della CONSIP SpA;

c) Gara aggregata con delega a CONSIP SpA su proposta del Comitato Direttivo, CONSIP SpA procede all’espletamento dell’intera procedura di gara, ivi compresa la stipula dei relativi contratti. In tal caso, le singole Aziende Sanitarie interessate sono coinvolte sia per ciò concerne la definizione dei fabbisogni sia nella definizione delle caratteristiche tecniche del capitolato di gara. Le Aziende Sanitarie sono, altresì, responsabili della successiva gestione dei contratti;

d) Adesione alle Convenzioni stipulate da CONSIP SpA da parte delle singole Aziende USL;

e) Procedura individuale ad evidenza pubblica: in tal caso, la procedura di gara sarà espletata direttamente dalla singola Azienda per le merceologie per le quali il Comitato Direttivo non ritiene opportuno il ricorso alle ipotesi di cui ai punti precedenti.

6. Per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, individuata dai regolamenti CE e dall’art. 28 del D.Lgs. 163/2006, si individuano le seguenti modalità alternative per lo svolgimento delle gare di acquisto, fermo restando quanto previsto all’art. 35:

a) Acquisti in economia effettuati direttamente dalle singole Aziende Sanitarie;

b) ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante ordine di acquisto diretto e richiesta di offerta;

c) gara ad evidenza pubblica effettuata dalle Aziende USL;

d) Ordinativo di Fornitura in Convenzione Consip.

7. È ammessa l'articolazione in lotti, senza artificiosi frazionamenti allo scopo di sottrarre la fornitura all'applicazione della normativa comunitaria, nei seguenti casi:

a) per comprovate esigenze tecniche di differenziazione merceologica o prestazionale;

b) quando l'entità o la particolarità della domanda aggregata inibisca, in relazione al mercato di riferimento, un’adeguata concorrenzialità;

c) quando, in relazione alle particolari caratteristiche del mercato di riferimento, la concentrazione della domanda possa determinare la concentrazione dell'offerta e quindi il venir meno di un’adeguata concorrenzialità.

 

     Art. 33. Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie. [45]

     1. L'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie, svolge attività di rilevazione, elaborazione e informazione alle Aziende e al Comitato Direttivo per la Centralizzazione degli Acquisti sui dati relativi ai prezzi e alle condizioni di fornitura riscontrati nell'acquisizione di beni e servizi.

 

     Art. 34. Esame di congruità. [46]

     [1. L’Ufficio unico degli acquisti effettua l'esame di congruità dei prezzi e delle condizioni di fornitura sulla base dei dati dell'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie o con altri indicatori previsti dalla normativa vigente, tenuto conto degli elementi di specificità delle singole offerte [47].]

 

     Art. 35. Acquisto di beni e servizi in economia [48]

1. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge regionale 1.10.2007, n. 34.

2. Le procedure di acquisizione in economia di beni e servizi devono avvenire secondo modalità improntate a criteri di semplificazione, tempestività, economicità, efficacia ed efficienza e di continuità dei servizi, oltre che dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e correttezza.

3. Gli acquisti di beni e servizi in economia sono consentiti per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, al netto degli oneri fiscali. Detta soglia è adeguata automaticamente secondo il meccanismo di adeguamento previsto dal D.Lgs. 163/2006.

4. Per ogni acquisizione in economia le Azienda sanitarie operano attraverso un responsabile del procedimento il quale svolge, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 , il complesso dei compiti relativi alla procedura di affidamento e di vigilanza sulla corretta esecuzione contrattuale, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, in base all’ordinamento e all’organizzazione dell’Azienda.

5. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 (ventimila) euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, previa verifica della presenza di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), l’acquisizione di beni o servizi in economia può avvenire:

­ mediante amministrazione diretta;

­ mediante procedura di cottimo fiduciario;

­ con sistema misto e, cioè in parte mediante amministrazione diretta ed in parte mediante cottimo fiduciario.

6. L’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato da effettuare secondo le forme di rilevazione più idonee di bene o di servizio da acquistare, ovvero tramite la consultazione del mercato elettronico,oppure mediante elenchi di operatori economici predisposti dalla Azienda previa verifica dei requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs.163/2006.

7. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna Azienda, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

8. Nessuna prestazione di beni e servizi che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

 

     Art. 36. Regolamento per gli acquisti in economia e casse economali [49]

1. Nel rispetto delle norme contenute nell’art. 35, il Direttore Generale emana apposito Regolamento per la determinazione delle modalità di esecuzione degli acquisti in economia.

2. All'effettuazione degli acquisti in economia, si provvede anche in forma decentrata, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento di cui al comma 1, previa determinazione da parte del Direttore generale, delle relative competenze e responsabilità, nonché delle modalità di rendicontazione.

3. Il Regolamento di cui ai commi 1 e 2 disciplina inoltre l'istituzione delle casse economali. Il Regolamento deve prevedere un limite di anticipazione alle casse economali complessivamente non superiore a 20.000 (ventimila) euro. Il reintegro è possibile a seguito di specifica rendicontazione fino ad un limite trimestrale pari allo 0,5 per mille del valore della produzione iscritto nel bilancio preventivo economico annuale approvato per l'esercizio cui le anticipazioni si riferiscono.

 

     Art. 37. Unioni di acquisto ed altre forme di collaborazione. [50]

     [1. Qualora due o più Aziende richiedano l’espletamento della procedura di acquisto per i medesimi beni o servizi, l’Ufficio unico degli acquisti provvede all’aggregazione delle domande, al fine del perseguimento degli obiettivi di equilibrio economico-finanziario delle medesime Aziende [51].

     2. Le aziende, su propria iniziativa o su proposta dell’Ufficio unico degli acquisti resa ai sensi del precedente art. 32 comma 3 lett. c), possono associarsi fra loro per ottenere facilitazioni nell’acquisto di beni e servizi. A tal fine i rispettivi Direttori generali trasmettono una nota congiunta, ai sensi dell’art. 32 comma 5 della presente legge, all’Ufficio unico degli acquisti per l’espletamento delle relative procedure di acquisto [52].

     3. Le norme del presente Titolo si applicano anche ai contratti di acquisto in unione.]

 

TITOLO VI

SERVIZIO DI TESORERIA

 

     Art. 38. Affidamento del Servizio di tesoreria [53]

1. Le Aziende USL affidano il servizio di tesoreria, secondo le modalità di cui all’art. 32, di norma per la durata di un quinquennio, ad una o più delle aziende di credito in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, dotata di struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire la regolare gestione del servizio, in linea con il summenzionato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

2. La disciplina del Servizio di tesoreria è regolata da apposita convenzione, conforme ai criteri generali di cui alla normativa statale vigente.

 

     Art. 39. Capitolato del servizio di tesoreria e regolamento per l’Organismo di gestione e monitoraggio finanziario [54].

     1. Il capitolato di appalto per il servizio di tesoreria deve in particolare prevedere:

     a) i criteri per l'affidamento del servizio, con particolare riferimento ai tassi da applicare sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa, da concedere nei limiti massimi consentiti dalla legge; alle condizioni di valuta riconosciute sugli incassi e sui pagamenti; ai tempi massimi di esecuzione dei pagamenti su piazza e fuori piazza: nonché, ad accertata parità di condizione, i motivi di preferenza derivanti dalla concessione di altri benefici ed impegni di collaborazione, dai quali sia chiaramente quantificabile il vantaggio economico per l'Azienda nell'arco di validità del contatto;

     b) le modalità per la tenuta dei registri obbligatori;

     c) le modalità per le verifiche periodiche di cassa, per la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi, per la resa del conto della gestione annuale;

     d) la tenuta di una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa;

     e) l'invio giornaliero all'ente per cui è svolto il servizio di un'apposita distinta dalla quale risultino analiticamente le riscossioni e i pagamenti effettuati dal tesoriere, nonché il fondo di cassa.

     2. [Il funzionamento dell’organismo di gestione e monitoraggio finanziario e la regolamentazione dei rapporti con le ASL e le banche convenzionate per il servizio di tesoreria, saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [55].

 

     Art. 40. Responsabilità del tesoriere.

     1. Il Tesoriere è responsabile delle somme riscosse e dei pagamenti effettuati sulla base di titoli non conformi a quelli previsti a norma di legge.

     2. Il Tesoriere deve rendere conto della gestione della cassa, relativa all'esercizio chiuso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto o, comunque, entro 2 mesi dalla data di cessazione del servizio.

     3. Il responsabile del competente Servizio dell'Azienda interessata appone il visto di regolarità su tale conto, previo riscontro della corrispondenza tra le registrazioni contabili in suo possesso e quelle evidenziate dal Tesoriere.

 

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 41. Rapporti di debito e credito per l'esercizio finanziario 1994. [56]

     1. Tutti i debiti, i crediti ed il fondo di cassa, risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994, facenti capo alle preesistenti Unità locali socio-sanitarie poste in liquidazione, sono trasferiti all'Azienda di nuova costituzione e vanno ricompresi in apposita contabilità stralcio che dovrà essere allegata ai Bilanci dell'Azienda.

     2. Le gestioni a stralcio di cui al comma precedente sono trasformate in gestioni liquidatarie ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1995 n. 549.

     3. L'Ufficio Bilancio e Ragioneria delle nuove Aziende è individuato quale Ufficio responsabile della contabilità delle gestioni liquidatarie di cui al comma precedente nell'ambito delle competenze attribuite ai Direttori Generali quali Commissari Liquidatori delle soppresse Unità Sanitarie Locali ricomprese nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda.

 

     Art. 42. Il sistema di contabilità finanziaria.

     1. Il sistema di contabilità finanziaria, in vigore alla data di approvazione della presente legge, cessa di avere vigore a partire dal 31 dicembre 1997. Fino a tale data si applicano, in via transitoria il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla L.R. 16.6.1980 n. 53. E' fatto comunque obbligo della formulazione del rendiconto generale annuale per l'esercizio 1997.

     2. Durante il periodo di applicazione della contabilità finanziaria restano altresì inalterate le competenze già attribuite al Collegio dei Revisori.

     3. Conseguentemente l'esercizio 1997 deve intendersi quale anno di transizione dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico- patrimoniale come disciplinata dalla presente legge. Al fine di garantire la transizione è fatto obbligo alle Aziende di presentare il Bilancio di chiusura dell'esercizio 1997 e i bilanci preventivi per l'esercizio 1998 secondo le disposizioni degli art. 18 e seguenti della presente legge.

 

     Art. 43. Introduzione nelle aziende del nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo.

     1. Data la rilevanza e la portata delle innovazioni introdotte, in fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale invia alla Giunta Regionale relazioni trimestrali sulla progressiva realizzazione del progetto per il nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo.

 

     Art. 44. Riorganizzazione dell'assessorato.

     1. Data la rilevanza delle innovazioni introdotte dai provvedimenti nazionali di riassetto del SSN e dalla presente Legge, considerata la specificità dei nuovi criteri e delle modalità per l'esercizio delle funzioni di governo che l'Assessorato competente per materia è chiamato ad esercitare, e valutata, infine, la necessità di una immediata attuazione delle norme relative, la Giunta Regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, disciplina, su proposta dell'Assessore alla Sanità, le competenze, l'assetto organizzativo, le responsabilità e le modalità per il loro esercizio della struttura tecnico- funzionale competente.

 

     Art. 45. Rilevazione e valutazione del patrimonio netto iniziale.

     1. Ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono trasferiti alle Aziende, a determinarne il Fondo di dotazione iniziale da iscrivere nel Patrimonio netto delle Aziende stesse:

     a) tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che alla data della costituzione delle Aziende facevano parte del patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo di destinazione alle preesistenti Unità Sanitarie Locali e Ospedali;

     b) le posizioni attive e passive originatesi dalla data di costituzione delle Aziende e non rientranti nelle gestioni liquidatorie come previste dall'art. 2 della legge 29.12.95 n. 549.

     2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta Regionale emana direttive per la rilevazione e la valutazione delle poste attive e passive del patrimonio delle Aziende.

 

     Art. 46. Spese d'esercizio.

     1. Per favorire la necessaria gradualità nell'applicazione del nuovo sistema di finanziamento come definito al Titolo II della presente Legge, il limite di cui al primo comma dell'art. 15 è abbassato al 70% per l'esercizio 1997.

 

     Art. 47. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 48. Responsabilità.

     1. Salvo quanto diversamente previsto da specifiche norme statali, ai Direttori Generali ed ai dipendenti delle Aziende si applicano, rispettivamente, le norme che disciplinano la responsabilità degli Amministratori e dei dipendenti regionali.

 

     Art. 49. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così sostituito dall’art. 104 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[2] Articolo già sostituito dall’art. 105 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[3] Comma già modificato dall’art. 106 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[4] Comma aggiunto dall’art. 106 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[5] Comma aggiunto dall’art. 106 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[6] Lettera così sostituito dall’art. 5 della L.R. 23 giugno 2006, n. 20.

[7] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 23 giugno 2006, n. 20.

[8] Punto soppresso dall’art. 107 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[9] Punto così modificato dall’art. 107 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[10] Comma così modificato dall’art. 108 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[11] Comma introdotto dall’art. 108 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[12] Comma sostituito dall’art. 109 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[13] Comma aggiunto dall’art. 109 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[14] Comma così sostituito dall’art. 109 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[15] Comma aggiunto dall’art. 109 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[16] Comma inserito dall’art. 5 della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[17] Comma sostituito dall’art. 109 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[18] Comma aggiunto dall’art. 109 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[19] Comma aggiunto dall’art. 109 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[20] Punto eliminato dall’art. 110 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[21] Comma così modificato dall’art. 110 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[22] Comma abrogato dall’art. 110 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[23] Comma abrogato dall’art. 110 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[24] Comma abrogato dall’art. 110 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[25] Comma abrogato dall’art. 110 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[26] Comma abrogato dall’art. 110 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[27] Comma abrogato dall’art. 110 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[28] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[29] Comma così modificato dall’art. 111 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[30] Titolo così modificato dall’art. 112 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[31] Comma già modificato dall’art. 112 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 67.

[32] Comma così sostituito dall’art. 112 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[33] Comma inserito dall’art. 5 della L.R. 23 giugno 2006, n. 20.

[34] Comma così sostituito dall’art. 113 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[35] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 67.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 67, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi infra.

[37] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 67.

[38] Comma così sostituito dall’art. 114 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[39] Lettera aggiunta dall’art. 114 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[40] Comma così modificato dall’art. 114 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[41] Articolo già sostituito dall’art. 115 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[42] Articolo modificato dall’art. 116 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così sostituito dall'art. 13 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[46] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[47] Comma così modificato dall’art. 119 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[48] Articolo modificato dall’art. 120 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[49] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17.

[50] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[51] Comma così sostituito dall’art. 121 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[52] Comma così sostituito dall’art. 121 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[53] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[54] Titolo così modificato dall’art. 123 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[55] Comma aggiunto dall’art. 123 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[56] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 29 novembre 1999, n. 123.