§ 10.6.2c - Legge 25 ottobre 1960, n. 1321.
Modifiche alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul Fondo nazionale per il soccorso invernale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:25/10/1960
Numero:1321


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 6 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è abrogato
Art. 2.      L'art. 9 della stessa legge è sostituito dal seguente
Art. 3.      Le date delle dodici domeniche di ciascun anno di cui agli articoli 6 e 9 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per [...]


§ 10.6.2c - Legge 25 ottobre 1960, n. 1321.

Modifiche alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul Fondo nazionale per il soccorso invernale.

(G.U. 17 novembre 1960, n. 281).

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 6 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è abrogato.

 

          Art. 2.

     L'art. 9 della stessa legge è sostituito dal seguente:

     "Le Aziende statali o private esercenti di autostrade debbono applicare a favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per il transito di automezzi per il trasporto di persone sulle autostrade per dodici domeniche di ciascun anno.

     Il sovraprezzo anzidetto è dovuto nella seguente misura:

per

importi

fino

a

 

 

L.

200

L.

50

"

"

da

L.

201

a

"

500

"

100

"

"

"

"

501

"

"

1.000

"

200

"

"

"

"

1.001

"

"

2.000

"

350

"

"

oltre

 

 

 

"

2.000

"

500

     Sono esclusi dall'applicazione del sovraprezzo i veicoli appartenenti al Corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano e presso la Santa Sede, nonchè a cittadini di Stati esteri.

     Sono altresì esclusi dall'applicazione del sovraprezzo gli automezzi per il trasporto di persone adibite a servizi di linea.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contributi previsti dall'art. 13 della presente legge, dall'art. 1 della legge 31 marzo 1955, n. 190, e dall'articolo unico della legge 29 marzo 1957, n. 224".

 

          Art. 3.

     Le date delle dodici domeniche di ciascun anno di cui agli articoli 6 e 9 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici con quello per i trasporti e con quello per il turismo e lo spettacolo.