§ 10.5.30 - L. 11 gennaio 1967, n. 1.
Miglioramento delle prestazioni in favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:11/01/1967
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Gli affetti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oltre alle prestazioni sanitarie ed economiche previste dalle disposizioni di legge in vigore, hanno [...]
Art. 2.      Agli affetti da tubercolosi durante il ricovero in luogo di cura compete un assegno giornaliero di lire 250, oltre una maggiorazione per i familiari a carico di cui al successivo articolo 3 [...]
Art. 3.      Ai fini della maggiorazione prevista nel precedente articolo sono considerati familiari del capo famiglia il coniuge non separato legalmente per colpa propria, i figli legittimi o legittimati, i [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 7 bis. 
Art. 8.      Le prestazioni economiche di cui alla presente legge non competono ai cittadini il cui reddito imponibile agli effetti della imposta complementare sul reddito risulti superiore a lire 960.000.
Art. 9.      All'onere di lire tre miliardi derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di [...]


§ 10.5.30 - L. 11 gennaio 1967, n. 1. [1]

Miglioramento delle prestazioni in favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari.

(G.U. 23 gennaio 1967, n. 19).

 

Art. 1.

     Gli affetti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oltre alle prestazioni sanitarie ed economiche previste dalle disposizioni di legge in vigore, hanno diritto alle prestazioni di natura economica disposte dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     Agli affetti da tubercolosi durante il ricovero in luogo di cura compete un assegno giornaliero di lire 250, oltre una maggiorazione per i familiari a carico di cui al successivo articolo 3 nella misura di lire 180 per ciascun figlio o persona ad esso equiparata e per ciascun fratello o sorella, di lire 150 per il coniuge e di lire 90 per ciascun genitore o persona ad esso equiparata.

     Quando l'assistito è il capo famiglia l'assegno è corrisposto a lui direttamente per una metà e l'altra metà, insieme alla maggiorazione, è corrisposta a una persona di famiglia, per cui sussiste il diritto alla maggiorazione, delegata dall'assistito.

     Ai tubercolotici che usufruiscano dell'assegno giornaliero previsto dal primo comma nel corso del mese di dicembre, è corrisposto altresì un assegno speciale per le feste natalizie nella misura di lire 10.000 per ogni ricoverato.

 

     Art. 3.

     Ai fini della maggiorazione prevista nel precedente articolo sono considerati familiari del capo famiglia il coniuge non separato legalmente per colpa propria, i figli legittimi o legittimati, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, gli affiliati, i minori legalmente affidati, di età non superiore ai diciotto anni compiuti o invalidi al lavoro, ovvero di età non superiore a 21 o a 26 anni qualora frequentino rispettivamente una scuola media o professionale, o una scuola universitaria e non siano fuori corso; e, inoltre, i fratelli e le sorelle di età non superiore agli anni diciotto o di qualsiasi età se inabili al lavoro, i genitori, gli adottanti, gli affilianti, il marito o la moglie del genitore superstite di età rispettivamente superiore ai 60 e ai 55 anni, ovvero di qualunque età, se invalidi al lavoro, nonché le persone conviventi alle quali il malato fu affidato come minore.

 

     Art. 4. [2]

     I consorzi provinciali antitubercolari, sulla base delle domande degli interessati, compilano gli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalla presente legge.

     Gli uffici dei medici provinciali - anche a seguito di accertamenti sulla effettiva consistenza numerica dei ricoverati presso i luoghi di cura, siano essi gestiti da enti pubblici che da privati -- effettuano il riscontro degli elenchi e li restituiscono vistati ai consorzi con le proprie determinazioni.

Avverso il diniego di corresponsione delle prestazioni economiche o delle maggiorazioni è ammessa opposizione da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione effettuata dai consorzi provinciali antitubercolari, ai comitati provinciali per l'assistenza e la beneficenza territorialmente competenti.

 

     Art. 5. [3]

     Alla corresponsione delle prestazioni economiche di cui alla presente legge provvedono i consorzi provinciali antitubercolari delle province in cui è ubicato il luogo di cura, secondo le norme di cui al successivo art. 7-bis.

Dette prestazioni e relative maggiorazioni sono esenti da imposte e tasse presenti e future.

 

     Art. 6. [4]

     Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge il Ministero della sanità corrisponde nel mese di gennaio, mediante ordinativi emessi in favore dei consorzi provinciali antitubercolari, un contributo calcolato sulle somme pagate nell'anno precedente del 2 per cento sull'importo delle somme pagate fino a lire 100 milioni, dell'1,50 per cento per le somme eccedenti tale cifra fino a lire 250 milioni e dell'1 per cento per le somme erogate oltre tale importo.

     La spesa di cui al precedente comma grava sul capitolo relativo agli assegni da corrispondere ai sensi della presente legge.

 

     Art. 7. [5]

     Per provvedere mensilmente al pagamento degli assegni previsti dalla presente legge il Ministro per la sanità dispone, sulla base delle occorrenze, aperture di credito a favore dei medici provinciali di importo non superiore a lire 100 milioni. Tale limite può essere ulteriormente elevato - qualora necessario - a lire 150 milioni per il pagamento dell'assegno giornaliero e dell'assegno speciale dovuti nel mese di dicembre di ciascun anno.

Sulle aperture di credito di cui al comma precedente non possono essere consentiti prelevamenti in contanti.

     I medici provinciali trasmettono mensilmente, non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello al quale le spese si riferiscono, ai sensi dello articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito alle competenti ragionerie provinciali dello Stato, le quali ne effettuano il riscontro amministrativo-contabile e successivamente li inoltrano alla competente delegazione regionale della Corte di conti per la revisione definitiva.

 

     Art. 7 bis. [6]

     Sulle aperture di credito di cui allo articolo precedente i medici provinciali emettono ordinativi di pagamento a favore dei consorzi provinciali antitubercolari, ai quali e demandato il pagamento agli interessati, sulla base degli elenchi di cui al precedente art. 4.

     Per i pagamenti in contanti presso gli istituti di cura, da eseguire soltanto in giorni stabiliti d'accordo col medico provinciale, deve essere presente un rappresentante di questo.

     I consorzi provinciali antitubercolari possono altresì effettuare i pagamenti agli aventi diritto a mezzo di assegni da trarre su apposito conto corrente postale, istituito e vincolato per il pagamento degli assegni di cui all'articolo 2 della presente legge.

     Gli interessi maturati sulle somme depositate in conto corrente postale, ai sensi del comma precedente, sono da versarsi annualmente all'erario.

     Gli elenchi relativi al pagamento degli assegni quietanzati dagli interessati ovvero muniti della ricevuta dell'assegno di conto corrente postale sono trasmessi al medico provinciale per essere allegati al rendiconto. I detti elenchi devono altresì essere controfirmati dal rappresentante del medico provinciale, di cui al secondo comma.

     Le somme riscosse dal consorzio provinciale antitubercolare, ma non più dovute per qualsiasi motivo, sono versate immediatamente in tesoreria e le relative quietanze debbono essere allegate ai rispettivi rendiconti.

 

     Art. 8.

     Le prestazioni economiche di cui alla presente legge non competono ai cittadini il cui reddito imponibile agli effetti della imposta complementare sul reddito risulti superiore a lire 960.000.

     Le suddette prestazioni non competono inoltre ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici o di ditte private per i periodi di tempo nei quali conservano l'intero stipendio o retribuzione, esclusi dal computo le indennità e i compensi di qualunque natura connessi con l'attività di servizio.

 

     Art. 9.

     All'onere di lire tre miliardi derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L. 21 febbraio 1969, n. 87.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L. 21 febbraio 1969, n. 87.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L. 21 febbraio 1969, n. 87.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L. 21 febbraio 1969, n. 87.

[6] Articolo inserito dall’art. 2 della L. 21 febbraio 1969, n. 87.