§ 14.4.65 - L. 10 febbraio 1992, n. 145.
Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:10/02/1992
Numero:145


Sommario
Art. 1.      1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, [...]
Art. 2.      1. I progetti esecutivi degli interventi, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, che concernono i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono [...]
Art. 3.      1. La realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, concernenti i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, è affidata ai [...]
Art. 4.      1. Per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali espresso ai sensi dell'articolo 1, [...]
Art. 5.      1.
Art. 6.      1. All'onere di lire 397 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 si provvede, quanto a lire 77.000 milioni per il 1991, a lire 145.000 milioni per il [...]


§ 14.4.65 - L. 10 febbraio 1992, n. 145.

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

(G.U. 21 febbraio 1992, n. 43).

 

Art. 1.

     1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico, archivistico, secondo un programma triennale di indirizzo, articolato in uno o più piani di attuazione, è autorizzata, nel triennio 1991-1993, la spesa di lire 397 miliardi.

     2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali adotta, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma triennale di indirizzo, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di cui al comma 1;

     b) recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio di cui al comma 1;

     c) acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico;

     d) prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonché di completamento e

razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali;

     e) valorizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la realizzazione di progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione.

     3. Il programma triennale determina, nell'ambito dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, l'ammontare delle somme da assegnare nel triennio ai singoli obiettivi di cui al comma 2, in una quota comunque non inferiore al 50 per cento per le lettere a) e b), al 25 per cento per le lettere d) ed e) ed al 5 per cento per la lettera c).

     4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), gli organi periferici e gli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali presentano ai competenti uffici centrali proposte di interventi organici attuativi del programma triennale di indirizzo, riguardanti complessi monumentali, aree archeologiche, musei, pinacoteche, biblioteche e archivi, dando priorità ai beni particolarmente esposti al rischio di perdita parziale o totale.

     5. I progetti che prevedono la collaborazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono presentati dagli enti proponenti, unitamente ad uno schema di accordo di programma, al comitato regionale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. I progetti che ottengono il parere positivo del comitato regionale sono proposti dagli organi periferici o istituti centrali al competente ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione il comitato regionale non abbia espresso alcun parere, i progetti sono comunque trasmessi al competente ufficio centrale.

     6. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, approva, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto recante il programma triennale di indirizzo di cui al comma 2, un piano di interventi organici. Eventuali piani successivi sono approvati entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento.

 

     Art. 2.

     1. I progetti esecutivi degli interventi, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, che concernono i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

     2. La predisposizione dei progetti di cui al comma 1, in caso di motivata impossibilità, può essere affidata dai responsabili degli organi periferici, mediante apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, per i singoli interventi.

     3. I progetti per i quali lo Stato interviene con contributo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono predisposti a cura e spese dei soggetti promotori.

     4. I progetti esecutivi degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6 - con l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione - sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, fino ad un importo complessivo della spesa di lire 1.000 milioni, e dal direttore generale del competente ufficio centrale, per importi superiori fino a lire 1.500 milioni, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come da ultimo modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233. Il predetto limite può essere aggiornato ogni anno con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto contabile.

     5. I progetti per il censimento, l'inventariazione, la precatalogazione e la catalogazione, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, devono riguardare in via prioritaria i beni esposti a maggior rischio di sottrazione e distruzione. Essi devono prevedere un censimento o una inventariazione di massima dei beni archivistici e una precatalogazione dei beni storico-artistici, anche in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, quali beni costituenti il patrimonio culturale nazionale secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge 19 aprile 1990, n. 84. Le modalità tecniche del censimento, dell'inventariazione, della precatalogazione e della catalogazione sono dettate dai competenti istituti e uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali. Ogni progetto, anche in corso, finanziato dallo Stato deve rispondere ai criteri catalografici definiti dai predetti istituti ed uffici.

 

     Art. 3.

     1. La realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, concernenti i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, è affidata ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

     2. Per gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione realizzati sui beni culturali non statali, possono essere concessi contributi, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, fino ad un massimo del 50 per cento del costo ammesso degli interventi stessi, secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, e successive modificazioni.

     3. I beni oggetto di un intervento realizzato con il contributo o con il concorso finanziario dello Stato sono resi accessibili al pubblico, compatibilmente con il carattere storico e artistico e con le esigenze di conservazione, secondo modalità fissate da apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati.

     4. I fondi necessari alla realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla base del piano, in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari delegati assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto.

     5. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali inviano, ogni sei mesi e entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente all'esecuzione del progetto. Il ritardo o il mancato invio della relazione tecnica costituisce fattispecie perseguibile disciplinarmente e ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

     Art. 4.

     1. Per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato.

 

     Art. 5.

     1. [1]

     2. Per le spese di progettazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), promossi dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, e da essi progettati e diretti, è riservata una quota non superiore al 5 per cento.

 

     Art. 6.

     1. All'onere di lire 397 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 si provvede, quanto a lire 77.000 milioni per il 1991, a lire 145.000 milioni per il 1992 e a lire 175.000 milioni per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro».

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 7 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149.