§ 14.4.75 - D.L. 2 agosto 1996, n. 408.
Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:02/08/1996
Numero:408


Sommario
Art. 1.      1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi della L. [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione di indifferibili interventi nell'aeroporto internazionale «G. Galilei» di Pisa, necessari per assicurare condizioni di sicurezza, di praticabilità e di decoro funzionali [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 14.4.75 - D.L. 2 agosto 1996, n. 408. [1]

Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

(G.U. 6 agosto 1996, n. 183).

 

Art. 1.

     1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi della L. 29 novembre 1984, n. 798, e della L. 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.

     2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 49.100 milioni e lire 20.600 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, purché affidati anteriormente al 1° giugno 1995; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, ivi compresi, limitatamente a 9 miliardi, quelli per il completamento della ricostruzione del teatro «La Fenice»; di lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 3.500 milioni e lire 2.500 milioni per gli interventi di competenza dell'Autorità portuale di Venezia, da effettuare nel rispetto delle competenze del Ministero dell'ambiente; di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Ca' Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia [2].

     3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992, nonché l'Autorità portuale di Venezia, sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2 [3].

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996- 1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione di indifferibili interventi nell'aeroporto internazionale «G. Galilei» di Pisa, necessari per assicurare condizioni di sicurezza, di praticabilità e di decoro funzionali allo svolgimento del Consiglio europeo a Firenze, previsto nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1,5 miliardi.

     2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, è istituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati, con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione del Consiglio europeo di cui al comma 1 [3].

     3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto o un suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, chiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

     4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

     5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederà la prefettura di Pisa, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 4 ottobre 1996, n. 515 (G.U. 5 ottobre 1996, n. 234).

[2] Comma già modificato dalla L. di conversione 4 ottobre 1996, n. 515 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 622.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 ottobre 1996, n. 515.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 ottobre 1996, n. 515.