§ 10.5.03B - Legge 21 febbraio 1969, n. 87.
Modifiche alla legge 11 gennaio 1967, n. 1, riguardante miglioramenti economici a favore dei tubercolotici non assistiti dall'Istituto nazionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:21/02/1969
Numero:87


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 4 e 5 della legge 11 gennaio 1967, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      L'articolo 7 della legge 11 gennaio 1967, n. 1, è sostituito dai due seguenti:
Art. 3.      L'articolo 6 della legge 11 gennaio 1967, n. 1, è sostituito dal seguente:


§ 10.5.03B - Legge 21 febbraio 1969, n. 87. [1]

Modifiche alla legge 11 gennaio 1967, n. 1, riguardante miglioramenti economici a favore dei tubercolotici non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(G.U. 9 aprile 1969, n. 90)

 

     Art. 1.

     Gli articoli 4 e 5 della legge 11 gennaio 1967, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 4.

     I consorzi provinciali antitubercolari, sulla base delle domande degli interessati, compilano gli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalla presente legge.

     Gli uffici dei medici provinciali - anche a seguito di accertamenti sulla effettiva consistenza numerica dei ricoverati presso i luoghi di cura, siano essi gestiti da enti pubblici che da privati - effettuano il riscontro degli elenchi e li restituiscono vistati ai consorzi con le proprie determinazioni.

     Avverso il diniego di corresponsione delle prestazioni economiche o delle maggiorazioni è ammessa opposizione da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione effettuata dai consorzi provinciali antitubercolari, ai comitati provinciali per l'assistenza e la beneficenza territorialmente competenti".

     "Art. 5.

     Alla corresponsione delle prestazioni economiche di cui alla presente legge provvedono i consorzi provinciali antitubercolari delle province in cui è ubicato il luogo di cura, secondo le norme di cui al successivo art. 7-bis.

     Dette prestazioni e relative maggiorazioni sono esenti da imposte e tasse presenti e future".

 

          Art. 2.

     L'articolo 7 della legge 11 gennaio 1967, n. 1, è sostituito dai due seguenti:

     "Art. 7.

     Per provvedere mensilmente al pagamento degli assegni previsti dalla presente legge il Ministro per la sanità dispone, sulla base delle occorrenze, aperture di credito a favore dei medici provinciali di importo non superiore a lire 100 milioni. Tale limite può essere ulteriormente elevato - qualora necessario - a lire 150 milioni per il pagamento dell'assegno giornaliero e dell'assegno speciale dovuti nel mese di dicembre di ciascun anno.

     Sulle aperture di credito di cui al comma precedente non possono essere consentiti prelevamenti in contanti.

     I medici provinciali trasmettono mensilmente, non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello al quale le spese si riferiscono, ai sensi dello articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito alle competenti ragionerie provinciali dello Stato, le quali ne effettuano il riscontro amministrativo-contabile e successivamente li inoltrano alla competente delegazione regionale della Corte di conti per la revisione definitiva".

     "Art. 7 bis.

     Sulle aperture di credito di cui allo articolo precedente i medici provinciali emettono ordinativi di pagamento a favore dei consorzi provinciali antitubercolari, ai quali e demandato il pagamento agli interessati, sulla base degli elenchi di cui al precedente art. 4.

     Per i pagamenti in contanti presso gli istituti di cura, da eseguire soltanto in giorni stabiliti d'accordo col medico provinciale, deve essere presente un rappresentante di questo.

     I consorzi provinciali antitubercolari possono altresì effettuare i pagamenti agli aventi diritto a mezzo di assegni da trarre su apposito conto corrente postale, istituito e vincolato per il pagamento degli assegni di cui all'articolo 2 della presente legge.

     Gli interessi maturati sulle somme depositate in conto corrente postale, ai sensi del comma precedente, sono da versarsi annualmente all'erario.

     Gli elenchi relativi al pagamento degli assegni quietanzati dagli interessati ovvero muniti della ricevuta dell'assegno di conto corrente postale sono trasmessi al medico provinciale per essere allegati al rendiconto. I detti elenchi devono altresì essere controfirmati dal rappresentante del medico provinciale, di cui al secondo comma.

     Le somme riscosse dal consorzio provinciale antitubercolare, ma non più dovute per qualsiasi motivo, sono versate immediatamente in tesoreria e le relative quietanze debbono essere allegate ai rispettivi rendiconti".

 

          Art. 3.

     L'articolo 6 della legge 11 gennaio 1967, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6.

     Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge il Ministero della sanità corrisponde nel mese di gennaio, mediante ordinativi emessi in favore dei consorzi provinciali antitubercolari, un contributo calcolato sulle somme pagate nell'anno precedente del 2 per cento sull'importo delle somme pagate fino a lire 100 milioni, dell'1,50 per cento per le somme eccedenti tale cifra fino a lire 250 milioni e dell'1 per cento per le somme erogate oltre tale importo.

     La spesa di cui al precedente comma grava sul capitolo relativo agli assegni da corrispondere ai sensi della presente legge".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.