§ 14.4.64 - L. 5 febbraio 1992, n. 139.
Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:05/02/1992
Numero:139


Sommario
Art. 1.  1. Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. [...]
Art. 2.  1. Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, [...]
Art. 3.  1. Gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all'articolo [...]
Art. 4.  1. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano per la [...]
Art. 5.  1. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso [...]
Art. 6.  1. Gli stanziamenti complessivi di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, sono destinati agli interventi indicati dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, e dalla legge 8 [...]
Art. 7.  1. Nel 1994 il comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sulla base dei programmi complessivi approvati e di quelli parziali avviati in base alla presente legge, verifica [...]
Art. 8.  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 9.  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 14.4.64 - L. 5 febbraio 1992, n. 139.

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

(G.U. 20 febbraio 1992, n. 42).

 

Art. 1. 1. Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, ripartiti con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge.

     2. Per consentire l'attivazione delle opere più significative, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della legge 29 novembre 1984, n. 798, il concessionario del Ministero dei trasporti che ha in corso l'ultimazione dei lavori dell'aeroporto «Marco Polo» di Venezia e la gestione del medesimo, nonché l'Università Cà Foscari e l'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi statuti, i predetti istituti di credito o sezioni autonome sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi maturati dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento, sarà corrisposto con la prima rata di ammortamento.

 

     Art. 2. 1. Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 360, affidati in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 67,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 25 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

     2. Per gli interventi di competenza del Ministero dei trasporti di completamento dell'aeroporto «Marco Polo» di Venezia, da realizzare in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

     3. Per gli interventi di competenza della regione Veneto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 798 del 1984 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della citata legge n. 360 del 1991, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 36,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 35 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. Una quota pari al 10 per cento delle disponibilità derivanti dai predetti limiti di impegno è destinata alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5 della presente legge.

     4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'art. 6 della L. 29 novembre 1984, n. 798, e all'art. 2, comma 1, lettera d), della L. 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996 [1].

     5. Per l'acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della citata legge n. 798 del 1984, è destinata una quota non inferiore al 50 per cento dei limiti di impegno di cui al comma 4.

     6. Alle somme destinate, ai sensi del comma 4 del presente articolo, agli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, lettere a), b) e c), c), della citata legge n. 798 del 1984 e all'articolo 2, comma 1, lettera c), della citata legge n. 360 del 1991, si applica la riserva del 15 per cento di cui all'articolo 6, secondo comma, della medesima legge n. 798 del 1984.

     7. Per gli interventi di competenza del comune di Venezia volti alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 6 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 5 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

     8. Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza dei centri storici di Venezia e di Chioggia di competenza della provincia di Venezia, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 1,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

     9. Per gli interventi di adeguamento e di potenziamento dell'Università Cà Foscari e dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati, rispettivamente, i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi e lire 1,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo e lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994. I relativi mutui non concorrono a determinare il limite del 15 per cento stabilito dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

 

     Art. 3. 1. Gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nell'adunanza del 19 giugno 1991.

     2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:

     a) opere di regolazione delle maree;

     b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;

     c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;

     d) ripristino della morfologia lagunare;

     e) arresto del processo di degrado della laguna;

     f) difesa dei litorali;

     g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;

     h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.

     3. In particolare, è destinata agli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1.

     4. L'utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984, di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma 2, nonché all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto.

 

     Art. 4. 1. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, approvato dal consiglio regionale della regione Veneto in data 19 dicembre 1991, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di competenza dello Stato.

 

     Art. 5. 1. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, secondo le indicazioni del piano di cui all'articolo 4, comma 1, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tal fine la regione Veneto e il comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per insulae, provvedono a perfezionare apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili ad intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore a novanta giorni, indicando il limite del contributo concesso ed assegnando, altresì, il termine entro cui i lavori debbono essere ultimati. Scaduto il termine di novanta giorni senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato ad eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati proprietari nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo del presente comma.

 

     Art. 6. 1. Gli stanziamenti complessivi di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, sono destinati agli interventi indicati dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, e dalla legge 8 novembre 1991, n. 360, nei limiti di cui alla presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984.

 

     Art. 7. 1. Nel 1994 il comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sulla base dei programmi complessivi approvati e di quelli parziali avviati in base alla presente legge, verifica lo stato di attuazione dei lavori nonché le somme effettivamente impegnate ed effettivamente spese da parte delle singole amministrazioni. Il Comitato riferisce i dati emersi dalla verifica effettuata al Governo che, in base ai risultati acquisiti, propone ulteriori rifinanziamenti della legislazione speciale per Venezia.

 

     Art. 8. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia (limiti di impegno)».

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1995, n. 96.