§ 86.5.b - Legge 31 marzo 1955, n. 190.
Raccolta di fondi per la lotta contro i tumori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:31/03/1955
Numero:190


Sommario
Art. 1.      L'art. 3 della legge 6 marzo 1953, n. 99, è sostituito dal seguente
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 86.5.b - Legge 31 marzo 1955, n. 190. [1]

Raccolta di fondi per la lotta contro i tumori.

(G.U. 7 aprile 1955, n. 80).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 3 della legge 6 marzo 1953, n. 99, è sostituito dal seguente:

     "I sovraprezzi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni, saranno applicati, compresi i contributi di cui al capoverso dell'art. 13 della legge medesima, in ciascun anno, anche nel lunedì di Pasqua e i proventi relativi saranno devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.