§ 12.6.7 - D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 301.
Attuazione della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, a norma dell'art. 24 della legge 29 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:10/09/1991
Numero:301


Sommario
Art. 1.      1. Gli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, osservano costantemente le prescrizioni [...]
Art. 2.      1. Le istruzioni prevedono un coefficiente di solvibilità costituito dal rapporto che presenta da un lato il patrimonio di vigilanza, determinato in conformità alle disposizioni di attuazione [...]
Art. 3.      1. Il coefficiente di solvibilità previsto dall'art. 2 si applica su base consolidata, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, con riferimento alle aggregazioni di soggetti individuate ai [...]
Art. 4.      1. In applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la Banca d'Italia può stabilire che i requisiti patrimoniali di cui all'art. 1 vengano [...]
Art. 5.      1. Le succursali operanti in Italia di enti creditizi costituiti in altri Paesi della Comunità europea non sono tenute ad osservare requisiti patrimoniali minimi distinti da quelli applicati [...]
Art. 6.      1. La Banca d'Italia può introdurre deroghe alle regole di calcolo del coefficiente di solvibilità, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla direttiva 89/647/CEE
Art. 7.      1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la fase di prima applicazione della normativa tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 11 della direttiva 89/647/CEE
Art. 8.      1. Le istruzioni applicative del presente decreto sono emanate dalla Banca d'Italia entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso
Art. 9.      1. Per l'inosservanza o la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del presente decreto è applicabile nei confronti degli [...]


§ 12.6.7 - D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 301. [1]

Attuazione della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, a norma dell'art. 24 della legge 29 dicembre 1990 (Legge comunitaria 1990).

(G.U. 20 settembre 1991, n. 57 – S.O.).

 

Art. 1.

     1. Gli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, osservano costantemente le prescrizioni concernenti i requisiti patrimoniali minimi stabilite ai sensi del presente decreto e contengono l'operatività entro i conseguenti limiti.

     2. La Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza creditizia, emana istruzioni di carattere generale dirette a stabilire tali requisiti e a fissare le relative metodologie di computo.

     3. Almeno semestralmente gli enti creditizi trasmettono alla Banca d'Italia le segnalazioni necessarie ad accertare il possesso dei requisiti patrimoniali minimi. Tali segnalazioni sono approvate dagli amministratori e trasmesse entro il termine di quattro mesi dalla data di riferimento, abbreviabile a non meno di un mese. La Banca d'Italia può richiedere ulteriori segnalazioni a scadenze intermedie e con formalità semplificate.

     4. La Banca d'Italia può stabilire, in casi particolari, requisiti patrimoniali minimi più restrittivi di quelli determinati sul piano generale.

 

     Art. 2.

     1. Le istruzioni prevedono un coefficiente di solvibilità costituito dal rapporto che presenta da un lato il patrimonio di vigilanza, determinato in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 89/299/CEE, e dall'altro le attività e le operazioni fuori bilancio, le une e le altre assunte in base a ponderazioni stabilite, tenendo conto delle prescrizioni comunitarie, in funzione dei rischi di perdita per inadempimento dei debitori.

     2. Per la valutazione delle attività e delle operazioni fuori bilancio si tiene conto delle norme in materia di bilanci. La Banca d'Italia, al fine di migliorare il grado di omogeneità dei dati di riferimento, può emanare istruzioni dirette a rettificare, ai soli fini di vigilanza, i valori così determinati, prevedendo, in base a criteri generali validi ai suddetti fini, specifiche metodologie di computo che, dopo l'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 86/635/CEE, sono scelte nel quadro dei criteri di valutazione da questa stabiliti.

 

     Art. 3.

     1. Il coefficiente di solvibilità previsto dall'art. 2 si applica su base consolidata, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, con riferimento alle aggregazioni di soggetti individuate ai sensi dell'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114.

     2. Agli enti creditizi compresi nelle aggregazioni di cui al comma 1 la Banca d'Italia può richiedere il rispetto del coefficiente di solvibilità anche su base sottoconsolidata o individuale. In alternativa sono adottate misure idonee ad assicurare la ripartizione adeguata del patrimonio di vigilanza fra i soggetti di cui al comma 1.

     3. Nei casi diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2 il coefficiente di solvibilità si applica all'ente creditizio singolarmente considerato.

 

     Art. 4.

     1. In applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la Banca d'Italia può stabilire che i requisiti patrimoniali di cui all'art. 1 vengano determinati, su base individuale o consolidata, oltre che con riferimento alle attività ponderate secondo quanto previsto all'art. 2, mediante ulteriori misure dirette anche a tenere conto di tipi di rischio diversi da quello creditizio.

 

     Art. 5.

     1. Le succursali operanti in Italia di enti creditizi costituiti in altri Paesi della Comunità europea non sono tenute ad osservare requisiti patrimoniali minimi distinti da quelli applicati all'ente di appartenenza dalle autorità di vigilanza del Paese d'origine.

     2. Alle succursali di enti creditizi costituiti in Paesi non comunitari la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e tenendo conto dell'esistenza di misure equivalenti nei Paesi d'origine, può prescrivere requisiti patrimoniali, comunque non più favorevoli di quelli minimi previsti per gli enti comunitari.

     3. La Banca d'Italia può concordare con autorità di vigilanza di altri Paesi forme di collaborazione, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità, in ordine all'applicazione di coefficienti ad enti creditizi operanti in più Paesi anche con filiazioni.

 

     Art. 6.

     1. La Banca d'Italia può introdurre deroghe alle regole di calcolo del coefficiente di solvibilità, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla direttiva 89/647/CEE.

     2. Del ricorso a tali deroghe viene data comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, secondo le modalità indicate nell'art. 8.

 

     Art. 7.

     1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la fase di prima applicazione della normativa tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 11 della direttiva 89/647/CEE.

 

     Art. 8.

     1. Le istruzioni applicative del presente decreto sono emanate dalla Banca d'Italia entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

     2. Entro il medesimo termine tali istruzioni vengono comunicate, unitamente ad una relazione illustrativa, al Ministero del tesoro, ai fini della prescritta informativa da rendere alla Commissione delle Comunità europee. Al Ministero del tesoro vengono successivamente comunicate le deroghe introdotte ai sensi dell'art. 6.

     3. Le istruzioni di vigilanza emanate ai sensi del presente decreto sono pubblicate nel bollettino di vigilanza di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 9.

     1. Per l'inosservanza o la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del presente decreto è applicabile nei confronti degli amministratori, sindaci e direttori generali dell'ente interessato la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque milioni a cinquanta milioni di lire.

     2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.


[1] Provvedimento abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 e dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.