§ 98.1.26346 - Legge 17 aprile 1986, n. 114 .
Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/04/1986
Numero:114


Sommario
Art. 1.  Obblighi di comunicazione
Art. 2.  Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari
Art. 3.  Inottemperanza agli obblighi di comunicazione
Art. 4.  Falsità nelle comunicazioni


§ 98.1.26346 - Legge 17 aprile 1986, n. 114 [1].

Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

(G.U. 19 aprile 1986, n. 91)

 

     Art. 1. Obblighi di comunicazione

     1. Fermo quanto disposto dagli articoli 31, 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dall'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati agli enti creditizi o alle società esercenti attività finanziaria che siano capogruppo di un gruppo creditizio iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, relativamente alle società e agli enti componenti il gruppo stesso. La Banca d'Italia richiede inoltre la trasmissione di situazioni e dati consolidati concernenti le società e gli enti esercenti attività creditizia o finanziaria al cui capitale la capogruppo e le società e gli enti componenti il gruppo creditizio, ovvero un singolo ente creditizio, partecipino, anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento. La Banca d'Italia ha facoltà di richiedere la trasmissione di situazioni e dati consolidati concernenti le società e gli enti esercenti attività creditizie o finanziarie non compresi in un gruppo creditizio ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo di un gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio. Nei casi considerati nel presente articolo il controllo e l'esercizio di attività finanziaria ricorrono nelle ipotesi previste dalla normativa delegata in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 luglio 1990, n. 218. Le modalità e i termini per la trasmissione delle suddette informazioni sono determinati dalla Banca d'Italia [2] .

     2. Le società e gli enti con sede in Italia che, ai sensi del comma 1, sono componenti il gruppo creditizio ovvero sono da esso partecipati ovvero non sono compresi in un gruppo creditizio ma sono controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo di un gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio devono fornire alla capogruppo ovvero, quando ne ricorrano i presupposti, al singolo ente creditizio le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata [3] .

     3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma 2.

     4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè ai sensi dell'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorchè non soggetti ala propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonchè la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

     5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonchè delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

     6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità [4] .

 

          Art. 2. Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari

     1. La Banca d'Italia, può scambiare, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, informazioni con le autorità competenti degli altri Paesi comunitari anche ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata. Inoltre, se previsto da accordi internazionali basati sulla reciprocità, la Banca d'Italia può procedere allo scambio di informazioni con le autorità di controllo dei Paesi extracomunitari, nonchè stabilire che le disposizioni dei commi 3 e 6 dell'art. 1 si applichino anche alle società e agli enti il cui capitale sia detenuto, direttamente ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, da aziende ed istituti di credito aventi sede in un Paese extracomunitario.

     2. I dati e le notizie ottenuti ai sensi della presente legge, anche a seguito di scambio di informazioni con autorità di controllo di Paesi esteri, sono utilizzati ai soli fini della vigilanza su base consolidata e sono tutelati dal segreto d'ufficio.

 

          Art. 3. Inottemperanza agli obblighi di comunicazione

     1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonchè delle società e degli enti di cui all'art. 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'art. 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'art. 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

     2. La sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 87, primo comma, lettera a), è elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni.

     3. La Banca d'Italia, allorchè accerta ripetute inosservanze ai menzionati obblighi può disporre l'alienazione delle partecipazioni che le aziende e gli istituti di credito sottoposti alla propria vigilanza detengono nelle società ed enti di cui all'art. 1 aventi sede in Italia o all'estero, ovvero nelle società ed enti per il cui tramite vi partecipino indirettamente.

 

          Art. 4. Falsità nelle comunicazioni

     1. [5].

     2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo art. 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.


[1]  Abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356.

[5]  Comma abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.