§ 1.1.6 - L. 4 maggio 1983, n. 168.
Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.1 acque minerali e termali
Data:04/05/1983
Numero:168


Sommario
Art. 1.      In applicazione del quarto comma, lettera b), dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, le [...]
Art. 2.      I trasferimenti di cui all'art. 1 sono attuati senza corrispettivo; quello della Terme di Recoaro S.p.a. è registrato dall'EFIM in aumento del proprio fondo di dotazione per importo pari al [...]
Art. 3.      L'EFIM subentra, nei confronti degli Istituti creditori, nelle garanzie prestate dal soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali EAGAT a favore della Terme di Recoaro S.p.a. [...]
Art. 4.      Il comitato di liquidazione istituito dall'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, è autorizzato ad utilizzare - in [...]
Art. 5.      Per la promozione di un organico piano di sviluppo dei territori termali e delle potenzialità dei territori con risorse idro-termali non adeguatamente utilizzate è costituito un comitato tecnico [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 1.1.6 - L. 4 maggio 1983, n. 168.

Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT.

(G.U. 10 maggio 1983, n. 126).

 

Art. 1.

     In applicazione del quarto comma, lettera b), dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, le partecipazioni azionarie nella Terme di Recoaro S.p.a. sono trasferite all'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera da parte del comitato di liquidazione, istituito dall'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e da parte della Società napoletana per le terme di Agnano S.p.a. previo trasferimento al suddetto comitato di liquidazione, al valore nominale, della partecipazione posseduta dalla Terme di Recoaro S.p.a. nella Fonti di Recoaro S.p.a.

 

     Art. 2.

     I trasferimenti di cui all'art. 1 sono attuati senza corrispettivo; quello della Terme di Recoaro S.p.a. è registrato dall'EFIM in aumento del proprio fondo di dotazione per importo pari al valore nominale delle azioni trasferite ridotto della minusvalenza emergente a seguito del trasferimento al comitato di liquidazione, senza corrispettivo, della partecipazione nella Fonti di Recoaro S.p.a.

 

     Art. 3.

     L'EFIM subentra, nei confronti degli Istituti creditori, nelle garanzie prestate dal soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali EAGAT a favore della Terme di Recoaro S.p.a. eventualmente ancora sussistenti al momento del trasferimento.

 

     Art. 4.

     Il comitato di liquidazione istituito dall'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, è autorizzato ad utilizzare - in deroga a quanto stabilito dall'art. 8, penultimo comma, della legge 15 giugno 1978, n. 279, e nel limite di 15 miliardi di lire - le attuali disponibilità della gestione liquidatoria per integrare le disponibilità del comitato di liquidazione dell'EAGAT di cui all'art. 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per fare fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla liquidazione e dalla gestione delle aziende termali.

     Il comitato di liquidazione dell'EAGAT rende il conto, entro tre mesi dal termine della liquidazione, al Ministro delle partecipazioni statali dell'utilizzo delle somme come sopra ricevute, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

 

     Art. 5.

     Per la promozione di un organico piano di sviluppo dei territori termali e delle potenzialità dei territori con risorse idro-termali non adeguatamente utilizzate è costituito un comitato tecnico consultivo e di coordinamento per lo sviluppo del termalismo.

     Detto comitato, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da rappresentanti delle regioni, dei Ministeri delle partecipazioni statali, della sanità e del turismo e dello spettacolo, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia e delle associazioni rappresentative delle aziende termali pubbliche e private, formula proposte per il coordinamento delle iniziative di promozione e di sviluppo dei territori termali e per la predisposizione di specifici piani di intervento.

     Le aziende termali già inquadrate nel disciolto EAGAT sono tenute a presentare i loro piani di risanamento al comitato di cui al primo comma entro due mesi dalla sua costituzione.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.