§ 10.5.44 - L. 7 giugno 1975, n. 294.
Concessione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:07/06/1975
Numero:294


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la corresponsione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani e degli enti e società italiane, in possesso rispettivamente del requisito della cittadinanza o della [...]
Art. 2.      E' autorizzata la corresponsione di un'indennità - una tantum - a favore delle persone fisiche in possesso del requisito della cittadinanza italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in [...]
Art. 3.      Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dai precedenti articoli 1 e 2 devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - entro il termine di sessanta [...]
Art. 4.      La spesa derivante dalla presente legge farà carico allo stanziamento del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e di quelli [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 10.5.44 - L. 7 giugno 1975, n. 294.

Concessione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente e di indennità - una tantum - a cittadini italiani, divenuti invalidi, ed a congiunti di cittadini italiani deceduti per azioni delle autorità e truppe giapponesi durante il conflitto cino-giapponese e le seconda guerra mondiale.

(G.U. 14 luglio 1975, n. 185).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la corresponsione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani e degli enti e società italiane, in possesso rispettivamente del requisito della cittadinanza o della nazionalità italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della presente legge, titolari di beni, diritti ed interessi distrutti, espropriati, requisiti, danneggiati o, comunque, colpiti da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti ed interessi, a causa di atti compiuti dalle autorità o dalle truppe armate giapponesi nei territori dell'Estremo Oriente nei quali si sono svolte operazioni belliche del conflitto cino-giapponese a partire dal 7 luglio 1937, e della seconda guerra mondiale.

     Detto indennizzo sarà determinato a seguito di opportuni accertamenti e di valutazioni da eseguirsi dagli uffici tecnici dello Stato a seconda della natura dei beni, diritti ed interessi con riguardo alle consistenze di essi al momento del danno ed ai valori del 1938, espressi in dollari USA e trasformati in lire italiane al cambio di L. 19,65 per ogni dollaro USA, moltiplicati per il coefficiente di maggiorazione 25.

     Nel caso in cui un cittadino italiano o un ente o società italiana abbia, prima della firma dell'accordo italo-giapponese del 18 luglio 1972, ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'attribuzione nei confronti dello stato giapponese, di una somma per danni per uno dei titoli di cui al primo comma del presente articolo, l'indennizzo non potrà essere inferiore alla somma attribuita con detta sentenza, anche se essa sia stata successivamente gravata da opposizione di terzo da parte dello Stato italiano.

     L'indennizzo sarà concesso con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, e sarà pagato con le modalità e i termini previsti dai successivi articoli 5 e 6 della stessa legge n. 1050.

 

     Art. 2.

     E' autorizzata la corresponsione di un'indennità - una tantum - a favore delle persone fisiche in possesso del requisito della cittadinanza italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della presente legge divenute invalide a causa degli eventi bellici verificatisi in Estremo Oriente, nel corso della seconda guerra mondiale, incluse le ostilità cino-giapponesi, a partire dal 7 luglio 1937.

     L'indennità sarà concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui al precedente art. 1, integrata, esclusivamente per i casi di cui al presente articolo, con la nomina, da parte dello stesso Ministro per il tesoro, di un professore ordinario o aggregato della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Roma e di un medico appartenente all'amministrazione civile dello Stato.

     L'indennità sarà pari:

     a) a lire 10 milioni nel caso in cui la menomazione fisica riscontrata sia ascrivibile alla I categoria contemplata nella tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

     b) al 90 per cento, 80 per cento, 70 per cento, 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento, 30 per cento dell'importo di cui alla precedente lettera a) per le menomazioni fisiche ascrivibili rispettivamente alle categorie II, III, IV, V, VI, VII e VIII della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

     L'indennità sarà determinata a seguito di accertamenti tecnico-sanitari da effettuarsi, per i residenti nel territorio nazionale, dal medico provinciale competente in relazione al domicilio del richiedente e per i residenti all'estero secondo le modalità previste dal regio decreto 7 giugno 1920, n. 835.

     Nel caso di morte avvenuta in occasione di uno degli eventi di cui al primo comma del presente articolo oppure successivamente ma per cause comunque ricollegabili agli eventi stessi, l'indennità è liquidata nella misura di cui alla precedente lettera a) a favore dei seguenti aventi diritto, nell'ordine: al coniuge non legalmente separato, ai figli minorenni ed ai genitori. Ai figli minorenni sono equiparati quelli maggiorenni aventi l'attitudine al lavoro ridotta a meno di un terzo.

     Gli aventi diritto sopra elencati devono essere in possesso del requisito della cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'indennità di cui ai commi precedenti non spetta a coloro che per lo stesso titolo abbiano diritto a trattamento pensionistico di guerra, ad altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 3.

     Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dai precedenti articoli 1 e 2 devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - entro il termine di sessanta giorni dalla presente data di entrata in vigore della presente legge.

     A corredo delle domande dovranno essere prodotte anche successivamente:

     a) una descrizione particolareggiata dei beni, diritti ed interessi distrutti, espropriati, requisiti o danneggiati;

     b) la documentazione comprovante la proprietà o la titolarità dei detti beni, diritti o interessi ed ogni altro elemento ritenuto utile a tal fine.

     Per la concessione dell'indennità - una tantum - dovranno inoltre essere prodotti tutti i documenti e certificazioni sanitarie atte a comprovare l'entità della patita menomazione e nel caso di morte la relazione tra l'evento invalidante ed il decesso.

     La documentazione potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.

     Sono valide a tutti gli effetti previsti dalla presente legge le domande già presentate al Ministero del tesoro o ai consolati d'Italia.

 

     Art. 4.

     La spesa derivante dalla presente legge farà carico allo stanziamento del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrato, per il predetto anno finanziario 1975, della somma di lire tre miliardi e settecento milioni

     All'onere di cui al precedente comma si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.