§ 12.6.6 - D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 302.
Attuazione della direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi, a norma dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:10/09/1991
Numero:302


Sommario
Art. 1.      1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la determinazione del patrimonio di vigilanza degli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, [...]
Art. 2.      1. Tra le componenti del patrimonio di vigilanza possono essere ricomprese, nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia e comunque per l'ammontare massimo delle somme effettivamente versate, [...]
Art. 3.      1. La determinazione del patrimonio di vigilanza è effettuata sia su base individuale, sia su base consolidata. Il patrimonio di vigilanza su base consolidata è riferito, secondo le istruzioni [...]
Art. 4.      1. Almeno semestralmente gli enti creditizi effettuano il calcolo del patrimonio di vigilanza. Gli utili maturati possono concorrere alla formazione del patrimonio anche se non sia intervenuta [...]
Art. 5.      1. La Banca d'Italia, in circostanze eccezionali e nei casi previsti dalla direttiva, può autorizzare gli enti creditizi, anche singolarmente, a derogare temporaneamente alle disposizioni in [...]
Art. 6.      1. In applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la Banca d'Italia può estendere, con gli opportuni eventuali adattamenti, le disposizioni [...]
Art. 7.      1. Le istruzioni applicative del presente decreto sono emanate dalla Banca d'Italia entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Art. 8.      1. Per l'inosservanza o la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del presente decreto è applicabile nei confronti degli [...]


§ 12.6.6 - D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 302. [1]

Attuazione della direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi, a norma dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

(G.U. 20 settembre 1991, n. 57, Supplemento ordinario).

 

Art. 1.

     1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la determinazione del patrimonio di vigilanza degli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni. Il patrimonio così determinato è utilizzato nell'applicazione delle norme di vigilanza che recepiscono disposizioni comunitarie di armonizzazione.

     2. Le istruzioni stabiliscono gli aggregati positivi e negativi che concorrono a determinare il patrimonio di vigilanza tenendo conto delle prescrizioni comunitarie; individuano altresì le componenti di ciascun aggregato e i relativi valori muovendo dalle norme in materia di bilanci.

     3. Allo scopo di salvaguardare la rispondenza del patrimonio di vigilanza alla funzione di garanzia della stabilità degli enti creditizi e di migliorare il grado di omogeneità delle modalità di determinazione, le istruzioni possono prevedere l'esclusione dal computo di aggregati o componenti positivi, l'inclusione di aggregati o componenti negativi, nonché la rettifica dei valori. Non può essere prevista l'inclusione di aggregati o componenti positivi non ammessi dalla direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Tra le componenti del patrimonio di vigilanza possono essere ricomprese, nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia e comunque per l'ammontare massimo delle somme effettivamente versate, passività irredimibili ovvero rimborsabili solo con il previo consenso della Banca d'Italia, quando il relativo contratto preveda le seguenti condizioni:

     a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di patrimonio previsto per l'autorizzazione all'esercizio del credito, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

     b) in caso di andamenti negativi della gestione, può essere sospeso il diritto alla rimunerazione nella misura necessaria ad evitare o a limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

     c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito è rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

     2. Possono essere altresì ricomprese, entro limiti più restrittivi di quelli fissati ai sensi del comma 1, le passività subordinate che presentino le caratteristiche di cui al comma medesimo con l'eccezione delle condizioni di cui ai punti a) e b), purché il contratto che ne regola la disciplina preveda un termine di scadenza del prestito, ovvero un termine di preavviso, non inferiore a cinque anni. L'eventuale facoltà di rimborso anticipato può essere attribuita soltanto all'emittente ed è soggetta a nulla osta della Banca d'Italia.

     3. Anche in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia può escludere o limitare la computabilità nel patrimonio di vigilanza delle passività previste dai suddetti commi sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialità dell'ente emittente.

     4. Previo benestare della Banca d'Italia, le passività di cui ai commi 1 e 2 possono essere emesse dagli enti creditizi di cui all'art. 1, comma 1, indipendentemente dal tipo e dalla natura giuridica degli enti stessi, anche sotto forma di obbligazioni e di altri titoli similari. Sui titoli deve essere richiamato il provvedimento della Banca d'Italia nonché, quando presente nel contratto, la clausola indicata al punto a) del comma 1.Alle emissioni obbligazionarie effettuate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

     5. Agli interessi e agli altri proventi dei titoli di cui al comma 4 si applica il trattamento fiscale previsto per le obbligazioni e gli altri titoli similari.

 

     Art. 3.

     1. La determinazione del patrimonio di vigilanza è effettuata sia su base individuale, sia su base consolidata. Il patrimonio di vigilanza su base consolidata è riferito, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, alle aggregazioni di soggetti individuate ai sensi dell'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114.

 

     Art. 4.

     1. Almeno semestralmente gli enti creditizi effettuano il calcolo del patrimonio di vigilanza. Gli utili maturati possono concorrere alla formazione del patrimonio anche se non sia intervenuta l'approvazione dell'assemblea dei soci o di altro organo all'uopo deputato, purché il relativo ammontare sia verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo dell'ente creditizio. Le segnalazioni riguardanti il patrimonio di vigilanza sono approvate dagli amministratori e trasmesse alla Banca d'Italia entro il termine di quattro mesi dalla data di riferimento, abbreviabile a non meno di un mese. La Banca d'Italia può richiedere ulteriori segnalazioni a scadenze intermedie e con formalità semplificate.

 

     Art. 5.

     1. La Banca d'Italia, in circostanze eccezionali e nei casi previsti dalla direttiva, può autorizzare gli enti creditizi, anche singolarmente, a derogare temporaneamente alle disposizioni in materia di patrimonio di vigilanza.

 

     Art. 6.

     1. In applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la Banca d'Italia può estendere, con gli opportuni eventuali adattamenti, le disposizioni riguardanti il patrimonio di vigilanza emanate ai sensi del presente decreto agli strumenti di vigilanza non armonizzati dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 7.

     1. Le istruzioni applicative del presente decreto sono emanate dalla Banca d'Italia entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

     2. Entro il medesimo termine tali istruzioni vengono comunicate, unitamente ad una relazione illustrativa, al Ministero del tesoro, ai fini della prescritta informativa da rendere alla Commissione delle Comunità europee.

     3. Le istruzioni di vigilanza emanate ai sensi del presente decreto sono pubblicate nel bollettino di vigilanza di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 8.

     1. Per l'inosservanza o la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del presente decreto è applicabile nei confronti degli amministratori, sindaci e direttori generali dell'ente interessato la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque milioni a cinquanta milioni di lire.

     2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.


[1] Provvedimento abrogato, nei limiti e con le decorrenze ivi indicati, dall'art. 49 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 e dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.